XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2956




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI E FORMAZIONE


Art. 1.

(Princìpi generali e formazione).

        1. La Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, promuove l'attività cinematografica in tutte le sue forme, nelle sue componenti artistiche ed economiche, riconoscendone il ruolo di libera espressione del pensiero, di strumento di crescita culturale e sociale, nonché di promozione dell'immagine del Paese all'interno dell'Unione europea ed all'estero.
        2. La presente legge disciplina gli indirizzi generali in materia di cinematografica, secondo princìpi di salvaguardia degli interessi minimi ed essenziali della collettività, di sussidiarietà, di prossimità e di efficacia, al fine di assicurare una pluralità di referenti quale prima garanzia di libertà ed offrire un adeguato servizio di utilità sociale.
        3. La presente legge si pone come primo intervento normativo di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell'intervento pubblico in materia di spettacolo, in attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        4. L'opera cinematografica è al contempo un'opera dell'ingegno ed un prodotto economico realizzato attraverso un processo prevalentemente industriale.
        5. Il cinema è un settore industriale atipico, che la Repubblica ritiene di prioritario interesse nazionale, fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Paese nel contesto della società dell'informazione multimediale.
        6. La Repubblica sostiene l'ideazione, la scrittura, la preparazione, la progettazione, la produzione, la post-produzione, la distribuzione, la programmazione nelle sale e la diffusione all'estero dei prodotti cinematografici italiani ed europei.
        7. La Repubblica ritiene il cinema strumento di cooperazione socio-culturale internazionale, ed in tale senso promuove accordi di coproduzione e di codistribuzione nonché iniziative finalizzate all'intensificazione dei rapporti artistici ed industriali all'interno dell'Unione europea e nei confronti delle nazioni extra-europee.
        8. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo, culturale ed industriale, delle attività cinematografiche, anche attraverso strumentazioni innovative.
        9. La Repubblica riserva nel campo della cinematografia, e nel complessivo settore dello spettacolo, un particolare impegno all'educazione e alla formazione professionale, promuovendo specifiche intese, accordi e convenzioni tra i Ministeri competenti, il coordinamento delle regioni e gli enti locali, le istituzioni nazionali di formazione ad alta specializzazione nonché il servizio pubblico radiotelevisivo.
        10. La Repubblica assicura un'equilibrata diffusione dell'offerta cinematografica alla collettività e rimuove ogni ostacolo in tale senso, anche attraverso strumenti di perequazione che privilegino regioni ed aree svantaggiate al fine di riequilibrare la situazione.
        11. Premesso il ruolo di strumento di crescita culturale e sociale del Paese svolto dal cinema, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è introdotto nei piani dell'offerta didattica, di ogni ordine e grado, lo studio dell'arte cinematografica in tutti i suoi aspetti, estetici, sociologici, economici. Allo scopo, il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza corsi di formazione per docenti di cattedra di ogni ordine e grado, ed assegna incentivi ai professionisti che svolgono stage nelle scuole, con particolare attenzione alla possibile realizzazione di cortometraggi, nell'ambito dei corsi di arte cinematografica.
        12. La Repubblica interviene con adeguati finanziamenti per potenziare le strutture didattiche e le tecnologie necessarie per elevare a livelli di competitività internazionale l'offerta formativa e di specializzazione professionale della Scuola nazionale di cinema, di cui al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, struttura deputata alla sperimentazione di nuovi linguaggi e di nuovi modelli produttivi. I programmi, i modelli didattici, i criteri di selezione dei docenti della Scuola nazionale di cinema sono adeguati alle nuove esigenze della cinematografia italiana ed europea, prestando pari sensibilità alle componenti artistiche ed alle componenti economiche.
        13. Lo Stato, di intesa con le regioni, le province e i comuni, favorisce la nascita di scuole di specializzazione di cinema private, anche attraverso opportuni incentivi finanziari posti a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        14. La Repubblica, nella prospettiva di una cultura cinematografica europea dotata di una sua propria definita identità che si affianchi alle cinematografie nazionali e contribuisca al consolidamento di una cultura comune dell'Unione europea, favorisce e sostiene:

            a) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino i processi di coproduzione cinematografica, anche a livello esclusivamente finanziario, tra i vari Stati membri dell'Unione europea;

            b) lo sviluppo di strumenti normativi e regolamentari, inclusi incentivi fiscali, che stimolino la reciproca circolazione di film nazionali ed europei all'interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello continentale, assegnando alle stesse risorse adeguate;

            c) lo sviluppo, anche attraverso un istituendo Centro europeo di formazione e specializzazione, delle più evolute tecniche di doppiaggio, al fine di rendere la produzione cinematografica europea agevolmente fruibile per gli spettatori di tutto il mondo, favorendone così la diffusione culturale e commerciale;

            d) la istituzione di una Agenzia per la promozione del cinema europeo nel mondo, al fine di raccordare le varie iniziative nazionali in materia di promozione e di marketing delle singole cinematografie degli Stati membri dell'Unione europea;

            e) la creazione di un circuito di sale cinematografiche europee destinato alla prioritaria circolazione di opere prodotte dagli Stati membri dell'Unione europea;

            f) la creazione di una Cineteca europea, che raccordi e razionalizzi le attività delle varie cineteche nazionali e che tuteli il patrimonio cinematografico europeo avvalendosi delle più evolute tecnologie;

            g) la creazione di un network di scuole europee di cinematografia, dotate delle più evolute tecnologie, da realizzare anche con il contributo di altri Stati membri dell'Unione europea, che raccolga discenti e docenti provenienti da tutti gli Stati membri dell'Unione, e promuova un ambiente multiculturale nel quale mentalità e tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo di un nuovo linguaggio cinematografico che possa essere definito europeo.


Capo II

ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DEL CINEMA SPA


Art. 2.

(Istituto per lo sviluppo del cinema spa).

        1. E' istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali la società per azioni a totale partecipazione pubblica, denominata "Istituto per lo sviluppo del cinema spa", di seguito denominato "Istituto". Il capitale iniziale nella società è finanziato dallo Stato. Le regioni, le province e i comuni possono acquisire partecipazioni attraverso i rispettivi organismi di coordinamento, ognuno con una quota non superiore ad un quarto del totale delle azioni.
        2. L'Istituto sulla base del principio di separazione tra controllo e gestione dell'intervento pubblico nell'economia e nella cultura, ha la funzione di gestire in modo efficiente, efficace e trasparente le risorse che la Repubblica destina alla cinematografia, con l'obiettivo di sostenere la crescita qualitativa e quantitativa del settore.
        3. L'Istituto gestisce le risorse che lo Stato assegna al cinema e le risorse che le regioni, le province e i comuni ritengono di assegnare, fungendo anche da centro di coordinamento strategico dei fondi provenienti dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, nonché da fondi pubblici e privati interessati allo sviluppo del cinema. A tale fine, l'Istituto stipula convenzioni con soggetti intermedi, intesi come strutture specializzate in attività finanziarie finalizzate al reperimento di risorse che affluiscono al settore cinematografico, anche attraverso strumenti finanziari innovativi.
        4. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici dell'Istituto sono definiti in conformità alle attività indicate ai commi 7 e 13.
        5. I dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali in ruolo alla Direzione generale per il cinema sono immessi nell'organico dell'Istituto in posti, con le qualifiche professionali ed il trattamento economico analoghi a quelli rivestiti in precedenza. L'organico è integrato, ove necessario, con personale tecnicamente qualificato, tramite procedure concorsuali e con esperti esterni, nei limiti delle effettive, oggettive e dimostrate necessità, attraverso contratti di consulenza di durata massima biennale, per particolari esigenze di specializzazione tecnico-professionale che non possono essere soddisfatte con le risorse interne del Ministero per i beni e le attività culturali. L'Istituto si avvale delle dotazioni logistiche e tecniche della Direzione generale per il cinema del Ministero, adeguatamente implementate.
        6. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, promuove in particolare gli aspetti di natura economica e finanziaria delle attività cinamatografiche, nei segmenti della produzione, post-produzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione.
        7. L'Istituto promuove ogni possibile strumento di cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni, al fine di:

            a) stimolare un'equilibrata offerta cinematografica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso incentivi per l'apertura di sale cinematografiche in regioni ed aree nelle quali i livelli di offerta sono inferiori alla media nazionale;

            b) sviluppare un tessuto produttivo policentrico e diffuso, il quale, a partire dalla rete di Film Commission già attiva, attragga nuove risorse economiche e finanziarie verso il settore, e provochi sinergie con le economie locali, anche ai fini delle attività del turismo culturale.

        8. Per l'adempimento dei compiti assegnati dalla presente legge, è devoluta all'Istituto la quota del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinata alle attività cinematografiche, con esclusione delle risorse destinate ad alimentare le iniziative promozionali culturali previste dagli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, che sono gestite dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali.
        9. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche non può essere in nessun caso essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo.
        10. La quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo devoluta all'Istituto non può essere inferiore al 90 per cento del totale delle risorse assegnate dal Fondo medesimo al cinema. La residua quota è destinata ad alimentare le iniziative promozionali e culturali di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
        11. Le attività dell'Istituto sono vincolate ai seguenti princìpi di gestione:

                a) criteri standardizzati: ideazione, sperimentazione e sviluppo di standard procedurali, anche attraverso automatismi tecnici, in materia di partecipazione in associazione alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda:

                1) singoli film ed iniziative cinematografiche;

                2) attività d'impresa per progetti pluriennali e ad alta componente internazionale;

                3) film ed iniziative nei quali sono attivamente coinvolti regioni, province e comuni;

                b) criteri selettivi: ideazione, sperimentazione e sviluppo di procedure di selezione in materia di sostegno alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda opere ed iniziative cinematografiche con prioritario obiettivo la ricerca e la sperimentazione.

        12. Le risorse economiche complessivamente gestite dall'Istituto sono ripartite come segue: a) criteri standardizzati: 80 per cento del totale; b) criteri selettivi: 20 per cento del totale. Eventuali modificazioni di tali quote possono essere attuate, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Consiglio superiore per lo spettacolo ed il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Sono assolutamente ostativi alla partecipazione dell'Istituto progetti ed iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.
        13. L'Istituto sostiene e promuove le attività cinematografiche della Repubblica e, in particolare:

                a) promuove e coordina i rapporti tra la cinematografia italiana e quella degli Stati membri dell'Unione europea, favorendo coproduzioni a livello internazionale;

                b) cura i rapporti con la Banca europea per gli investimenti, al fine di far affluire al settore cinematografico risorse finanziarie e capitali di rischio di provenienza extranazionale;

                c) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e del Consiglio europeo che intervengono finanziariamente nel settore cinematografico;

                d) provvede alla ripartizione ed all'allocazione delle risorse da destinare alle varie attività cinematografiche, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento in materia di cinema;

                e) esercita poteri e funzioni regolamentari nei limiti fissati dalle disposizioni costituzionali e di legge;

                f) esercita i diritti dell'azionista, svolgendo le funzioni attualmente svolte dal Ministero per i beni e le attività culturali, rispetto a Cinecittà Holding spa e società controllate, redigendo le direttive di sviluppo e vigilando sull'attuazione delle stesse, fermo restando il potere degli organi societari previsti dalla legislazione vigente;

                g) assorbe e svolge le funzioni attribuite alla commissione consultiva per il cinema e alla commissione per il credito cinematografico, previste dai commi 59 e seguenti dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, definendo, in particolare, i criteri standardizzati ed i criteri selettivi relativi alla produzione dei film ed al sostegno delle iniziative cinematografiche, come previsto dai commi 11 e 12 del presente articolo, ed incarica le società di revisione che controllano i preventivi, la contabilità e i consultivi relativi ai film alla cui produzione l'Istituto partecipa e le iniziative cinematografiche che l'Istituto sostiene; definisce altresì i criteri ostativi alla partecipazione dell'Istituto in progetti e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo;

                h) provvede all'accredito presso la banca scelta dal produttore delle somme previste ai commi 11 e 12;

                i) tiene, ai sensi della legislazione vigente in materia, i pubblici registri dei film di lungometraggio cinematografico prodotti o importati in Italia e delle opere audiovisive, assumendo le funzioni previste per la Società italiana degli autori ed editori dall'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e rafforzandone le funzioni di strumento di garanzia e controllo dei registri stessi, anche avvalendosi delle più evolute tecnologie informatiche;

                l) verifica, attraverso un costante monitoraggio, il rispetto delle quote di investimento obbligatorio in produzione nazionale ed europea da parte delle emittenti televisive, di cui all'articolo 26, e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni eventuale inadempienza affinché questa provveda ad erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

                m) verifica, attraverso adeguati monitoraggi socio-economici, demoscopici e di marketing, l'evoluzione del settore cinematografico nazionale ed internazionale, al fine di improntare la propria attività a criteri di massima efficienza, efficacia e trasparenza; le attività di monitoraggio possono avvalersi del supporto di strutture esterne, che presentino adeguati requisiti tecnico-professionali.

        14. I compiti e le funzioni definiti dal presente articolo, assegnati alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, sono trasferiti, per quanto di competenza, all'Istituto. Il personale addetto è trasferito ed adeguatamente integrato.
        15. L'Istituto rende pubblica, entro due mesi dalla fine dell'anno solare precedente, una relazione tecnica, che riporta in dettaglio i finanziamenti concessi, con indicazione del finanziamento, del beneficiario e dei criteri adottati. La relazione è resa disponibile in tempo reale sul sito INTERNET del Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 3.

(Organi dell'istituto).

        1. Sono organi dell'Istituto:

                a) il direttore generale;

                b) il comitato di gestione.

        2. La durata degli organi è biennale, e nessun componente può essere confermato nell'incarico.


Art. 4.

(Direttore generale).

        1. Il direttore generale dell'Istituto deve possedere i seguenti requisiti:

                a) esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

                b) comprovata conoscenza del settore cinematografico, dal punto di vista normativo, tecnico, economico-finanziario;

                c) laurea in discipline economiche, giuridiche o mediologiche;

                d) conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano.

        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il direttore generale dell'Istituto nell'ambito della dotazione dirigenziale del Ministero, fatta salva diversa motivata decisione del Ministro stesso, per esigenze specialistiche tecnico-professionali che non possano essere soddisfatte dal personale del Ministero. Il direttore generale è responsabile della regolare gestione ordinaria dell'Istituto, e risponde del suo operato direttamente al comitato di gestione.
        3. Il direttore generale partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, con funzioni di consulente tecnico.


Art. 5.

(Comitato di gestione).

        1. Il comitato di gestione dell'Istituto è costituito da quindici membri, escluso il presidente, esperti con comprovate e specifiche esperienze in materia di cinematografia, ed, in particolare, da:

                a) il Ministro per i beni e le attività culturali, o un sottosegretario di Stato o un dirigente del Ministero da lui delegato, in qualità di presidente;

                b) quattro membri designati dal Parlamento: due membri designati dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, scelti tra personalità altamente qualificate e di riconosciuta competenza del settore cinematografico, dal punto di vista artistico ed economico;

                c) tre membri designati da regioni, province e comuni: uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, scelti tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

                d) tre membri scelti dal Ministro per i beni e le attività culturali tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

                e) tre membri scelti dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra personalità di riconosciuta competenza nel settore cinematografico, nell'ambito di terne indicate dalle associazioni maggiormente rappresentative dei produttori, distributori, esercenti, esportatori, industrie tecniche e degli autori cinematografici;

                f) un membro designato dal Ministro delle attività produttive, con qualificata esperienza amministrativo-manageriale;

                g) il direttore generale della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, che partecipa al comitato di gestione, senza diritto di voto, in qualità di segretario.

        2. Gli esperti facenti parte del comitato di gestione non devono versare in condizioni di incompatibilità rispetto al finanziamento pubblico di attività cinematografiche, e la loro attività tecnico-professionale è regolata con contratto di consulenza dal Ministero per i beni e le attività culturali.


Art. 6.

(Regolamento di organizzazione dell'Istituto e gestione
dei fondi).

        1. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il regolamento di organizzazione dell'Istituto in relazione ai criteri di standardizzazione ed ai criteri selettivi di cui all'articolo 2, comma 11, prevede:

                a) l'intervento finanziario standard, anche secondo criteri di automatismo, di opere cinematografiche e di iniziative rispondenti a prerequisiti tecnici minimi, aggiornati a cadenza annuale, definiti dall'Istituto stesso;

                b) l'intervento finanziario selettivo di opere e di iniziative cinematografiche sulla base di una valutazione artistico-culturale, con particolare attenzione alla sperimentazione ed alla ricerca, nonché alle opere prime ed alle opere di grandi maestri riconosciuti a livello internazionale.

        3. Per quanto riguarda i criteri di standardizzazione, l'80 per cento del totale delle risorse economiche gestito dall'Istituto anche attraverso criteri automatici, ai sensi del comma 12 dell'articolo 2, è così ripartito:

                a) 40 per cento destinato ad essere investito in singole opere e singole iniziative cinematografiche;

                b) 30 per cento destinato ad essere investito nell'attività di imprese che presentano progetti pluriennali, ovvero che realizzano almeno tre opere cinematografiche in due anni, con particolare attenzione a progetti coproduttivi ad alta vocazione di internazionalizzazione;

                c) 10 per cento destinato ad essere investito in modo privilegiato in opere e in progetti che vedono come partner coproduttivi regioni, province e comuni.

        4. Le quote di ripartizione di cui al comma 3 sono indicative e sono periodicamente aggiornate dal comitato di gestione sulla base delle richieste effettivamente presentate e di adeguate verifiche di efficienza ed efficacia.
        5. Per quanto riguarda i criteri selettivi, il 20 per cento delle risorse economiche gestito dall'Istituto a tale fine, ai sensi del comma 13 dell'articolo 2, deve comunque consentire la produzione di dieci opere prime ogni anno. E' considerato criterio preferenziale per l'approvazione della partecipazione in associazione alla produzione di un'opera prima di lungometraggio da parte dell'Istituto l'avere realizzato un cortometraggio vincitore di premi in festival cinematografici.


Capo III

AGEVOLAZIONI FISCALI


Art. 7.

(Definizioni di produttore e di distributore
indipendente).

        1. Ai fini della presente legge e delle disposizioni vigenti in materia di cinema ed audiovisivo, sono considerati produttori e distributori indipendenti, come definiti dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, i soggetti di nazionalità italiana non controllati da o collegati a soggetti destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva, ovvero i soggetti che, per un periodo di tre anni, non destinano ad una sola emittente almeno il 90 per cento delle proprie produzioni.
        2. La certificazione dello status di produttore e di distributore indipendente è curata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su base annuale, di intesa, per quanto riguarda il settore cinematografico, con il Ministro per i beni e le attività culturali. In caso di inadempienza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede direttamente alla certificazione tramite i propri uffici.
        3. I criteri di individuazione del produttore indipendente previsti dall'articolo 3 dell'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, sono sottoposti a verifica su base biennale, e ridefiniti di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.


Art. 8.

(Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nel settore
cinematografico).

        1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite
massimo dell'80 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che li impieghino nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Agevolazioni fiscali per imprese operanti in settori
diversi da quello cinematografico).

        1. Non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane, operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e distributori indipendenti di nazionalità italiana, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali per le imprese
di commercializzazione di videogrammi).

        1. Al fine di stimolare la fruizione di film nazionali cui partecipa l'Istituto e, in generale, dei film prodotti o distribuiti da imprese di produzione e distribuzione indipendenti, non costituiscono reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dichiarati dalle imprese esercenti la vendita ed il noleggio di videocassette e dvd, che li impiegano nell'acquisto di videogrammi di film prodotti o distribuiti da produttori o distributori indipendenti, come definiti dall'articolo 7. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.


Art. 11.

(Modalità di richiesta
delle agevolazioni fiscali).

        1. Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 devono essere richieste nella dichiarazione annuale dei redditi, con l'indicazione della percentuale degli utili che si intendono investire. Alla dichiarazione deve essere allegato il progetto degli investimenti contenente l'indicazione delle date di inizio delle riprese del film e della conclusione delle attività di produzione e distribuzione dello stesso. Le imprese devono, inoltre, provare in modo documentato che il loro investimento riguarda un film partecipato dall'Istituto o, comunque, un film prodotto o distribuito da produttori o distributori indipendenti. Per usufruire dei benefìci previsti dai citati articoli 8 e 9, il film e le attività che concorrono a realizzarlo ed a distribuirlo devono essere iniziati entro dodici mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di inizio delle riprese del film.

Art. 12.

(Sanzioni).

        1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, l'Amministrazione finanziaria procede al recupero dell'imposta non pagata, applicando una sovratassa annua pari al doppio dell'imposta non versata, oltre gli interessi, ferme restando le sanzioni penali a carico dei trasgressori ove nella loro condotta si ravvisino ipotesi di reato ai sensi della normativa vigente.


CAPO IV

SOSTEGNO ECONOMICO PUBBLICO


Art. 13.

(Partecipazione dell'Istituto
al costo dei film).

        1. L'istituto, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, partecipa con una propria quota, pari al 45 per cento del costo, ai film finanziati attraverso i criteri standardizzati e selettivi di cui all'articolo 6, commi 3 e 5.
        2. La quota di partecipazione dell'Istituto non può, in nessun caso, superare la somma di 5 milioni di euro per film.
        3. In relazione ai criteri di cui al comma 1, il comitato di gestione dell'Istituto, nella sua insindacabile e libera scelta delle opere ed iniziative cinematografiche a cui partecipare, deve tenere conto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dei seguenti criteri elencati in ordine di gerarchia di importanza:

            a) criteri standardizzati:

                1) solidità economica del progetto;

                2) esperienza storica dell'impresa, anche in relazione all'andamento dei bilanci;

                3) andamento degli incassi nelle sale cinematografiche delle precedenti opere prodotte;
                4) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali ed internazionali;

                5) progetto artistico e culturale, economico e commerciale;

            b) criteri selettivi:

                1) valore artistico e culturale;

                2) aspetto spettacolare e commerciale;

                3) diversificazione tra i vari generi;

                4) realizzazione di almeno dieci film di lungometraggio opere prime;

                5) curriculum degli autori;

                6) esito di precedenti progetti cui ha partecipato l'Istituto, valutato sulla base del successo commerciale sul mercato e dei premi vinti in festival cinematografici nazionali ed internazionali.

        4. In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati, non devono comunque essere presenti le cause ostative previste dall'articolo 2, comma 13, lettera g), relative ad opere e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.
        5. Il soggetto proponente ha facoltà di sottoporre un progetto al comitato di gestione dell'Istituto richiedendo l'utilizzazione di criteri standardizzati o di criteri selettivi. Esercitata l'opzione, lo stesso progetto non può essere ripresentato, se non radicalmente modificato rispetto a quello originario.
        6. L'Istituto deve esprimersi, in relazione alle proposte ad esso sottoposte ai sensi del comma 5, entro e non oltre tre mesi dalla data di presentazione.
        7. Il soggetto proponente ha diritto di essere udito dal comitato di gestione dell'Istituto, in occasione delle riunioni finalizzate alla decisione di intervento dell'Istituto nel progetto.
        8. Il capitale sociale minimo delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica che propongono progetti all'Istituto deve essere almeno pari a 103.291,380 euro, in conformità alle vigenti norme di legge in materia di capitale minimo delle società per azioni.
        9. In caso di coproduzioni con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, la partecipazione dell'Istituto può essere elevata al 50 per cento, con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.


Art. 14.

(Anticipo per le spese di preparazione
dei film).

        1. L'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, mette a disposizione una somma non superiore al 10 per cento della quota di propria partecipazione per poter affrontare le spese di preparazione del film.
        2. La somma di cui al comma 1, che è parte integrante della quota di partecipazione, deve essere restituita, nel caso in cui il film non sia portato a termine, aumentata degli interessi correnti.
        3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.


Art. 15.

(Adempimenti del produttore).

        1. Il produttore ha un anno di tempo, a decorrere dalla data in cui il progetto presentato è stato approvato, per la preparazione del film e per il reperimento dei capitali necessari a coprire la quota a suo carico in Italia e all'estero. La residua quota di partecipazione dell'Istituto può essere erogata solo quando il produttore dimostra, con dettagliata documentazione, l'avvenuta effettiva copertura economica di quanto è di sua spettanza, ovvero il 55 per cento del costo di produzione del film o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.


Art. 16.

(Compenso del produttore).

        1. Il compenso del produttore, determinato convenzionalmente nella misura del 10 per cento del costo totale di produzione del film, è considerato parte integrante dei costi di produzione.


Art. 17.

(Ripartizione dei proventi
tra produttore e Istituto).

        1. Tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale del film vanno, in prima istanza, a coprire il 55 per cento dei costi di produzione a carico del produttore, di cui all'articolo 15, o il 50 per cento nel caso di coproduzione con soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.
        2. I proventi di cui al comma 1 sono successivamente ripartiti come segue:

            a) il 70 per cento all'Istituto ed il 30 per cento al produttore, fino al completo recupero da parte dell'Istituto della quota di partecipazione;

            b) il 30 per cento all'Istituto ed il 70 per cento al produttore, dopo il completo recupero da parte dell'Istituto della sua quota di partecipazione.


Art. 18.

(Anticipo dell'Istituto a inizio riprese).

        1. All'inizio delle riprese del film, l'Istituto, su esplicita, formale e motivata richiesta del produttore, garantisce un'erogazione non superiore al 20 per cento della sua quota di partecipazione. Le modalità di erogazione della rimanente parte sono concordate tra l'Istituto ed il produttore.
        2. Nel caso in cui il film non sia portato a termine, la somma di cui al comma 1 deve essere restituita aumentata degli interessi correnti.
        3. Qualora il produttore non ottemperi all'obbligo di cui al comma 2, oltre alle conseguenze civili e penali previste dalla legislazione vigente, non potrà avere per il futuro rapporti di partecipazione, di finanziamento e di sostegno da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali.


Capo V

FILM PER RAGAZZI


Art. 19.

(Partecipazione al costo di produzione
da parte dell'Istituto).

        1. La Repubblica considera i lungometraggi per ragazzi uno strumento culturale e sociale particolarmente utile per la formazione e la crescita dei giovani.
        2. Al fine di cui al comma 1, nel caso di film per ragazzi di cui l'Istituto giudichi rilevante l'apporto formativo, la partecipazione al costo di produzione di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo raggiungibile di 5,5 milioni di euro.


Capo VI

CORTOMETRAGGI


Art. 20.

(Partecipazione al costo di produzione
da parte dell'Istituto).

        1. La Repubblica considera il cortometraggio un utile strumento per la crescita di nuove professionalità nel settore cinematografico, nonché per la promozione dell'immagine del Paese nell'Unione europea e nel resto del mondo.
        2. Al fine di cui al comma 1, è riservata una dotazione complessiva minima, su base annua, di 5 milioni di euro, da individuare nella dotazione gestita dall'Istituto di cui al comma 2.
        3. L'Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria di cui al comma 2, finanzia in modo totale la produzione delle migliori sceneggiature dei cortometraggi, di durata non inferiore a tre minuti e non superiore a sette minuti, che sono ad esso presentate. Tale finanziamento non può in nessun caso superare la somma di 100.000 euro per singolo cortometraggio.


Capo VII

DISTRIBUZIONE ED ESERCIZIO


Art. 21.

(Partecipazione ai costi di distribuzione da parte
dell'Istituto e recupero dei costi affrontati).

        1. L'Istituto partecipa ai costi di distribuzione, sia in Italia che all'estero, dei film di cui all'articolo 13, con il 45 per cento delle spese per la stampa delle copie e per il lancio pubblicitario. Partecipa altresì, sempre nella misura del 45 per cento, alle spese per il doppiaggio, o per i sottotitoli in almeno tre lingue estere, e alle spese di viaggio di autori e di produttori per partecipare a festival nazionali e internazionali. Queste ultime spese devono essere puntualmente giustificate e documentate.
        2. La partecipazione di cui al comma 1 non può in nessun caso superare la quota del 15 per cento del costo di produzione del film.
        3. La partecipazione di cui al comma 1 è recuperata con le modalità previste dall'articolo 17 intendendosi il produttore sostituito con il distributore.

Art. 22.

(Agevolazioni fiscali per i distributori).

        1. Al fine di godere dei benefìci previsti dagli articoli 8 e 21, i distributori indipendenti operanti in Italia devono aver distribuito nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film di produzione nazionale ed europea.


Art. 23.

(Agevolazioni fiscali per gli esercenti).

        1. Gli esercenti che hanno programmato nell'esercizio fiscale di riferimento almeno il 40 per cento di film nazionali ed europei possono godere dei benefìci fiscali previsti dagli articoli 8 e 21. Per beneficiare dell'agevolazione, gli utili dichiarati dalle imprese di esercizio cinematografico devono essere impiegati esclusivamente nella ristrutturazione, ammodernamento, apertura di nuove sale cinematografiche da parte di soggetti già esercenti sale cinematografiche.


Art. 24.

(Apertura di sale cinematografiche).

        1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 31. - (Apertura di sale cinematografiche). 1. Spetta alle regioni e ai comuni la competenza relativa all'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché per l'ampliamento di sale ed arene già in attività, e per trasformare teatri inutilizzati in sale teatrali-cinematografiche.
        2. I criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono tenere conto della domanda e dell'offerta di sale cinematografiche, delle distanze tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione residente nei comuni limitrofi a quello oggetto di intervento, nonché dell'esigenza di evitare posizioni dominanti.
        3. Ai fini di un'equilibrata distribuzione dell'offerta sull'intero territorio nazionale, l'Istituto per lo sviluppo del cinema spa elabora, a cadenza semestrale, una mappa nazionale, costantemente aggiornata, dell'offerta di sale cinematografiche, nelle loro varie declinazioni strutturali, in relazione alle dinamiche di consumo e domanda potenziale, al fine di garantire il livello minimo di servizio a tutti i cittadini.
        4. Le regioni, nel rispetto delle indicazioni elaborate dall'Istituto per lo sviluppo del cinema spa attraverso la mappa nazionale, possono decidere di autorizzare la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale per spettacoli cinematografici, trasmettendo parere motivato e documentato al medesimo Istituto in relazione a parti del territorio regionale nelle quali l'offerta non viene ritenuta adeguata".
        2. Le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono estese fino al 31 dicembre 2003, per i soggetti che effettuano investimenti finalizzati all'apertura di sale cinematografiche in aree nelle quali l'offerta è depressa, sulla base della mappatura di cui all'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.


Capo VIII

TECNOLOGIE INNOVATIVE


Art. 25.

(Partecipazione dell'Istituto al costo di lungometraggi e
cortometraggi in cui è rilevante l'utilizzo di tecnologie
innovative).

        1. La Repubblica considera strategica per lo sviluppo del settore cinematografico italiano e per la sua competitività a livello internazionale l'utilizzazione di tecnologie innovative applicate a tutti gli aspetti dell'attività cinematografica, quali, esemplificativamente, il cinema digitale, la distribuzione via satellite, via cavo, via INTERNET, post-produzione ed effetti speciali, montaggio e doppiaggio elettronico, ed altre.
        2. Nel caso di film in cui, per insindacabile valutazione dell'Istituto sia giudicato rilevante l'utilizzo di tecnologie innovative o siano pensati per una diffusione attraverso canali di distribuzione innovativi, la partecipazione al costo del film di cui all'articolo 13 può essere elevata al 50 per cento con un importo massimo di 6,5 milioni di euro.
        3. Nel caso dei cortometraggi di cui all'articolo 20 il finanziamento massimo ammissibile può essere elevato a 300.000 euro.


Capo IX

RAPPORTI CINEMA-TELEVISIONE


Art. 26.

(Quote di investimento delle emittenti televisive soggette
alla giurisdizione italiana e della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo).

        1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: "Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana" sono sostituite dalle seguenti: "Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo";

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di programmi specificamente rivolti ai minori nella misura di almeno il 10 per cento delle quote medesime".

        2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "5-bis. La quota di investimento fissata dal comma 5 per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve comprendere film italiani ed europei in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima che, dopo lo sfruttamento nelle sale, devono essere obbligatoriamente teletrasmessi in prima o seconda serata. Ai fini del presente comma, per film si intendono esclusivamente le opere di lungometraggio e di animazione come definite dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni".
        3. I film coprodotti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possono essere dalla stessa sfruttati per un massimo di cinque passaggi in tre anni. La proprietà del film torna in esclusiva al produttore, inizialmente associato, dopo il periodo di sfruttamento di tre anni in televisione.
        4. La pubblicità dei film di cui all'articolo 13 non concorre alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusioni radiotelevisive previste dalla legislazione vigente.
        5. Si fa obbligo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e a tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana di teletrasmettere le opere cinematografiche complete dei titoli di testa e di coda per tutta la loro durata, demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di sanzioni in caso di inosservanza.


Art. 27.

(Adempimenti relativi alle quote).

        1. Le quote definite dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 26 della presente legge, devono essere impiegate per gli scopi previsti annualmente e devono essere parametrate sugli introiti pubblicitari e da canone dell'anno precedente, come risultanti dai bilanci dei soggetti interessati.

Art. 28.

(Sanzioni).

        1. Il mancato rispetto delle quote previste dagli articoli 26 e 27 da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o delle altre emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, comporta le seguenti sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

            a) una sanzione, in misura fissa, di importo pari all'1 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone;

            b) un'ulteriore sanzione, fino ad un massimo del 2 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone, che è determinata in funzione della negligenza o intenzionalità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni già precedentemente accertate, del numero e dell'entità delle infrazioni stesse.

        2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'Istituto e utilizzate per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche.


CAPO X

REVISIONE FILM CINEMATOGRAFICI


Art. 29.

(Comitato per la classificazione dei film).

        1. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di creazione e di produzione artistica non può essere limitata mediante forme di censura, se non come strumento finalizzato ad una particolare tutela dell'infanzia, della gioventù e della famiglia, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione, e se non per quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 21 della medesima Costituzione.
        2. Alla legge 26 aprile 1962, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

        "Art. 1. (Revisione dei film).- 1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali è sottoposta al parere del Comitato per la classificazione dei film di cui all'articolo 2.
        Art. 2. (Comitato per la classificazione dei film).- 1. Il Comitato per la classificazione dei film, di seguito denominato "Comitato", delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze di lavoro. Il Comitato ha compiti di controllo, non vincolante, ed il riparto di lavoro tra le sezioni è demandato all'Istituto per lo sviluppo del cinema spa, d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori. Ciascuna sezione è costituita da cinque membri: un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli autori, un rappresentante del mondo della cultura e due rappresentanti delle associazioni di categoria appartenenti alle industrie audiovisive. I componenti durano in carica due anni. Avverso le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Comitato di appello.
            2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e non possono essere confermati.
            3. Il Comitato ha il compito di fornire indicazioni attendibili ed idonee per consentire il controllo da parte dei genitori o dei parenti dei minori, nonché degli esercenti il cinema e comunque di chiunque consenta l'accesso alla visione del film.
            4. La classificazione dei film avviene, in base ai contenuti del film stesso, secondo gli stessi criteri convenzionali usati da un genitore nel decidere quali contenuti possano essere visti liberamente dai propri figli, e quali richiedano la presenza dei genitori o, comunque, di adulti, e in che misura. In particolare, sono considerati il soggetto del film, il linguaggio, la violenza, le scene di nudo, il sesso e l'uso di sostanze psicotrope. Il Comitato esamina tali elementi tenendo conto anche del contesto generale del film.
            5. Le classificazioni sono le seguenti:

            a) "Per tutti" ("Pt"): il film non contiene scene che la maggior parte dei genitori potrebbe considerare non idonee per la visione o l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di nudo, sesso o di uso di sostanze psicotrope sono assenti, la violenza è minima, il linguaggio può utilizzare espressioni che derogano dei princìpi della comune educazione, ma non supera le espressioni comunemente utilizzate nelle trasmissioni del servizio radiotelevisivo pubblico;

            b) "Con i genitori" ("Cg"): il film contiene scene che alcuni genitori potrebbero considerare non idonee per la visione o per l'ascolto da parte dei propri figli. Scene di sesso esplicito o scene di uso di sostanze psicotrope sono assenti, le scene di nudo sono brevi, le scene di violenza o di terrore non eccedono livelli moderati;

            c) "Vietato ai minori di anni 13" ("Vm-13"): il film contiene alcune scene non idonee per la visione da parte di un pubblico minore di anni 13. Scene di violenza persistente sono assenti, scene di sesso non esplicito sono presenti, alcune scene di uso di sostanze psicotrope sono tollerate, il linguaggio può essere moderatamente pesante. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 22:30;

            d) "Minori accompagnati" ("Ma-17"): i minori di anni 17 devono essere accompagnati da un adulto. Il film contiene linguaggio e storia particolari, sono presenti scene di violenza, di sesso o di uso di sostanze psicotrope. I film che ottengono questa classificazione non possono essere trasmessi prima delle ore 23:30, e con indicazione continuativa di un'icona che segnali "Ma-17";

            e) "Vietato ai minori di anni 17" ("Vm-17"): il Comitato ritiene che la maggior parte dei genitori considererebbe il film "per adulti", e non ne consentirebbe la visione da parte di minori di anni 17. Il film contiene scene di sesso esplicito, linguaggio caratterizzato da riferimenti sessuali ricorrenti, scene di violenza e di uso di sostanze psicotrope. La classificazione "Vietato ai minori di anni 17" non indica che il film sia pornografico o osceno. I film che ottengono questa classificazione non possono essere teletrasmessi, se non da emittenti televisive ad accesso codificato.

            6. I produttori e i distributori hanno la facoltà di sottomettere al Comitato una diversa versione del film al fine di ottenere un parere più favorevole rispetto a quello ottenuto in prima istanza. In alternativa, è possibile ricorrere contro le decisioni del Comitato presentando il ricorso al Comitato di appello, composto dai rappresentanti dei genitori, degli autori e delle associazioni dei produttori e distributori.
            7. Per la riformulazione della decisione del Comitato è necessario il voto favorevole, a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti il Comitato di appello.

        Art. 3. (Organizzazione dei Comitati). 1. Il funzionamento del Comitato e del Comitato di appello, inclusa la composizione di quest'ultimo, sono definiti con apposito regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali";

            b) gli articoli da 3 a 18 sono abrogati.


CAPO XI

NORME ANTI-PIRATERIA
AUDIOVISIVA


Art. 30.

(Rafforzamento norme anti-pirateria).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla pirateria audiovisiva, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione di un inasprimento delle sanzioni economiche e penali;

            b) utilizzazione dell'1 per cento della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo per realizzare una campagna di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione sociale, indirizzata in particolare ai giovani, ed attuata con gli strumenti di pianificazione mediale. E' fatto obbligo alle emittenti televisive nazionali di trasmettere gratuitamente i filmati della campagna, che è rinnovata su base annua;

            c) l'ideazione e la gestione della campagna anti-pirateria sono curate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) prevedere rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie a carico di quell'emittente che si dovesse comportare scorrettamente nella registrazione degli incassi dei film proiettati.


CAPO XII

REGOLAMENTO,
NORMA TRANSITORIA,
ENTRATA IN VIGORE


Art. 31.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, sentito il parere dell'Istituto, nonché il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il regolamento di attuazione della presente legge.
        2. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui al comma 1 devono esprimere il proprio parere entro un mese dalla trasmissione dello schema di regolamento. In caso di inadempienza, il Ministro per i beni e le attività culturali procede ad adottare comunque il regolamento.
        3. Gli articoli 7, 8 e 9 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

        "Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore del produttore di film è concesso un contributo pari al 25 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), per quanto riguarda i film che abbiano incassato tra 51.646 euro e 2.582.284 euro. Per incassi superiori a 2.582.284 euro e fino a 5.164.568 euro, il contributo è del 20 per cento. Per la parte di incassi superiore a 5.164.568 euro, e fino al limite massimo di 20.658.275 euro, il contributo è del 10 per cento. Il contributo è vincolato al reinvestimento, accertato da una società di certificazione, nella produzione di nuovi film.

        Art. 8. (Incentivi destinati ai soggetti appartenenti all'Unione europea). - 1. Un contributo, nella misura dell'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione, e da dividere in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico.

        Art. 9. (Attestato di qualità). - 1. L'Istituto per lo sviluppo del cinema spa rilascia un attestato di qualità ai film che abbiano particolari caratteristiche artistiche e culturali. Ai film ai quali è rilasciato l'attestato di qualità, nella misura massima di dieci l'anno, e che risultano, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, è assegnato un premio il cui ammontare è fissato annualmente dall'Istituto stesso. Tale premio è ripartito: il 71 per cento al produttore; il 10 per cento al regista; il 3 per cento all'autore del soggetto; il 7 per cento all'autore della sceneggiatura; il 2 per cento all'autore del commento musicale; il 3 per cento al direttore della fotografia; il 2 per cento all'autore della scenografia e il 2 per cento all'autore del montaggio".


Art. 32.

(Norma transitoria, entrata in vigore,
delega al Governo).

        1. Tutte le commissioni e i comitati istituiti da leggi e da regolamenti vigenti in materia di cinematografia continuano ad esercitare le loro funzioni fino a due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        3. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di cinematografia, ai sensi dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) normalizzazione delle disposizioni vigenti, in particolare prevedendo il loro adeguamento alla reale situazione del settore cinematografico;

                b) semplificazione delle disposizioni vigenti, in particolare al fine di incentivare lo sviluppo del settore cinematografico e renderlo concorrenziale nei mercati esteri;

                c) coordinamento delle disposizioni vigenti, prevedendo l'espressa modifica od abrogazione in caso di norme non compatibili;

                d) ampia diffusione del testo unico, prevedendo la sua pubblicizzazione su supporto cartaceo e telematico.



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