XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2940
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "Le amministrazioni
dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri
soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi
acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il
divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si
applica agli enti pubblici territoriali che intendano
acquistare beni immobili ad uso non residenziale per
destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi", sono
sostituite dalle seguenti: "Le regioni, i comuni e gli
istituti autonomi per le case popolari competenti per
territorio possono esercitare il diritto di prelazione per
l'acquisto dei beni immobili, di cui al presente decreto,
liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i
requisiti di cui al comma 4".
2. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma
non optati da conduttori che hanno i requisiti di cui al comma
4 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione da parte delle
regioni, dei comuni e degli istituti autonomi per le case
popolari (IACP) competenti per territorio. La richiesta di
prelazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data
della comunicazione di cui al presente comma.
3. Il prezzo degli immobili di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla presente
legge, sui quali le regioni, i comuni e gli IACP competenti
per territorio possono esercitare il diritto di prelazione, è
uniformato a quello offerto ai conduttori per esercitare
l'opzione qualora gli immobili siano occupati ovvero al prezzo
medio di mercato stabilito per gli immobili aventi le stesse
caratteristiche e situati nella zona interessata, ridotto del
30 per cento se trattasi di immobili liberi.
4. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "a uso diverso da
quello residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "a uso
residenziale e a uso diverso".