XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2956
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI E FORMAZIONE
Art. 1.
(Princìpi generali e formazione).
1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 33
della Costituzione, promuove l'attività cinematografica in
tutte le sue forme, nelle sue componenti artistiche ed
economiche, riconoscendone il ruolo di libera espressione del
pensiero, di strumento di crescita culturale e sociale, nonché
di promozione dell'immagine del Paese all'interno dell'Unione
europea ed all'estero.
2. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in
materia di cinematografica, secondo princìpi di salvaguardia
degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di
sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di
assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di
libertà ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
3. La presente legge si pone come primo intervento
normativo di semplificazione, razionalizzazione e
modernizzazione dell'intervento pubblico in materia di
spettacolo, in attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
4. L'opera cinematografica è al contempo un'opera
dell'ingegno ed un prodotto economico realizzato attraverso un
processo prevalentemente industriale.
5. Il cinema è un settore industriale atipico, che la
Repubblica ritiene di prioritario interesse nazionale,
fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese nel
contesto della società dell'informazione multimediale.
6. La Repubblica sostiene l'ideazione, la scrittura, la
preparazione, la progettazione, la produzione, la
post-produzione, la distribuzione, la programmazione
nelle sale e la diffusione all'estero dei prodotti
cinematografici italiani ed europei.
7. La Repubblica ritiene il cinema strumento di
cooperazione socio-culturale internazionale, ed in tale senso
promuove accordi di coproduzione e di codistribuzione nonché
iniziative finalizzate all'intensificazione dei rapporti
artistici ed industriali all'interno dell'Unione europea e nei
confronti delle nazioni extra-europee.
8. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra
soggetti pubblici e privati, a livello internazionale,
nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo, culturale ed
industriale, delle attività cinematografiche, anche attraverso
strumentazioni innovative.
9. La Repubblica riserva nel campo della cinematografia, e
nel complessivo settore dello spettacolo, un particolare
impegno all'educazione e alla formazione professionale,
promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i
Ministeri competenti, il coordinamento delle regioni e gli
enti locali, le istituzioni nazionali di formazione ad alta
specializzazione nonché il servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. La Repubblica assicura un'equilibrata diffusione
dell'offerta cinematografica alla collettività e rimuove ogni
ostacolo in tale senso, anche attraverso strumenti di
perequazione che privilegino regioni ed aree svantaggiate al
fine di riequilibrare la situazione.
11. Premesso il ruolo di strumento di crescita culturale e
sociale del Paese svolto dal cinema, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è introdotto nei
piani dell'offerta didattica, di ogni ordine e grado, lo
studio dell'arte cinematografica in tutti i suoi aspetti,
estetici, sociologici, economici. Allo scopo, il Ministero per
i beni e le attività culturali, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
organizza corsi di formazione per docenti di cattedra di ogni
ordine e grado, ed assegna incentivi ai professionisti che
svolgono stage nelle scuole, con particolare attenzione
alla possibile realizzazione di cortometraggi, nell'ambito dei
corsi di arte cinematografica.
12. La Repubblica interviene con adeguati finanziamenti
per potenziare le strutture didattiche e le tecnologie
necessarie per elevare a livelli di competitività
internazionale l'offerta formativa e di specializzazione
professionale della Scuola nazionale di cinema, di cui al
decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, struttura
deputata alla sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi
modelli produttivi. I programmi, i modelli didattici, i
criteri di selezione dei docenti della Scuola nazionale di
cinema sono adeguati alle nuove esigenze della cinematografia
italiana ed europea, prestando pari sensibilità alle
componenti artistiche ed alle componenti economiche.
13. Lo Stato, di intesa con le regioni, le province e i
comuni, favorisce la nascita di scuole di specializzazione di
cinema private, anche attraverso opportuni incentivi
finanziari posti a carico del bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
14. La Repubblica, nella prospettiva di una cultura
cinematografica europea dotata di una sua propria definita
identità che si affianchi alle cinematografie nazionali e
contribuisca al consolidamento di una cultura comune
dell'Unione europea, favorisce e sostiene:
a) lo sviluppo di strumenti normativi e
regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino i
processi di coproduzione cinematografica, anche a livello
esclusivamente finanziario, tra i vari Stati membri
dell'Unione europea;
b) lo sviluppo di strumenti normativi e
regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino la
reciproca circolazione di film nazionali ed europei
all'interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne
promozionali e di marketing pianificate a livello
continentale, assegnando alle stesse risorse adeguate;
c) lo sviluppo, anche attraverso un istituendo
Centro europeo di formazione e specializzazione, delle più
evolute tecniche di doppiaggio, al fine di rendere la
produzione cinematografica europea agevolmente fruibile per
gli spettatori di tutto il mondo, favorendone così la
diffusione culturale e commerciale;
d) la istituzione di una Agenzia per la promozione
del cinema europeo nel mondo, al fine di raccordare le varie
iniziative nazionali in materia di promozione e di
marketing delle singole cinematografie degli Stati
membri dell'Unione europea;
e) la creazione di un circuito di sale
cinematografiche europee destinato alla prioritaria
circolazione di opere prodotte dagli Stati membri dell'Unione
europea;
f) la creazione di una Cineteca europea, che
raccordi e razionalizzi le attività delle varie cineteche
nazionali e che tuteli il patrimonio cinematografico europeo
avvalendosi delle più evolute tecnologie;
g) la creazione di un network di scuole
europee di cinematografia, dotate delle più evolute
tecnologie, da realizzare anche con il contributo di altri
Stati membri dell'Unione europea, che raccolga discenti e
docenti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, e
promuova un ambiente multiculturale nel quale mentalità e
tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo
di un nuovo linguaggio cinematografico che possa essere
definito europeo.
Capo II
ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DEL CINEMA SPA
Art. 2.
(Istituto per lo sviluppo del cinema spa).
1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le
attività culturali la società per azioni a totale
partecipazione pubblica, denominata "Istituto per lo sviluppo
del cinema spa", di seguito denominato "Istituto". Il capitale
iniziale nella società è finanziato dallo Stato. Le regioni,
le province e i comuni possono acquisire partecipazioni
attraverso i rispettivi organismi di coordinamento, ognuno con
una quota non superiore ad un quarto del totale delle
azioni.
2. L'Istituto sulla base del principio di separazione tra
controllo e gestione dell'intervento pubblico nell'economia e
nella cultura, ha la funzione di gestire in modo efficiente,
efficace e trasparente le risorse che la Repubblica destina
alla cinematografia, con l'obiettivo di sostenere la crescita
qualitativa e quantitativa del settore.
3. L'Istituto gestisce le risorse che lo Stato assegna al
cinema e le risorse che le regioni, le province e i comuni
ritengono di assegnare, fungendo anche da centro di
coordinamento strategico dei fondi provenienti dall'Unione
europea, dalla Banca europea per gli investimenti, nonché da
fondi pubblici e privati interessati allo sviluppo del cinema.
A tale fine, l'Istituto stipula convenzioni con soggetti
intermedi, intesi come strutture specializzate in attività
finanziarie finalizzate al reperimento di risorse che
affluiscono al settore cinematografico, anche attraverso
strumenti finanziari innovativi.
4. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici
dell'Istituto sono definiti in conformità alle attività
indicate ai commi 7 e 13.
5. I dipendenti del Ministero per i beni e le attività
culturali in ruolo alla Direzione generale per il cinema sono
immessi nell'organico dell'Istituto in posti, con le
qualifiche professionali ed il trattamento economico analoghi
a quelli rivestiti in precedenza. L'organico è integrato, ove
necessario, con personale tecnicamente qualificato, tramite
procedure concorsuali e con esperti esterni, nei limiti delle
effettive, oggettive e dimostrate necessità, attraverso
contratti di consulenza di durata massima biennale, per
particolari esigenze di specializzazione tecnico-professionale
che non possono essere soddisfatte con le risorse interne del
Ministero per i beni e le attività culturali. L'Istituto si
avvale delle dotazioni logistiche e tecniche della Direzione
generale per il cinema del Ministero, adeguatamente
implementate.
6. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla
presente legge, promuove in particolare gli aspetti di natura
economica e finanziaria delle attività cinamatografiche, nei
segmenti della produzione, post-produzione, esercizio,
industrie tecniche, promozione ed esportazione.
7. L'Istituto promuove ogni possibile strumento di
cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni, al fine
di:
a) stimolare un'equilibrata offerta
cinematografica sull'intero territorio nazionale, anche
attraverso incentivi per l'apertura di sale cinematografiche
in regioni ed aree nelle quali i livelli di offerta sono
inferiori alla media nazionale;
b) sviluppare un tessuto produttivo policentrico e
diffuso, il quale, a partire dalla rete di Film Commission
già attiva, attragga nuove risorse economiche e finanziarie
verso il settore, e provochi sinergie con le economie locali,
anche ai fini delle attività del turismo culturale.
8. Per l'adempimento dei compiti assegnati dalla presente
legge, è devoluta all'Istituto la quota del Fondo unico per lo
spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive modificazioni, destinata alle attività
cinematografiche, con esclusione delle risorse destinate ad
alimentare le iniziative promozionali culturali previste dagli
articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, che sono gestite dalla Direzione
generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività
culturali.
9. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata
alle attività cinematografiche non può essere in nessun caso
essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva
del Fondo unico per lo spettacolo.
10. La quota destinata al cinema del Fondo unico per lo
spettacolo devoluta all'Istituto non può essere inferiore al
90 per cento del totale delle risorse assegnate dal Fondo
medesimo al cinema. La residua quota è destinata ad alimentare
le iniziative promozionali e culturali di cui agli articoli 44
e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni.
11. Le attività dell'Istituto sono vincolate ai seguenti
princìpi di gestione:
a) criteri standardizzati: ideazione,
sperimentazione e sviluppo di standard procedurali,
anche attraverso automatismi tecnici, in materia di
partecipazione in associazione alla progettazione, produzione,
distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed
esportazione, per quanto riguarda:
1) singoli film ed iniziative
cinematografiche;
2) attività d'impresa per progetti pluriennali e ad
alta componente internazionale;
3) film ed iniziative nei quali sono attivamente
coinvolti regioni, province e comuni;
b) criteri selettivi: ideazione, sperimentazione e
sviluppo di procedure di selezione in materia di sostegno alla
progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie
tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda
opere ed iniziative cinematografiche con prioritario obiettivo
la ricerca e la sperimentazione.
12. Le risorse economiche complessivamente gestite
dall'Istituto sono ripartite come segue: a) criteri
standardizzati: 80 per cento del totale; b) criteri
selettivi: 20 per cento del totale. Eventuali modificazioni di
tali quote possono essere attuate, su proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentito il parere del
Consiglio superiore per lo spettacolo ed il parere vincolante
delle competenti Commissioni parlamentari. Sono assolutamente
ostativi alla partecipazione dell'Istituto progetti ed
iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla
violenza e al razzismo.
13. L'Istituto sostiene e promuove le attività
cinematografiche della Repubblica e, in particolare:
a) promuove e coordina i rapporti tra la
cinematografia italiana e quella degli Stati membri
dell'Unione europea, favorendo coproduzioni a livello
internazionale;
b) cura i rapporti con la Banca europea per gli
investimenti, al fine di far affluire al settore
cinematografico risorse finanziarie e capitali di rischio di
provenienza extranazionale;
c) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione
europea e del Consiglio europeo che intervengono
finanziariamente nel settore cinematografico;
d) provvede alla ripartizione ed all'allocazione
delle risorse da destinare alle varie attività
cinematografiche, in conformità a quanto previsto dalla
presente legge e dalle altre disposizioni di legge o di
regolamento in materia di cinema;
e) esercita poteri e funzioni regolamentari nei
limiti fissati dalle disposizioni costituzionali e di
legge;
f) esercita i diritti dell'azionista, svolgendo le
funzioni attualmente svolte dal Ministero per i beni e le
attività culturali, rispetto a Cinecittà Holding spa e
società controllate, redigendo le direttive di sviluppo e
vigilando sull'attuazione delle stesse, fermo restando il
potere degli organi societari previsti dalla legislazione
vigente;
g) assorbe e svolge le funzioni attribuite alla
commissione consultiva per il cinema e alla commissione per il
credito cinematografico, previste dai commi 59 e seguenti
dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, definendo, in particolare, i criteri standardizzati ed
i criteri selettivi relativi alla produzione dei film ed
al sostegno delle iniziative cinematografiche, come previsto
dai commi 11 e 12 del presente articolo, ed incarica le
società di revisione che controllano i preventivi, la
contabilità e i consultivi relativi ai film alla cui
produzione l'Istituto partecipa e le iniziative
cinematografiche che l'Istituto sostiene; definisce altresì i
criteri ostativi alla partecipazione dell'Istituto in progetti
e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla
violenza e al razzismo;
h) provvede all'accredito presso la banca scelta
dal produttore delle somme previste ai commi 11 e 12;
i) tiene, ai sensi della legislazione vigente in
materia, i pubblici registri dei film di lungometraggio
cinematografico prodotti o importati in Italia e delle opere
audiovisive, assumendo le funzioni previste per la Società
italiana degli autori ed editori dall'articolo 25 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalle
altre disposizioni vigenti in materia, e rafforzandone le
funzioni di strumento di garanzia e controllo dei registri
stessi, anche avvalendosi delle più evolute tecnologie
informatiche;
l) verifica, attraverso un costante monitoraggio,
il rispetto delle quote di investimento obbligatorio in
produzione nazionale ed europea da parte delle emittenti
televisive, di cui all'articolo 26, e segnala all'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni ogni eventuale inadempienza
affinché questa provveda ad erogare le sanzioni previste dalla
normativa vigente;
m) verifica, attraverso adeguati monitoraggi
socio-economici, demoscopici e di marketing,
l'evoluzione del settore cinematografico nazionale ed
internazionale, al fine di improntare la propria attività a
criteri di massima efficienza, efficacia e trasparenza; le
attività di monitoraggio possono avvalersi del supporto di
strutture esterne, che presentino adeguati requisiti
tecnico-professionali.
14. I compiti e le funzioni definiti dal presente
articolo, assegnati alla Direzione generale per il cinema del
Ministero per i beni e le attività culturali, sono trasferiti,
per quanto di competenza, all'Istituto. Il personale addetto è
trasferito ed adeguatamente integrato.
15. L'Istituto rende pubblica, entro due mesi dalla fine
dell'anno solare precedente, una relazione tecnica, che
riporta in dettaglio i finanziamenti concessi, con indicazione
del finanziamento, del beneficiario e dei criteri adottati. La
relazione è resa disponibile in tempo reale sul sito INTERNET
del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 3.
(Organi dell'istituto).
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il direttore generale;
b) il comitato di gestione.
2. La durata degli organi è biennale, e nessun componente
può essere confermato nell'incarico.
Art. 4.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale dell'Istituto deve possedere i
seguenti requisiti:
a) esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
b) comprovata conoscenza del settore
cinematografico, dal punto di vista normativo, tecnico,
economico-finanziario;
c) laurea in discipline economiche, giuridiche o
mediologiche;
d) conoscenza approfondita di almeno una lingua
dell'Unione europea, oltre l'italiano.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina
il direttore generale dell'Istituto nell'ambito della
dotazione dirigenziale del Ministero, fatta salva diversa
motivata decisione del Ministro stesso, per esigenze
specialistiche tecnico-professionali che non possano essere
soddisfatte dal personale del Ministero. Il direttore generale
è responsabile della regolare gestione ordinaria
dell'Istituto, e risponde del suo operato direttamente al
comitato di gestione.
3. Il direttore generale partecipa al comitato di
gestione, senza diritto di voto, con funzioni di consulente
tecnico.
Art. 5.
(Comitato di gestione).
1. Il comitato di gestione dell'Istituto è costituito da
quindici membri, escluso il presidente, esperti con comprovate
e specifiche esperienze in materia di cinematografia, ed, in
particolare, da:
a) il Ministro per i beni e le attività culturali,
o un sottosegretario di Stato o un dirigente del Ministero da
lui delegato, in qualità di presidente;
b) quattro membri designati dal Parlamento: due
membri designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica, scelti tra personalità altamente qualificate
e di riconosciuta competenza del settore cinematografico, dal
punto di vista artistico ed economico;
c) tre membri designati da regioni, province e
comuni: uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, scelti tra
personalità di riconosciuta competenza nel settore
cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle
associazioni maggiormente rappresentative dei produttori,
distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e
degli autori cinematografici;
d) tre membri scelti dal Ministro per i beni e le
attività culturali tra personalità di riconosciuta competenza
nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate
dalle associazioni maggiormente rappresentative dei
produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie
tecniche e degli autori cinematografici;
e) tre membri scelti dalla Conferenza unificata,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra personalità di riconosciuta competenza nel settore
cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle
associazioni maggiormente rappresentative dei produttori,
distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e
degli autori cinematografici;
f) un membro designato dal Ministro delle attività
produttive, con qualificata esperienza
amministrativo-manageriale;
g) il direttore generale della Direzione generale
per il cinema del Ministero per i beni e le attività
culturali, che partecipa al comitato di gestione, senza
diritto di voto, in qualità di segretario.
2. Gli esperti facenti parte del comitato di gestione non
devono versare in condizioni di incompatibilità rispetto al
finanziamento pubblico di attività cinematografiche, e la loro
attività tecnico-professionale è regolata con contratto di
consulenza dal Ministero per i beni e le attività
culturali.
Art. 6.
(Regolamento di organizzazione dell'Istituto e gestione
dei fondi).
1. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto è
adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto in
relazione ai criteri di standardizzazione ed ai criteri
selettivi di cui all'articolo 2, comma 11, prevede:
a) l'intervento finanziario standard, anche
secondo criteri di automatismo, di opere cinematografiche e di
iniziative rispondenti a prerequisiti tecnici minimi,
aggiornati a cadenza annuale, definiti dall'Istituto
stesso;
b) l'intervento finanziario selettivo di opere e
di iniziative cinematografiche sulla base di una valutazione
artistico-culturale, con particolare attenzione alla
sperimentazione ed alla ricerca, nonché alle opere prime ed
alle opere di grandi maestri riconosciuti a livello
internazionale.
3. Per quanto riguarda i criteri di standardizzazione,
l'80 per cento del totale delle risorse economiche gestito
dall'Istituto anche attraverso criteri automatici, ai sensi
del comma 12 dell'articolo 2, è così ripartito:
a) 40 per cento destinato ad essere investito in
singole opere e singole iniziative cinematografiche;
b) 30 per cento destinato ad essere investito
nell'attività di imprese che presentano progetti pluriennali,
ovvero che realizzano almeno tre opere cinematografiche in due
anni, con particolare attenzione a progetti coproduttivi ad
alta vocazione di internazionalizzazione;
c) 10 per cento destinato ad essere investito in
modo privilegiato in opere e in progetti che vedono come
partner coproduttivi regioni, province e comuni.
4. Le quote di ripartizione di cui al comma 3 sono
indicative e sono periodicamente aggiornate dal comitato di
gestione sulla base delle richieste effettivamente presentate
e di adeguate verifiche di efficienza ed efficacia.
5. Per quanto riguarda i criteri selettivi, il 20 per
cento delle risorse economiche gestito dall'Istituto a tale
fine, ai sensi del comma 13 dell'articolo 2, deve comunque
consentire la produzione di dieci opere prime ogni anno. E'
considerato criterio preferenziale per l'approvazione della
partecipazione in associazione alla produzione di un'opera
prima di lungometraggio da parte dell'Istituto l'avere
realizzato un cortometraggio vincitore di premi in
festival cinematografici.
Capo III
AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 7.
(Definizioni di produttore e di distributore
indipendente).
1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni
vigenti in materia di cinema ed audiovisivo, sono considerati
produttori e distributori indipendenti, come definiti dalla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 1997, i soggetti di nazionalità
italiana non controllati da o collegati a soggetti
destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di
concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione
radiotelevisiva, ovvero i soggetti che, per un periodo di tre
anni, non destinano ad una sola emittente almeno il 90 per
cento delle proprie produzioni.
2. La certificazione dello status di produttore e di
distributore indipendente è curata dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni su base annuale, di intesa, per
quanto riguarda il settore cinematografico, con il Ministro
per i beni e le attività culturali. In caso di inadempienza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro
per i beni e le attività culturali provvede direttamente alla
certificazione tramite i propri uffici.
3. I criteri di individuazione del produttore indipendente
previsti dall'articolo 3 dell'allegato A annesso alla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, sono
sottoposti a verifica su base biennale, e ridefiniti di intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 8.
(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel settore
cinematografico).
1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle
imposte dirette, nel limite
massimo dell'80 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese
di produzione e distribuzione cinematografica che li
impieghino nella produzione o nella distribuzione di
film prodotti o distribuiti da produttori e distributori
indipendenti di nazionalità italiana, come definiti
dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo alle imprese
che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli
13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Agevolazioni fiscali per imprese operanti in settori
diversi da quello cinematografico).
1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle
imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli
utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori
diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per
mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione
cinematografica, li impiegano nella produzione o nella
distribuzione di film prodotti o distribuiti da
produttori e distributori indipendenti di nazionalità
italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è
concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità
ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Agevolazioni fiscali per le imprese
di commercializzazione di videogrammi).
1. Al fine di stimolare la fruizione di film
nazionali cui partecipa l'Istituto e, in generale, dei
film prodotti o distribuiti da imprese di produzione e
distribuzione indipendenti, non costituiscono reddito
imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili
dichiarati dalle imprese esercenti la vendita ed il noleggio
di videocassette e dvd, che li impiegano nell'acquisto di
videogrammi di film prodotti o distribuiti da produttori
o distributori indipendenti, come definiti dall'articolo 7.
Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Modalità di richiesta
delle agevolazioni fiscali).
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono
essere richieste nella dichiarazione annuale dei redditi, con
l'indicazione della percentuale degli utili che si intendono
investire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto
degli investimenti contenente l'indicazione delle date di
inizio delle riprese del film e della conclusione delle
attività di produzione e distribuzione dello stesso. Le
imprese devono, inoltre, provare in modo documentato che il
loro investimento riguarda un film partecipato
dall'Istituto o, comunque, un film prodotto o
distribuito da produttori o distributori indipendenti. Per
usufruire dei benefìci previsti dai citati articoli 8 e 9, il
film e le attività che concorrono a realizzarlo ed a
distribuirlo devono essere iniziati entro dodici mesi dalla
data di presentazione della dichiarazione dei redditi e
conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio delle
riprese del film.
Art. 12.
(Sanzioni).
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli
articoli 8, 9 e 10, l'Amministrazione finanziaria procede al
recupero dell'imposta non pagata, applicando una sovratassa
annua pari al doppio dell'imposta non versata, oltre gli
interessi, ferme restando le sanzioni penali a carico dei
trasgressori ove nella loro condotta si ravvisino ipotesi di
reato ai sensi della normativa vigente.
CAPO IV
SOSTEGNO ECONOMICO PUBBLICO
Art. 13.
(Partecipazione dell'Istituto
al costo dei film).
1. L'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione, partecipa con una propria quota, pari al 45
per cento del costo, ai film finanziati attraverso i
criteri standardizzati e selettivi di cui all'articolo 6,
commi 3 e 5.
2. La quota di partecipazione dell'Istituto non può, in
nessun caso, superare la somma di 5 milioni di euro per
film.
3. In relazione ai criteri di cui al comma 1, il comitato
di gestione dell'Istituto, nella sua insindacabile e libera
scelta delle opere ed iniziative cinematografiche a cui
partecipare, deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, dei seguenti criteri elencati in
ordine di gerarchia di importanza:
a) criteri standardizzati:
1) solidità economica del progetto;
2) esperienza storica dell'impresa, anche in relazione
all'andamento dei bilanci;
3) andamento degli incassi nelle sale cinematografiche
delle precedenti opere prodotte;
4) esito di precedenti progetti cui ha partecipato
l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul
mercato e dei premi vinti in festival cinematografici
nazionali ed internazionali;
5) progetto artistico e culturale, economico e
commerciale;
b) criteri selettivi:
1) valore artistico e culturale;
2) aspetto spettacolare e commerciale;
3) diversificazione tra i vari generi;
4) realizzazione di almeno dieci film di
lungometraggio opere prime;
5) curriculum degli autori;
6) esito di precedenti progetti cui ha partecipato
l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul
mercato e dei premi vinti in festival cinematografici
nazionali ed internazionali.
4. In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati,
non devono comunque essere presenti le cause ostative previste
dall'articolo 2, comma 13, lettera g), relative ad opere
e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla
violenza e al razzismo.
5. Il soggetto proponente ha facoltà di sottoporre un
progetto al comitato di gestione dell'Istituto richiedendo
l'utilizzazione di criteri standardizzati o di criteri
selettivi. Esercitata l'opzione, lo stesso progetto non può
essere ripresentato, se non radicalmente modificato rispetto a
quello originario.
6. L'Istituto deve esprimersi, in relazione alle proposte
ad esso sottoposte ai sensi del comma 5, entro e non oltre tre
mesi dalla data di presentazione.
7. Il soggetto proponente ha diritto di essere udito dal
comitato di gestione dell'Istituto, in occasione delle
riunioni finalizzate alla decisione di intervento
dell'Istituto nel progetto.
8. Il capitale sociale minimo delle imprese di produzione
e distribuzione cinematografica che propongono progetti
all'Istituto deve essere almeno pari a 103.291,380 euro, in
conformità alle vigenti norme di legge in materia di capitale
minimo delle società per azioni.
9. In caso di coproduzioni con soggetti appartenenti ad
altri Stati membri dell'Unione europea, la partecipazione
dell'Istituto può essere elevata al 50 per cento, con un
importo massimo di 6,5 milioni di euro.
Art. 14.
(Anticipo per le spese di preparazione
dei film).
1. L'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta
del produttore, mette a disposizione una somma non superiore
al 10 per cento della quota di propria partecipazione per
poter affrontare le spese di preparazione del film.
2. La somma di cui al comma 1, che è parte integrante
della quota di partecipazione, deve essere restituita, nel
caso in cui il film non sia portato a termine, aumentata
degli interessi correnti.
3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui
al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste
dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro
rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da
parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Art. 15.
(Adempimenti del produttore).
1. Il produttore ha un anno di tempo, a decorrere dalla
data in cui il progetto presentato è stato approvato, per la
preparazione del film e per il reperimento dei capitali
necessari a coprire la quota a suo carico in Italia e
all'estero. La residua quota di partecipazione dell'Istituto
può essere erogata solo quando il produttore dimostra, con
dettagliata documentazione, l'avvenuta effettiva copertura
economica di quanto è di sua spettanza, ovvero il 55 per cento
del costo di produzione del film o il 50 per cento nel
caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati
membri dell'Unione europea.
Art. 16.
(Compenso del produttore).
1. Il compenso del produttore, determinato
convenzionalmente nella misura del 10 per cento del costo
totale di produzione del film, è considerato parte
integrante dei costi di produzione.
Art. 17.
(Ripartizione dei proventi
tra produttore e Istituto).
1. Tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento
commerciale del film vanno, in prima istanza, a coprire
il 55 per cento dei costi di produzione a carico del
produttore, di cui all'articolo 15, o il 50 per cento nel caso
di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati
membri dell'Unione europea.
2. I proventi di cui al comma 1 sono successivamente
ripartiti come segue:
a) il 70 per cento all'Istituto ed il 30 per cento
al produttore, fino al completo recupero da parte
dell'Istituto della quota di partecipazione;
b) il 30 per cento all'Istituto ed il 70 per cento
al produttore, dopo il completo recupero da parte
dell'Istituto della sua quota di partecipazione.
Art. 18.
(Anticipo dell'Istituto a inizio riprese).
1. All'inizio delle riprese del film, l'Istituto, su
esplicita, formale e motivata richiesta del produttore,
garantisce un'erogazione non superiore al 20 per cento della
sua quota di partecipazione. Le modalità di erogazione della
rimanente parte sono concordate tra l'Istituto ed il
produttore.
2. Nel caso in cui il film non sia portato a
termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita
aumentata degli interessi correnti.
3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui
al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste
dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro
rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da
parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Capo V
FILM PER RAGAZZI
Art. 19.
(Partecipazione al costo di produzione
da parte dell'Istituto).
1. La Repubblica considera i lungometraggi per ragazzi uno
strumento culturale e sociale particolarmente utile per la
formazione e la crescita dei giovani.
2. Al fine di cui al comma 1, nel caso di film per
ragazzi di cui l'Istituto giudichi rilevante l'apporto
formativo, la partecipazione al costo di produzione di cui
all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un
importo massimo raggiungibile di 5,5 milioni di euro.
Capo VI
CORTOMETRAGGI
Art. 20.
(Partecipazione al costo di produzione
da parte dell'Istituto).
1. La Repubblica considera il cortometraggio un utile
strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore
cinematografico, nonché per la promozione dell'immagine del
Paese nell'Unione europea e nel resto del mondo.
2. Al fine di cui al comma 1, è riservata una dotazione
complessiva minima, su base annua, di 5 milioni di euro, da
individuare nella dotazione gestita dall'Istituto di cui al
comma 2.
3. L'Istituto, compatibilmente con la disponibilità
finanziaria di cui al comma 2, finanzia in modo totale la
produzione delle migliori sceneggiature dei cortometraggi, di
durata non inferiore a tre minuti e non superiore a sette
minuti, che sono ad esso presentate. Tale finanziamento non
può in nessun caso superare la somma di 100.000 euro per
singolo cortometraggio.
Capo VII
DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO
Art. 21.
(Partecipazione ai costi di distribuzione da parte
dell'Istituto e recupero dei costi affrontati).
1. L'Istituto partecipa ai costi di distribuzione, sia in
Italia che all'estero, dei film di cui all'articolo 13,
con il 45 per cento delle spese per la stampa delle copie e
per il lancio pubblicitario. Partecipa altresì, sempre nella
misura del 45 per cento, alle spese per il doppiaggio, o per i
sottotitoli in almeno tre lingue estere, e alle spese di
viaggio di autori e di produttori per partecipare a
festival nazionali e internazionali. Queste ultime spese
devono essere puntualmente giustificate e documentate.
2. La partecipazione di cui al comma 1 non può in nessun
caso superare la quota del 15 per cento del costo di
produzione del film.
3. La partecipazione di cui al comma 1 è recuperata con le
modalità previste dall'articolo 17 intendendosi il produttore
sostituito con il distributore.
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali per i distributori).
1. Al fine di godere dei benefìci previsti dagli articoli
8 e 21, i distributori indipendenti operanti in Italia devono
aver distribuito nell'esercizio fiscale di riferimento almeno
il 40 per cento di film di produzione nazionale ed
europea.
Art. 23.
(Agevolazioni fiscali per gli esercenti).
1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio
fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film
nazionali ed europei possono godere dei benefìci fiscali
previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare
dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di
esercizio cinematografico devono essere impiegati
esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento,
apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti
già esercenti sale cinematografiche.
Art. 24.
(Apertura di sale cinematografiche).
1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Apertura di sale cinematografiche). 1.
Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa
all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e
l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per
spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale
ed arene già in attività, e per trasformare teatri
inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.
2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di
cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e
dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i
vari insediamenti abitativi, della popolazione residente nei
comuni limitrofi a quello oggetto di intervento, nonché
dell'esigenza di evitare posizioni dominanti.
3. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dell'offerta
sull'intero territorio nazionale, l'Istituto per lo sviluppo
del cinema spa elabora, a cadenza semestrale, una mappa
nazionale, costantemente aggiornata, dell'offerta di sale
cinematografiche, nelle loro varie declinazioni strutturali,
in relazione alle dinamiche di consumo e domanda potenziale,
al fine di garantire il livello minimo di servizio a tutti i
cittadini.
4. Le regioni, nel rispetto delle indicazioni elaborate
dall'Istituto per lo sviluppo del cinema spa attraverso la
mappa nazionale, possono decidere di autorizzare la
costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da
destinare a sale per spettacoli cinematografici, trasmettendo
parere motivato e documentato al medesimo Istituto in
relazione a parti del territorio regionale nelle quali
l'offerta non viene ritenuta adeguata".
2. Le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, sono estese fino al 31 dicembre 2003,
per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati
all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali
l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui
all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da
ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.
Capo VIII
TECNOLOGIE INNOVATIVE
Art. 25.
(Partecipazione dell'Istituto al costo di lungometraggi e
cortometraggi in cui è rilevante l'utilizzo di tecnologie
innovative).
1. La Repubblica considera strategica per lo sviluppo del
settore cinematografico italiano e per la sua competitività a
livello internazionale l'utilizzazione di tecnologie
innovative applicate a tutti gli aspetti dell'attività
cinematografica, quali, esemplificativamente, il cinema
digitale, la distribuzione via satellite, via cavo, via
INTERNET, post-produzione ed effetti speciali,
montaggio e doppiaggio elettronico, ed altre.
2. Nel caso di film in cui, per insindacabile
valutazione dell'Istituto sia giudicato rilevante l'utilizzo
di tecnologie innovative o siano pensati per una diffusione
attraverso canali di distribuzione innovativi, la
partecipazione al costo del film di cui all'articolo 13
può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo di
6,5 milioni di euro.
3. Nel caso dei cortometraggi di cui all'articolo 20 il
finanziamento massimo ammissibile può essere elevato a 300.000
euro.
Capo IX
RAPPORTI CINEMA-TELEVISIONE
Art. 26.
(Quote di investimento delle emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana e della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo).
1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998,
n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Le emittenti
televisive soggette alla giurisdizione italiana" sono
sostituite dalle seguenti: "Le emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana, compresa la concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
di programmi specificamente rivolti ai minori nella misura di
almeno il 10 per cento delle quote medesime".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile
1998, n. 122, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è inserito il seguente:
"5-bis. La quota di investimento fissata dal comma 5
per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
deve comprendere film italiani ed europei in misura non
inferiore al 40 per cento della quota medesima che, dopo lo
sfruttamento nelle sale, devono essere obbligatoriamente
teletrasmessi in prima o seconda serata. Ai fini del presente
comma, per film si intendono esclusivamente le opere di
lungometraggio e di animazione come definite dall'articolo 4
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni".
3. I film coprodotti dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo possono essere dalla stessa sfruttati
per un massimo di cinque passaggi in tre anni. La proprietà
del film torna in esclusiva al produttore, inizialmente
associato, dopo il periodo di sfruttamento di tre anni in
televisione.
4. La pubblicità dei film di cui all'articolo 13 non
concorre alle percentuali di affollamento pubblicitario in
materia di diffusioni radiotelevisive previste dalla
legislazione vigente.
5. Si fa obbligo alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e a tutte le emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana di teletrasmettere le opere
cinematografiche complete dei titoli di testa e di coda per
tutta la loro durata, demandando all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni la definizione di sanzioni in caso di
inosservanza.
Art. 27.
(Adempimenti relativi alle quote).
1. Le quote definite dal comma 5 dell'articolo 2 della
legge 30 aprile 1998, n. 122, come da ultimo modificato dal
comma 1 dell'articolo 26 della presente legge, devono essere
impiegate per gli scopi previsti annualmente e devono essere
parametrate sugli introiti pubblicitari e da canone dell'anno
precedente, come risultanti dai bilanci dei soggetti
interessati.
Art. 28.
(Sanzioni).
1. Il mancato rispetto delle quote previste dagli articoli
26 e 27 da parte della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo o delle altre emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana, comporta le seguenti sanzioni da
parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
a) una sanzione, in misura fissa, di importo pari
all'1 per cento degli introiti netti annui derivanti da
pubblicità e da canone;
b) un'ulteriore sanzione, fino ad un massimo del 2
per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e
da canone, che è determinata in funzione della negligenza o
intenzionalità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni
già precedentemente accertate, del numero e dell'entità delle
infrazioni stesse.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 1 sono versate all'Istituto e utilizzate per la
promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche.
CAPO X
REVISIONE FILM CINEMATOGRAFICI
Art. 29.
(Comitato per la classificazione dei film).
1. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà
di creazione e di produzione artistica non può essere limitata
mediante forme di censura, se non come strumento finalizzato
ad una particolare tutela dell'infanzia, della gioventù e
della famiglia, come previsto dall'articolo 31 della
Costituzione, e se non per quanto previsto dal quarto comma
dell'articolo 21 della medesima Costituzione.
2. Alla legge 26 aprile 1962, n. 161, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 1. (Revisione dei film).- 1. La
proiezione in pubblico dei film e l'esportazione
all'estero di film nazionali è sottoposta al parere del
Comitato per la classificazione dei film di cui
all'articolo 2.
Art. 2. (Comitato per la classificazione dei
film).- 1. Il Comitato per la classificazione dei
film, di seguito denominato "Comitato", delibera per
sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di
lavoro. Il Comitato ha compiti di controllo, non vincolante,
ed il riparto di lavoro tra le sezioni è demandato
all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, d'intesa con le
associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e dei
distributori. Ciascuna sezione è costituita da cinque membri:
un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli
autori, un rappresentante del mondo della cultura e due
rappresentanti delle associazioni di categoria appartenenti
alle industrie audiovisive. I componenti durano in carica due
anni. Avverso le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al
Comitato di appello.
2. I componenti del Comitato durano in carica due
anni e non possono essere confermati.
3. Il Comitato ha il compito di fornire indicazioni
attendibili ed idonee per consentire il controllo da parte dei
genitori o dei parenti dei minori, nonché degli esercenti il
cinema e comunque di chiunque consenta l'accesso alla visione
del film.
4. La classificazione dei film avviene, in
base ai contenuti del film stesso, secondo gli stessi
criteri convenzionali usati da un genitore nel decidere quali
contenuti possano essere visti liberamente dai propri figli, e
quali richiedano la presenza dei genitori o, comunque, di
adulti, e in che misura. In particolare, sono considerati il
soggetto del film, il linguaggio, la violenza, le scene
di nudo, il sesso e l'uso di sostanze psicotrope. Il Comitato
esamina tali elementi tenendo conto anche del contesto
generale del film.
5. Le classificazioni sono le seguenti:
a) "Per tutti" ("Pt"): il film non contiene
scene che la maggior parte dei genitori potrebbe considerare
non idonee per la visione o l'ascolto da parte dei propri
figli. Scene di nudo, sesso o di uso di sostanze psicotrope
sono assenti, la violenza è minima, il linguaggio può
utilizzare espressioni che derogano dei princìpi della comune
educazione, ma non supera le espressioni comunemente
utilizzate nelle trasmissioni del servizio radiotelevisivo
pubblico;
b) "Con i genitori" ("Cg"): il film contiene
scene che alcuni genitori potrebbero considerare non idonee
per la visione o per l'ascolto da parte dei propri figli.
Scene di sesso esplicito o scene di uso di sostanze psicotrope
sono assenti, le scene di nudo sono brevi, le scene di
violenza o di terrore non eccedono livelli moderati;
c) "Vietato ai minori di anni 13" ("Vm-13"): il
film contiene alcune scene non idonee per la visione da
parte di un pubblico minore di anni 13. Scene di violenza
persistente sono assenti, scene di sesso non esplicito sono
presenti, alcune scene di uso di sostanze psicotrope sono
tollerate, il linguaggio può essere moderatamente pesante. I
film che ottengono questa classificazione non possono
essere trasmessi prima delle ore 22:30;
d) "Minori accompagnati" ("Ma-17"): i minori di
anni 17 devono essere accompagnati da un adulto. Il film
contiene linguaggio e storia particolari, sono presenti scene
di violenza, di sesso o di uso di sostanze psicotrope. I
film che ottengono questa classificazione non possono
essere trasmessi prima delle ore 23:30, e con indicazione
continuativa di un'icona che segnali "Ma-17";
e) "Vietato ai minori di anni 17" ("Vm-17"): il
Comitato ritiene che la maggior parte dei genitori
considererebbe il film "per adulti", e non ne
consentirebbe la visione da parte di minori di anni 17. Il
film contiene scene di sesso esplicito, linguaggio
caratterizzato da riferimenti sessuali ricorrenti, scene di
violenza e di uso di sostanze psicotrope. La classificazione
"Vietato ai minori di anni 17" non indica che il film
sia pornografico o osceno. I film che ottengono questa
classificazione non possono essere teletrasmessi, se non da
emittenti televisive ad accesso codificato.
6. I produttori e i distributori hanno la facoltà di
sottomettere al Comitato una diversa versione del film
al fine di ottenere un parere più favorevole rispetto a quello
ottenuto in prima istanza. In alternativa, è possibile
ricorrere contro le decisioni del Comitato presentando il
ricorso al Comitato di appello, composto dai rappresentanti
dei genitori, degli autori e delle associazioni dei produttori
e distributori.
7. Per la riformulazione della decisione del
Comitato è necessario il voto favorevole, a scrutinio segreto,
della maggioranza dei componenti il Comitato di appello.
Art. 3. (Organizzazione dei Comitati). 1. Il
funzionamento del Comitato e del Comitato di appello, inclusa
la composizione di quest'ultimo, sono definiti con apposito
regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività
culturali";
b) gli articoli da 3 a 18 sono abrogati.
CAPO XI
NORME ANTI-PIRATERIA
AUDIOVISIVA
Art. 30.
(Rafforzamento norme anti-pirateria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per il coordinamento delle
disposizioni vigenti in materia di lotta alla pirateria
audiovisiva, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione di un inasprimento delle sanzioni
economiche e penali;
b) utilizzazione dell'1 per cento della quota
destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo per
realizzare una campagna di comunicazione istituzionale e di
sensibilizzazione sociale, indirizzata in particolare ai
giovani, ed attuata con gli strumenti di pianificazione
mediale. E' fatto obbligo alle emittenti televisive nazionali
di trasmettere gratuitamente i filmati della campagna, che è
rinnovata su base annua;
c) l'ideazione e la gestione della campagna
anti-pirateria sono curate dalla Direzione generale per il
cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
d) prevedere rilevanti sanzioni amministrative
pecuniarie a carico di quell'emittente che si dovesse
comportare scorrettamente nella registrazione degli incassi
dei film proiettati.
CAPO XII
REGOLAMENTO,
NORMA TRANSITORIA,
ENTRATA IN VIGORE
Art. 31.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali
adotta, sentito il parere dell'Istituto, nonché il parere
vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il regolamento di
attuazione della presente legge.
2. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui al comma 1 devono esprimere il proprio parere entro un
mese dalla trasmissione dello schema di regolamento. In caso
di inadempienza, il Ministro per i beni e le attività
culturali procede ad adottare comunque il regolamento.
3. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore
del produttore di film è concesso un contributo pari al
25 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il
film sia stato proiettato per la durata di due anni
dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli
accertamenti della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), per quanto riguarda i film che abbiano incassato
tra 51.646 euro e 2.582.284 euro. Per incassi superiori a
2.582.284 euro e fino a 5.164.568 euro, il contributo è del 20
per cento. Per la parte di incassi superiore a 5.164.568 euro,
e fino al limite massimo di 20.658.275 euro, il contributo è
del 10 per cento. Il contributo è vincolato al reinvestimento,
accertato da una società di certificazione, nella produzione
di nuovi film.
Art. 8. (Incentivi destinati ai soggetti appartenenti
all'Unione europea). - 1. Un contributo, nella misura
dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei
quali il film sia stato proiettato per la durata di due
anni dalla sua prima proiezione, e da dividere in parti
uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini di Stati
membri dell'Unione europea e risultino iscritti, con la
rispettiva qualifica, nel pubblico registro
cinematografico.
Art. 9. (Attestato di qualità). - 1. L'Istituto per
lo sviluppo del cinema spa rilascia un attestato di qualità ai
film che abbiano particolari caratteristiche artistiche
e culturali. Ai film ai quali è rilasciato l'attestato
di qualità, nella misura massima di dieci l'anno, e che
risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati
regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il
cui ammontare è fissato annualmente dall'Istituto stesso. Tale
premio è ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per
cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7
per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento
all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore
della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia
e il 2 per cento all'autore del montaggio".
Art. 32.
(Norma transitoria, entrata in vigore,
delega al Governo).
1. Tutte le commissioni e i comitati istituiti da leggi e
da regolamenti vigenti in materia di cinematografia continuano
ad esercitare le loro funzioni fino a due mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti
in materia di cinematografia, ai sensi dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) normalizzazione delle disposizioni vigenti, in
particolare prevedendo il loro adeguamento alla reale
situazione del settore cinematografico;
b) semplificazione delle disposizioni vigenti, in
particolare al fine di incentivare lo sviluppo del settore
cinematografico e renderlo concorrenziale nei mercati
esteri;
c) coordinamento delle disposizioni vigenti,
prevedendo l'espressa modifica od abrogazione in caso di norme
non compatibili;
d) ampia diffusione del testo unico, prevedendo la
sua pubblicizzazione su supporto cartaceo e telematico.