XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2965
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di promuovere i
diritti dei minori di quattordici anni nella produzione, nella
distribuzione e nell'utilizzo dei programmi radiotelevisivi
sulla base degli indirizzi previsti dall'articolo 17 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.
176.
2. La promozione dei diritti del minore è perseguita anche
in relazione alla interferenza da parte degli organi di
informazione nelle vicende di vita del minore, secondo le
indicazioni di cui all'articolo 16 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Capo II
CARTA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLE COMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVE
Art. 2.
(Princìpi della Carta dei diritti dei minori nelle
comunicazioni radiotelevisive e fasce orarie).
1. I soggetti titolari di concessioni radiotelevisive sono
tenuti ad adottare una Carta dei diritti dei minori nelle
comunicazioni radiotelevisive predisposta nel rispetto dei
princìpi del presente capo. La mancata adozione della Carta
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c).
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni
radiotelevisive deve prevedere la creazione di una fascia
oraria di protezione dei minori, di una fascia oraria per i
programmi specificatamente destinati ai minori, e l'adozione
del Codice di autoregolamentazione per l'informazione, di cui
all'articolo 4.
3. La fascia oraria di protezione dei minori di cui al
comma 2 costituisce il periodo di tempo nella programmazione
giornaliera radiotelevisiva, comprendente un periodo di almeno
dodici ore, da modulare tra le ore 7 e le ore 22.30, nel quale
non devono essere rappresentate situazioni o fatti violenti
che:
a) appaiano come una ordinaria e normale relazione
tra persone e non come un accadimento fuori dal normale o
straordinario;
b) siano tali da poter indurre una suggestione
imitativa;
c) propongano come modelli positivi, consueti o
normali personaggi aggressivi, violenti e brutali;
d) siano tali da provocare traumi psicologici o
eventualmente inducano stati patologici di ansia;
e) non siano contestualizzati dal punto di vista
storico;
f) siano fini a se stessi o casuali episodi di
riempimento del programma, o si riferiscano ad una violenza
sia reale che immaginaria.
4. Ai programmi trasmessi nella fascia oraria di
protezione dei minori, incluse le presentazioni di film
o di programmi, si applicano altresì le disposizioni previste
dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni.
5. La fascia oraria per i programmi specificamente
destinati ai minori di cui al comma 2 costituisce il periodo
di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che
va dalle ore 14.30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi
programmi specificatamente destinati ai minori insieme a
programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta
o facile visione anche da parte di un minore.
6. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati
ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire
culturalmente e umanamente i minori stessi. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 6
agosto 1990, n. 223, i programmi radiotelevisivi
specificatamente destinati ai minori devono in particolare
evitare di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento
in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;
b) contenere messaggi di intolleranza etnica e
religiosa;
c) veicolare positivamente miti, valori e modelli
di comportamento propri di culture antidemocratiche,
autoritarie o repressive;
d) rappresentare minori in una condizione umana,
psicologica e sociale propria esclusivamente della vita
adulta;
e) fornire una rappresentazione che si richiami a
modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi
razziali.
Art. 3.
(Impiego di minori nei programmi
radiotelevisivi).
1. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi deve essere compatibile con i tempi degli
impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare
danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e
con l'obbligo scolastico.
2. E' vietato impiegare minori di anni quattordici in
programmi radiotelevisivi che possano turbare o pregiudicare
la loro sensibilità o comportare una strumentalizzazione dei
minori stessi a fini economici.
3. Sono vietati i programmi televisivi in cui i minori di
anni quattordici assumano ruoli fortemente imitativi degli
adulti, che rendano innaturale il loro processo di
formazione.
Capo III
PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI NELL'INFORMAZIONE
Art. 4.
(Codice di autoregolamentazione
nell'informazione).
1. Gli organi di informazione sono tenuti a contemperare
il diritto all'informazione dei cittadini con il rispetto dei
diritti dei minori.
2. La corresponsione dei benefìci economici previsti dalla
normativa vigente a favore del settore dell'editoria e della
radiodiffusione è condizionata all'adozione da parte dei
soggetti interessati di un apposito Codice di
autoregolamentazione in cui siano esplicitamente garantiti i
diritti dei minori nell'informazione. In particolare tale
Codice deve ispirarsi ai seguenti princìpi:
a) non è ammessa nessuna interferenza nella vita
privata del minore, nelle sue relazioni, nella sua vita
familiare, nella sua corrispondenza e anche in episodi e fatti
della sua vita, purché non costituiscano fattispecie di reato,
secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
b) le narrazioni di reali episodi di vita di
minori, sia ordinari che drammatici, devono essere svolte
cercando di comprendere i complessi risvolti e le implicazioni
che presentano le questioni che riguardano i minori stessi;
c) le narrazioni di drammatici o difficili casi di
vita di minori non devono essere oggetto di momenti di
intrattenimento e di spettacolarizzazione e non devono essere
caratterizzate da una curiosità morbosa per l'avvenuto;
d) le narrazioni di drammatici o difficili casi di
vita di minori non devono contenere la pubblicizzazione dei
dati personali dei minori coinvolti, della loro immagine, di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare
alla loro identificazione. Se si ritengono opportune
nell'interesse del minore la pubblicità di dati personali e la
divulgazione di immagini, deve essere preventivamente
verificato l'assenso dei genitori o del giudice competente.
3. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura
penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E'
altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche
indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni".
Capo IV
PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI NELLA PUBBLICITA'
Art. 5.
(Pubblicità).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, i messaggi pubblicitari
radiotelevisivi devono essere prodotti e diffusi privi di ogni
elemento che possa comportare un danno per i minori.
2. I messaggi pubblicitari radiotelevisivi non devono
abusare della naturale fiducia e credulità dei minori, della
loro incompleta esperienza e capacità critica, della loro
ingenuità, della loro maggiore suggestionabilità, del loro
senso di lealtà e del loro bisogno di affetto e protezione. In
particolare i messaggi pubblicitari radiotelevisivi non devono
indurre i minori a:
a) violare le leggi;
b) compiere azioni dannose per gli altri;
c) esporsi od esporre altri a situazioni
gravemente pericolose per l'incolumità fisica;
d) premiare comportamenti violenti e aggressivi o
che si richiamano a modelli di disparità nel rapporto tra i
due sessi o a pregiudizi razziali o sociali.
3. E' vietato qualsiasi impiego di minori di anni dieci
nella produzione o diffusione di messaggi pubblicitari
radiotelevisivi.
Art. 6.
(Pubblicità rivolta ai minori).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive
modificazioni, sono considerate pubblicità rivolta ai
minori:
a) la produzione e la diffusione di messaggi
pubblicitari di prodotti direttamente indirizzati al consumo
dei minori;
b) la produzione e la diffusione di messaggi
pubblicitari di prodotti non direttamente indirizzati al
consumo dei minori nei quali l'ambientazione sia composta di
situazioni ed elementi propri del mondo infantile ed
adolescenziale;
c) la produzione e la diffusione di messaggi
pubblicitari di prodotti che pur non essendo indirizzati al
consumo dei minori regalano oggetti che possono essere di
interesse per i minori.
2. La produzione e la diffusione di messaggi pubblicitari
relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi per i
minori non devono indurre in errore sulla natura e sulle
prestazioni del prodotto, sul grado di abilità necessario per
il suo utilizzo e sull'entità del suo costo reale.
Art. 7.
(Divieti relativi alla pubblicità).
1. Nessun programma radiotelevisivo destinato
specificatamente ai minori può essere interrotto dalla
pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso.
2. Nella fascia oraria per i programmi specificatamente
destinati ai minori di cui all'articolo 2 le interruzioni per
la diffusione di messaggi pubblicitari devono avvenire con
almeno sessanta minuti di intervallo e devono avere una durata
prestabilita secondo gli indirizzi previsti dal Collegio per
la protezione dei diritti dei minori di cui all'articolo 9.
3. Nella fascia oraria per i programmi specificatamente
destinati ai minori di cui all'articolo 2 la pubblicità di
alimenti è limitata ad una quantità non superiore ad un quarto
del totale della pubblicità complessiva diffusa in tale
fascia.
4. I programmi radiotelevisivi destinati specificatamente
ai minori non possono essere sponsorizzati. Per
sponsorizzazione si intende quella definita dall'articolo 8,
comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 8.
(Autorità di tutela).
1. Alla tutela dei diritti dei minori in materia di
produzione e diffusione dei messaggi pubblicitari
radiotelevisivi previsti dalla presente legge è preposta
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le
modalità ed i poteri di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive
modificazioni.
2. I provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato in attuazione della presente legge sono adottati
sentito il Collegio per la protezione dei diritti dei minori
di cui all'articolo 9.
Capo V
ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICATO DI QUALITA'
Art. 9.
(Istituzione del Collegio per la protezione dei diritti
dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive e
nell'informazione).
1. E' istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, il Collegio per la protezione dei
diritti dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive e
nell'informazione, di seguito denominato "Collegio".
2. Il Collegio è composto da nove membri scelti tra
persone competenti in materia di tutela giuridica dei minori,
psicologia dell'età evolutiva e dell'adolescenza, letteratura
ed editoria per bambini e per ragazzi, televisione e cinema
per bambini e per ragazzi, e da tre rappresentanti di
associazioni che tutelano gli interessi dei minori. Non
possono fare parte del Collegio: i soggetti economicamente
interessati all'ammissione o all'esclusione dei film e
dei programmi di fiction dalle programmazioni
radiotelevisive; coloro che abbiano comunque con tali soggetti
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza;
parlamentari e persone che rivestano altre cariche pubbliche
elettive ovvero cariche in partiti politici.
3. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni
e possono essere confermati per una sola volta.
4. I componenti del Collegio sono nominati entro un mese
dalla data in entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
di cui al comma 1, predispone un regolamento che disciplina
l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio.
Art. 10.
(Compiti del Collegio).
1. Il Collegio svolge i seguenti compiti:
a) predispone una specifica attività di controllo
sull'attuazione della presente legge;
b) promuove iniziative di ricerca, documentazione,
informazione e scambio sul rapporto tra minori e sistema delle
comunicazioni radiotelevisive e dell'editoria;
c) promuove iniziative internazionali sui temi di
cui alla lettera b) del presente comma sulla base di
quanto previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327;
d) promuove, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifici
interventi nelle scuole di ogni ordine e grado per
l'educazione ad un utilizzo critico dei mezzi
radiotelevisivi;
e) verifica che i programmi radiotelevisivi
importati siano conformi alle disposizioni della presente
legge;
f) accoglie e valuta segnalazioni e denunce di
eventuali infrazioni alle disposizioni della presente legge
proposte da utenti, singoli o associati;
g) promuove, d'intesa con i Ministeri interessati,
iniziative per la promozione di audiovisivi destinati
specificatamente ai minori, prodotti all'interno dell'Unione
europea.
Art. 11.
(Certificato di qualità "Peter Pan").
1. Il Collegio assegna annualmente alle emittenti
radiotelevisive e agli organi di informazione che non siano
soggetti a procedimenti per violazione delle disposizioni
della presente legge e che abbiano intrapreso iniziative per
la promozione e la tutela dei diritti dei minori nelle
comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione il
certificato di qualità denominato "Peter Pan".
2. I soggetti di cui al comma 1, cui è stato attribuito il
certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in
materia.
Capo VI
SANZIONI
Art. 12.
(Provvedimenti urgenti).
1. Ove il fatto non costituisca reato, nei casi in cui è
richiesto un intervento urgente a tutela dei diritti dei
minori, il Collegio può disporre:
a) la sospensione temporanea della trasmissione
radiotelevisiva;
b) la sospensione temporanea della partecipazione
di uno o più minori ad una determinata trasmissione
radiotelevisiva.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere
l'obbligo di diffusione di un messaggio esplicativo delle
misure adottate.
Art. 13.
(Sanzioni).
1. Ove il fatto non costituisca reato, nei casi di
violazione delle disposizioni della presente legge, il
Collegio dispone, in relazione alla gravità e alle modalità
della violazione, una o più di una delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di 25 mila
euro ad un massimo di 150 mila euro;
b) perdita, parziale o totale, dei benefìci di cui
all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni;
c) sospensione della concessione e
dell'autorizzazione per un periodo da uno a venti giorni e,
nei casi più gravi, proposta di revoca della concessione o
dell'autorizzazione.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 possono prevedere
l'obbligo di diffusione di un messaggio esplicativo delle
sanzioni adottate.
3. All'articolo 30, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
diminuzione di pena non si applica qualora le trasmissioni
avvengano nella fascia radiotelevisiva oraria per i programmi
specificatamente destinati ai minori".
Art. 14.
(Ricorsi).
1. Nei casi previsti all'articolo 12, comma 1, i soggetti
destinatari dei provvedimenti urgenti possono presentare al
Collegio istanza di sospensione del provvedimento che deve
essere esaminata entro sette giorni dal ricevimento.
2. Avverso i provvedimenti del Collegio è ammesso ricorso
al giudice amministrativo competente, fatta salva la
possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
(Imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi muniti di
dispositivo tecnico di filtraggio dei programmi).
1. Al prezzo di vendita degli apparecchi televisivi muniti
del dispositivo di filtraggio dei programmi è applicata
l'imposta sul valore aggiunto con un'aliquota pari al 10 per
cento.
Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.