XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2947
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice civile).
1. All'articolo 1117 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Il condominio ha capacità giuridica in relazione alla
conservazione, al risanamento, all'amministrazione e alla
gestione dei beni comuni che lo costituiscono e ad ogni altro
atto o adempimento previsto dalla legge e la esercita con le
modalità stabilite dall'articolo 1131".
2. Dopo l'articolo 1119 del codice civile, è inserito il
seguente:
"Art. 1119-bis (Complesso condominiale). Ove uno
o più beni tra quelli indicati nell'articolo 1117 siano di
proprietà comune a due o più edifici costituenti ciascuno
autonomo condominio, il complesso condominiale adotta un
regolamento approvato, con la maggioranza di cui all'articolo
1136, secondo comma, anche da ciascun condominio costituente
il complesso. Con il regolamento si può stabilire che
all'assemblea del complesso condominiale partecipino gli
amministratori e i consiglieri di ciascun condominio del
complesso condominiale in rappresentanza del condominio dagli
stessi amministrato".
3. All'articolo 1129 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) al terzo comma, le parole: "per due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni dal termine
dell'esercizio";
c) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", tenuto presso lo sportello unico dell'edilizia di
cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Presso lo
stesso sportello sono depositati il regolamento di condominio
e il fascicolo di fabbricato ove previsto";
d) dopo il quarto comma sono aggiunti i
seguenti:
"La funzione di amministratore può essere svolta da
persona fisica e da società. L'amministratore è obbligato a
fornire adeguata garanzia assicurativa o a mezzo fideiussione
al condominio amministrato.
Il rendiconto condominiale è redatto in una forma idonea a
consentire una chiara verifica delle voci di spesa e di
entrata e della situazione patrimoniale del condominio nonché
dei fondi e delle riserve previste.
Ogni condomino e conduttore di unità immobiliare ha
diritto di prendere visione dei documenti giustificativi.
Le scritture e i documenti giustificativi devono essere
conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione.
L'assemblea nomina unitamente all'amministratore un
consiglio di condominio che è composto da non meno di tre
condomini per edifici di oltre nove unità immobiliari. Il
consiglio ha funzioni consultive e di controllo e, su delega
dell'assemblea, quando per qualsiasi causa manchi il legale
rappresentante del condominio, può assumere in via provvisoria
le funzioni dell'amministratore, anche nel caso di dimissioni
di questo o di scadenza dell'incarico senza che l'assemblea
abbia provveduto alla nuova nomina".
4. All'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, le
parole: "i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "almeno
la metà".
5. All'articolo 1137 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale
termine è di novanta giorni ove il regolamento di condominio
preveda il ricorso a procedure di conciliazione stragiudiziale
delle controversie presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o altri organismi, ovvero
nell'ambito di attività conciliative svolte dalle associazioni
di rappresentanza dei proprietari, dei conduttori e degli
amministratori".
6. All'articolo 1138, terzo comma, del codice civile, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "Con la stessa
maggioranza è modificabile il regolamento anche se redatto e
adottato alla costituzione del condominio".
Art. 2.
(Modifiche alle disposizioni
di attuazione del codice civile).
1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 66, primo comma, le parole: "che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio" sono
soppresse;
b) all'articolo 67 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"All'amministratore non possono essere conferite
deleghe.
Ove il condominio debba deliberare su una materia in cui
vi sia conflitto di interessi tra il condominio medesimo e uno
o più condomini, questi ultimi non possono esercitare il
diritto di voto.
L'amministratore, se condomino, non può votare nelle
deliberazioni riguardanti la sua responsabilità";
c) all'articolo 70, le parole: "lire cento" sono
sostituite dalle seguenti: "euro cinquanta" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "elevabili sino ad euro cento ove
l'infrazione riguardi norme attinenti la tutela ambientale e
la salubrità nell'ambito del condominio; i relativi proventi
sono versati in un fondo per la salvaguardia ambientale
dell'edificio".
Art. 3.
(Delega al Governo per l'emanazione di
un testo unico in materia di comunione
e condominio degli edifici).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo, recante un testo unico nel quale sono riunite e
coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di
comunione e condominio degli edifici, ivi comprese le
disposizioni che regolamentano adempimenti pubblici del
condominio e degli amministratori.