XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2966
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'osservatorio delle donne italiane
all'estero di seguito denominato "ODIE".
2. L'ODIE ha il compito di monitorare, in piena autonomia
decisionale e gestionale, la condizione femminile e la sua
evoluzione nelle diverse aree del mondo dove esistono comunità
italiane, al fine di favorire il coordinamento delle
iniziative volte a promuovere la piena affermazione del ruolo
delle donne italiane nelle realtà sociali in cui vivono e per
consentire loro la più ampia partecipazione nelle sedi
politico-istituzionali di rappresentanza delle comunità
italiane all'estero.
Art. 2.
1. Per l'attuazione delle finalità e lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ODIE provvede a:
a) esaminare con riferimento allo sviluppo
politico, culturale, economico e sociale dei Paesi di
accoglienza le condizioni di vita e di lavoro delle donne
italiane, anche per quanto attiene alla formazione scolastica
e professionale, al reinserimento in attività produttive, alla
integrazione sociale, alla tutela assistenziale e medica;
b) promuovere studi e ricerche su materie
riguardanti lo status e la mappatura delle donne
italiane e di origine italiana all'estero, collaborando alla
organizzazione e alla elaborazione degli stessi;
c) valutare l'opportunità delle iniziative a
favore delle donne italiane all'estero promosse e finanziate
dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 3.
1. L'ODIE si articola in:
a) osservatori circoscrizionali;
b) osservatori nazionali;
c) osservatorio centrale.
Art. 4.
1. L'osservatorio circoscrizionale è istituito in ogni
circoscrizione consolare, nella quale risiedono più di 3.000
cittadini italiani, presso le sedi dei Comitati degli italiani
all'estero (Comites), ove possibile, ovvero presso altra
struttura adeguata, individuata d'intesa con le autorità
diplomatico-consolari del luogo.
2. L'osservatorio circoscrizionale ha il compito di
analizzare la condizione delle donne italiane all'estero
nell'ambito della realtà locale e della comunità italiana
presente nel territorio, al fine di individuarne i bisogni e
le esigenze, nonché di promuovere iniziative per una migliore
affermazione professionale, sociale, culturale e politica nel
Paese estero di residenza.
3. L'osservatorio circoscrizionale è composto dalle donne
italiane e di origine italiana all'estero. L'assemblea
plenaria elegge al proprio interno una coordinatrice che dura
in carica due anni e il cui mandato non è rinnovabile per più
di due volte consecutivamente.
4. La coordinatrice di cui al comma 3 organizza le
attività dell'osservatorio circoscrizionale, fornisce i dati
richiesti dall'osservatorio nazionale e dall'osservatorio
centrale, con i quali assicura i necessari collegamenti e
tiene gli opportuni rapporti di collaborazione con l'ufficio
consolare e con i Comites territorialmente competenti.
5. La coordinatrice di cui al comma 3 convoca l'assemblea
plenaria almeno due volte l'anno.
6. La prima convocazione dell'assemblea plenaria è
effettuata dalle locali autorità consolari, in collaborazione
con i Comites, con i rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali
operanti sul territorio.
Art 5.
1. L'osservatorio nazionale è istituito presso ogni
ambasciata italiana operante in Paesi ove esistono almeno
quattro Comites.
2. L'osservatorio nazionale è composto dalle coordinatrici
degli osservatori circoscrizionali di cui all'articolo 4, che
eleggono la coordinatrice nazionale. Nei Paesi nei quali non
si sono costituiti gli osservatori circoscrizionali,
l'osservatorio nazionale è composto da una coordinatrice
nominata dall'osservatorio centrale su proposta
dell'ambasciata, sentito il Comites, ove costituito, i
rappresentanti del CGIE e le forze sociali operanti sul
territorio.
3. Nei Paesi ove esistono almeno cinque Comites, la
coordinatrice nazionale di cui al comma 2, è coadiuvata da un
addetto amministrativo.
4. L'osservatorio nazionale assicura lo scambio di
informazioni e il collegamento operativo tra l'osservatorio
centrale e gli osservatori circoscrizionali nonché la
raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi
all'intero Paese in cui è costituito. L'osservatorio nazionale
promuove, altresì, la realizzazione delle iniziative proposte
dagli osservatori circoscrizionali.
Art. 6.
1. L'osservatorio centrale è istituito ed ha sede presso
la direzione generale per gli italiani all'estero e le
politiche migratorie del Ministero degli affari esteri.
2. L'osservatorio centrale è composto da almeno una
coordinatrice eletta, per ciascuna delle seguenti aree
continentali (Europa, Africa, Australia, Nord America e
America Latina), dalle coordinatrici nazionali dell'area di
riferimento. L'osservatorio centrale si riunisce almeno due
volte l'anno.
3. L'osservatorio centrale rappresenta l'ODIE, ne esprime
la linea programmatica generale e organizza in Italia e
all'estero periodiche riunioni plenarie delle rappresentanti
degli osservatori nazionali e circoscrizionali, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per le pari
opportunità, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con
la Commissiona nazionale per la parità e le pari opportunità
fra uomo e donna. Esso può opportunamente coordinarsi con il
CGIE e con ogni altra istituzione pubblica o privata che
ritenga utile contattare per la realizzazione dell'attività
dell'ODIE. L'osservatorio centrale predispone annualmente una
relazione sulle attività svolte e su quelle che intende
svolgere l'anno successivo, da trasmettere al Parlamento, al
Ministero degli affari esteri, al Dipartimento per le pari
opportunità, al Dipartimento per gli italiani nel mondo e alla
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra
uomo e donna.
4. Presso l'osservatorio centrale è istituito un
Segretariato che provvede alle attività organizzative e
amministrative. Il Segretariato è diretto da un funzionario
posto alle dirette dipendenze del direttore generale della
Direzione per gli italiani all'estero e le politiche
migratorie del Ministero degli affari esteri.
5. L'osservatorio centrale e gli osservatori nazionali,
per lo svolgimento dei propri compiti e l'attuazione delle
finalità della presente legge, possono avvalersi, di volta in
volta, della collaborazione di esperti.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge valutato in 6.107.000 euro annui a decorrere dall'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, è adottato il regolamento di attuazione
della presente legge.