XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2940




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendano acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi", sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, i comuni e gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni immobili, di cui al presente decreto, liberi ovvero occupati e non optati dai conduttori aventi i requisiti di cui al comma 4".
        2. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, comunicano l'elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma non optati da conduttori che hanno i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni, dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) competenti per territorio. La richiesta di prelazione deve essere presentata entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente comma.
        3. Il prezzo degli immobili di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla presente legge, sui quali le regioni, i comuni e gli IACP competenti per territorio possono esercitare il diritto di prelazione, è uniformato a quello offerto ai conduttori per esercitare l'opzione qualora gli immobili siano occupati ovvero al prezzo medio di mercato stabilito per gli immobili aventi le stesse caratteristiche e situati nella zona interessata, ridotto del 30 per cento se trattasi di immobili liberi.
        4. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "a uso diverso da quello residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "a uso residenziale e a uso diverso".



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