XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2966




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito l'osservatorio delle donne italiane all'estero di seguito denominato "ODIE".
        2. L'ODIE ha il compito di monitorare, in piena autonomia decisionale e gestionale, la condizione femminile e la sua evoluzione nelle diverse aree del mondo dove esistono comunità italiane, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative volte a promuovere la piena affermazione del ruolo delle donne italiane nelle realtà sociali in cui vivono e per consentire loro la più ampia partecipazione nelle sedi politico-istituzionali di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.


Art. 2.

        1. Per l'attuazione delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ODIE provvede a:

            a) esaminare con riferimento allo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dei Paesi di accoglienza le condizioni di vita e di lavoro delle donne italiane, anche per quanto attiene alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive, alla integrazione sociale, alla tutela assistenziale e medica;

            b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti lo status e la mappatura delle donne italiane e di origine italiana all'estero, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

            c) valutare l'opportunità delle iniziative a favore delle donne italiane all'estero promosse e finanziate dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 3.

        1. L'ODIE si articola in:

            a) osservatori circoscrizionali;

            b) osservatori nazionali;

            c) osservatorio centrale.


Art. 4.

        1. L'osservatorio circoscrizionale è istituito in ogni circoscrizione consolare, nella quale risiedono più di 3.000 cittadini italiani, presso le sedi dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), ove possibile, ovvero presso altra struttura adeguata, individuata d'intesa con le autorità diplomatico-consolari del luogo.
        2. L'osservatorio circoscrizionale ha il compito di analizzare la condizione delle donne italiane all'estero nell'ambito della realtà locale e della comunità italiana presente nel territorio, al fine di individuarne i bisogni e le esigenze, nonché di promuovere iniziative per una migliore affermazione professionale, sociale, culturale e politica nel Paese estero di residenza.
        3. L'osservatorio circoscrizionale è composto dalle donne italiane e di origine italiana all'estero. L'assemblea plenaria elegge al proprio interno una coordinatrice che dura in carica due anni e il cui mandato non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.
        4. La coordinatrice di cui al comma 3 organizza le attività dell'osservatorio circoscrizionale, fornisce i dati richiesti dall'osservatorio nazionale e dall'osservatorio centrale, con i quali assicura i necessari collegamenti e tiene gli opportuni rapporti di collaborazione con l'ufficio consolare e con i Comites territorialmente competenti.
        5. La coordinatrice di cui al comma 3 convoca l'assemblea plenaria almeno due volte l'anno.
        6. La prima convocazione dell'assemblea plenaria è effettuata dalle locali autorità consolari, in collaborazione con i Comites, con i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti sul territorio.


Art 5.

        1. L'osservatorio nazionale è istituito presso ogni ambasciata italiana operante in Paesi ove esistono almeno quattro Comites.
        2. L'osservatorio nazionale è composto dalle coordinatrici degli osservatori circoscrizionali di cui all'articolo 4, che eleggono la coordinatrice nazionale. Nei Paesi nei quali non si sono costituiti gli osservatori circoscrizionali, l'osservatorio nazionale è composto da una coordinatrice nominata dall'osservatorio centrale su proposta dell'ambasciata, sentito il Comites, ove costituito, i rappresentanti del CGIE e le forze sociali operanti sul territorio.
        3. Nei Paesi ove esistono almeno cinque Comites, la coordinatrice nazionale di cui al comma 2, è coadiuvata da un addetto amministrativo.
        4. L'osservatorio nazionale assicura lo scambio di informazioni e il collegamento operativo tra l'osservatorio centrale e gli osservatori circoscrizionali nonché la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi all'intero Paese in cui è costituito. L'osservatorio nazionale promuove, altresì, la realizzazione delle iniziative proposte dagli osservatori circoscrizionali.


Art. 6.

        1. L'osservatorio centrale è istituito ed ha sede presso la direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
        2. L'osservatorio centrale è composto da almeno una coordinatrice eletta, per ciascuna delle seguenti aree continentali (Europa, Africa, Australia, Nord America e America Latina), dalle coordinatrici nazionali dell'area di riferimento. L'osservatorio centrale si riunisce almeno due volte l'anno.
        3. L'osservatorio centrale rappresenta l'ODIE, ne esprime la linea programmatica generale e organizza in Italia e all'estero periodiche riunioni plenarie delle rappresentanti degli osservatori nazionali e circoscrizionali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con la Commissiona nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna. Esso può opportunamente coordinarsi con il CGIE e con ogni altra istituzione pubblica o privata che ritenga utile contattare per la realizzazione dell'attività dell'ODIE. L'osservatorio centrale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e su quelle che intende svolgere l'anno successivo, da trasmettere al Parlamento, al Ministero degli affari esteri, al Dipartimento per le pari opportunità, al Dipartimento per gli italiani nel mondo e alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna.
        4. Presso l'osservatorio centrale è istituito un Segretariato che provvede alle attività organizzative e amministrative. Il Segretariato è diretto da un funzionario posto alle dirette dipendenze del direttore generale della Direzione per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
        5. L'osservatorio centrale e gli osservatori nazionali, per lo svolgimento dei propri compiti e l'attuazione delle finalità della presente legge, possono avvalersi, di volta in volta, della collaborazione di esperti.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 6.107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8.

        1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.



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