XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2965




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge ha la finalità di promuovere i diritti dei minori di quattordici anni nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo dei programmi radiotelevisivi sulla base degli indirizzi previsti dall'articolo 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
        2. La promozione dei diritti del minore è perseguita anche in relazione alla interferenza da parte degli organi di informazione nelle vicende di vita del minore, secondo le indicazioni di cui all'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.


Capo II

CARTA DEI DIRITTI DEI MINORI NELLE COMUNICAZIONI
RADIOTELEVISIVE


Art. 2.

(Princìpi della Carta dei diritti dei minori nelle
comunicazioni radiotelevisive e fasce orarie).

        1. I soggetti titolari di concessioni radiotelevisive sono tenuti ad adottare una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive predisposta nel rispetto dei princìpi del presente capo. La mancata adozione della Carta comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c).
        2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive deve prevedere la creazione di una fascia oraria di protezione dei minori, di una fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori, e l'adozione del Codice di autoregolamentazione per l'informazione, di cui all'articolo 4.
        3. La fascia oraria di protezione dei minori di cui al comma 2 costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva, comprendente un periodo di almeno dodici ore, da modulare tra le ore 7 e le ore 22.30, nel quale non devono essere rappresentate situazioni o fatti violenti che:

            a) appaiano come una ordinaria e normale relazione tra persone e non come un accadimento fuori dal normale o straordinario;

            b) siano tali da poter indurre una suggestione imitativa;

            c) propongano come modelli positivi, consueti o normali personaggi aggressivi, violenti e brutali;

            d) siano tali da provocare traumi psicologici o eventualmente inducano stati patologici di ansia;

            e) non siano contestualizzati dal punto di vista storico;

            f) siano fini a se stessi o casuali episodi di riempimento del programma, o si riferiscano ad una violenza sia reale che immaginaria.

        4. Ai programmi trasmessi nella fascia oraria di protezione dei minori, incluse le presentazioni di film o di programmi, si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        5. La fascia oraria per i programmi specificamente destinati ai minori di cui al comma 2 costituisce il periodo di tempo nella programmazione giornaliera radiotelevisiva che va dalle ore 14.30 alle ore 20 nel quale sono trasmessi programmi specificatamente destinati ai minori insieme a programmi destinati ad un'utenza indifferenziata, di consueta o facile visione anche da parte di un minore.
        6. I programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono avere la finalità evidente di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i programmi radiotelevisivi specificatamente destinati ai minori devono in particolare evitare di:

            a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana;

            b) contenere messaggi di intolleranza etnica e religiosa;

            c) veicolare positivamente miti, valori e modelli di comportamento propri di culture antidemocratiche, autoritarie o repressive;

            d) rappresentare minori in una condizione umana, psicologica e sociale propria esclusivamente della vita adulta;

            e) fornire una rappresentazione che si richiami a modelli di disparità nel rapporto tra i sessi o a pregiudizi razziali.


Art. 3.

(Impiego di minori nei programmi
radiotelevisivi).

        1. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri della loro età e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico.
        2. E' vietato impiegare minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi che possano turbare o pregiudicare la loro sensibilità o comportare una strumentalizzazione dei minori stessi a fini economici.
        3. Sono vietati i programmi televisivi in cui i minori di anni quattordici assumano ruoli fortemente imitativi degli adulti, che rendano innaturale il loro processo di formazione.


Capo III

PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI NELL'INFORMAZIONE


Art. 4.

(Codice di autoregolamentazione
nell'informazione).

        1. Gli organi di informazione sono tenuti a contemperare il diritto all'informazione dei cittadini con il rispetto dei diritti dei minori.
        2. La corresponsione dei benefìci economici previsti dalla normativa vigente a favore del settore dell'editoria e della radiodiffusione è condizionata all'adozione da parte dei soggetti interessati di un apposito Codice di autoregolamentazione in cui siano esplicitamente garantiti i diritti dei minori nell'informazione. In particolare tale Codice deve ispirarsi ai seguenti princìpi:

            a) non è ammessa nessuna interferenza nella vita privata del minore, nelle sue relazioni, nella sua vita familiare, nella sua corrispondenza e anche in episodi e fatti della sua vita, purché non costituiscano fattispecie di reato, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

            b) le narrazioni di reali episodi di vita di minori, sia ordinari che drammatici, devono essere svolte cercando di comprendere i complessi risvolti e le implicazioni che presentano le questioni che riguardano i minori stessi;

            c) le narrazioni di drammatici o difficili casi di vita di minori non devono essere oggetto di momenti di intrattenimento e di spettacolarizzazione e non devono essere caratterizzate da una curiosità morbosa per l'avvenuto;

            d) le narrazioni di drammatici o difficili casi di vita di minori non devono contenere la pubblicizzazione dei dati personali dei minori coinvolti, della loro immagine, di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla loro identificazione. Se si ritengono opportune nell'interesse del minore la pubblicità di dati personali e la divulgazione di immagini, deve essere preventivamente verificato l'assenso dei genitori o del giudice competente.

        3. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni".


Capo IV

PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI NELLA PUBBLICITA'


Art. 5.

(Pubblicità).

        1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, i messaggi pubblicitari radiotelevisivi devono essere prodotti e diffusi privi di ogni elemento che possa comportare un danno per i minori.
        2. I messaggi pubblicitari radiotelevisivi non devono abusare della naturale fiducia e credulità dei minori, della loro incompleta esperienza e capacità critica, della loro ingenuità, della loro maggiore suggestionabilità, del loro senso di lealtà e del loro bisogno di affetto e protezione. In particolare i messaggi pubblicitari radiotelevisivi non devono indurre i minori a:

            a) violare le leggi;
            b) compiere azioni dannose per gli altri;

            c) esporsi od esporre altri a situazioni gravemente pericolose per l'incolumità fisica;

            d) premiare comportamenti violenti e aggressivi o che si richiamano a modelli di disparità nel rapporto tra i due sessi o a pregiudizi razziali o sociali.

        3. E' vietato qualsiasi impiego di minori di anni dieci nella produzione o diffusione di messaggi pubblicitari radiotelevisivi.


Art. 6.

(Pubblicità rivolta ai minori).

        1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, sono considerate pubblicità rivolta ai minori:

            a) la produzione e la diffusione di messaggi pubblicitari di prodotti direttamente indirizzati al consumo dei minori;

            b) la produzione e la diffusione di messaggi pubblicitari di prodotti non direttamente indirizzati al consumo dei minori nei quali l'ambientazione sia composta di situazioni ed elementi propri del mondo infantile ed adolescenziale;

            c) la produzione e la diffusione di messaggi pubblicitari di prodotti che pur non essendo indirizzati al consumo dei minori regalano oggetti che possono essere di interesse per i minori.

        2. La produzione e la diffusione di messaggi pubblicitari relativa a giocattoli, giochi e prodotti educativi per i minori non devono indurre in errore sulla natura e sulle prestazioni del prodotto, sul grado di abilità necessario per il suo utilizzo e sull'entità del suo costo reale.

Art. 7.

(Divieti relativi alla pubblicità).

        1. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso.
        2. Nella fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori di cui all'articolo 2 le interruzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari devono avvenire con almeno sessanta minuti di intervallo e devono avere una durata prestabilita secondo gli indirizzi previsti dal Collegio per la protezione dei diritti dei minori di cui all'articolo 9.
        3. Nella fascia oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori di cui all'articolo 2 la pubblicità di alimenti è limitata ad una quantità non superiore ad un quarto del totale della pubblicità complessiva diffusa in tale fascia.
        4. I programmi radiotelevisivi destinati specificatamente ai minori non possono essere sponsorizzati. Per sponsorizzazione si intende quella definita dall'articolo 8, comma 12, della legge 6 agosto 1990, n. 223.


Art. 8.

(Autorità di tutela).

        1. Alla tutela dei diritti dei minori in materia di produzione e diffusione dei messaggi pubblicitari radiotelevisivi previsti dalla presente legge è preposta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.
        2. I provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in attuazione della presente legge sono adottati sentito il Collegio per la protezione dei diritti dei minori di cui all'articolo 9.

Capo V

ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICATO DI QUALITA'


Art. 9.

(Istituzione del Collegio per la protezione dei diritti
dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive e
nell'informazione).

        1. E' istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, il Collegio per la protezione dei diritti dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione, di seguito denominato "Collegio".
        2. Il Collegio è composto da nove membri scelti tra persone competenti in materia di tutela giuridica dei minori, psicologia dell'età evolutiva e dell'adolescenza, letteratura ed editoria per bambini e per ragazzi, televisione e cinema per bambini e per ragazzi, e da tre rappresentanti di associazioni che tutelano gli interessi dei minori. Non possono fare parte del Collegio: i soggetti economicamente interessati all'ammissione o all'esclusione dei film e dei programmi di fiction dalle programmazioni radiotelevisive; coloro che abbiano comunque con tali soggetti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza; parlamentari e persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici.
        3. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
        4. I componenti del Collegio sono nominati entro un mese dalla data in entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
        5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 1, predispone un regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio.

Art. 10.

(Compiti del Collegio).

        1. Il Collegio svolge i seguenti compiti:

            a) predispone una specifica attività di controllo sull'attuazione della presente legge;

            b) promuove iniziative di ricerca, documentazione, informazione e scambio sul rapporto tra minori e sistema delle comunicazioni radiotelevisive e dell'editoria;

            c) promuove iniziative internazionali sui temi di cui alla lettera b) del presente comma sulla base di quanto previsto dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327;

            d) promuove, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, specifici interventi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'educazione ad un utilizzo critico dei mezzi radiotelevisivi;

            e) verifica che i programmi radiotelevisivi importati siano conformi alle disposizioni della presente legge;

            f) accoglie e valuta segnalazioni e denunce di eventuali infrazioni alle disposizioni della presente legge proposte da utenti, singoli o associati;

            g) promuove, d'intesa con i Ministeri interessati, iniziative per la promozione di audiovisivi destinati specificatamente ai minori, prodotti all'interno dell'Unione europea.


Art. 11.

(Certificato di qualità "Peter Pan").

        1. Il Collegio assegna annualmente alle emittenti radiotelevisive e agli organi di informazione che non siano soggetti a procedimenti per violazione delle disposizioni della presente legge e che abbiano intrapreso iniziative per la promozione e la tutela dei diritti dei minori nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione il certificato di qualità denominato "Peter Pan".
        2. I soggetti di cui al comma 1, cui è stato attribuito il certificato di qualità, possono utilizzarlo nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.


Capo VI

SANZIONI


Art. 12.

(Provvedimenti urgenti).

        1. Ove il fatto non costituisca reato, nei casi in cui è richiesto un intervento urgente a tutela dei diritti dei minori, il Collegio può disporre:

            a) la sospensione temporanea della trasmissione radiotelevisiva;

            b) la sospensione temporanea della partecipazione di uno o più minori ad una determinata trasmissione radiotelevisiva.

        2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere l'obbligo di diffusione di un messaggio esplicativo delle misure adottate.


Art. 13.

(Sanzioni).

        1. Ove il fatto non costituisca reato, nei casi di violazione delle disposizioni della presente legge, il Collegio dispone, in relazione alla gravità e alle modalità della violazione, una o più di una delle seguenti sanzioni:

            a) sanzione pecuniaria da un minimo di 25 mila euro ad un massimo di 150 mila euro;

            b) perdita, parziale o totale, dei benefìci di cui all'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
            c) sospensione della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da uno a venti giorni e, nei casi più gravi, proposta di revoca della concessione o dell'autorizzazione.

        2. Le sanzioni di cui al comma 1 possono prevedere l'obbligo di diffusione di un messaggio esplicativo delle sanzioni adottate.
        3. All'articolo 30, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale diminuzione di pena non si applica qualora le trasmissioni avvengano nella fascia radiotelevisiva oraria per i programmi specificatamente destinati ai minori".


Art. 14.

(Ricorsi).

        1. Nei casi previsti all'articolo 12, comma 1, i soggetti destinatari dei provvedimenti urgenti possono presentare al Collegio istanza di sospensione del provvedimento che deve essere esaminata entro sette giorni dal ricevimento.
        2. Avverso i provvedimenti del Collegio è ammesso ricorso al giudice amministrativo competente, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.


Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 15.

(Imposta sul valore aggiunto sugli apparecchi muniti di
dispositivo tecnico di filtraggio dei programmi).

        1. Al prezzo di vendita degli apparecchi televisivi muniti del dispositivo di filtraggio dei programmi è applicata l'imposta sul valore aggiunto con un'aliquota pari al 10 per cento.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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