XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2933
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo per l'acquisto di cucine).
1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia una
cucina nuova, provvista dei requisti di sicurezza e a norma
dell'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), e che
consegnano per la rottamazione una cucina vecchia non in
possesso dei suddetti requisiti, è riconosciuto un contributo
statale pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo per
le cucine di valore non superiore a 7.750 euro ed al 7 per
cento per gli importi superiori, sempre che sia praticato dal
venditore uno sconto uguale al contributo.
2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli acquisti
effettuati tra il 1^ ottobre 2002 e il 31 marzo 2003.
Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che
la vecchia cucina è ritirata dal produttore o dal venditore e
destinata alla rottamazione.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna della
nuova cucina, il venditore ha l'obbligo di consegnare la
cucina usata ad un demolitore.
4. L'acquirente può usufruire del contributo secondo le
seguenti modalità:
a) chiedere la corresponsione del contributo al
venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto;
b) effettuare una detrazione d'imposta nella
denuncia dei redditi, per un importo pari al contributo, con
obbligo di allegare la fattura di acquisto della cucina.
5. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla
lettera a) del comma 4, le imprese costruttrici delle
cucine vendute rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta
per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche operate in qualità di sostituto
d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute
anche in acconto per l'anno finanziario 2003.
6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono adottate le relative disposizioni di
attuazione.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1,
valutato in 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002 e
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.