XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2933




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contributo per l'acquisto di cucine).

        1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia una cucina nuova, provvista dei requisti di sicurezza e a norma dell'Istituto italiano del marchio di qualità (IMQ), e che consegnano per la rottamazione una cucina vecchia non in possesso dei suddetti requisiti, è riconosciuto un contributo statale pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo per le cucine di valore non superiore a 7.750 euro ed al 7 per cento per gli importi superiori, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto uguale al contributo.
        2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per gli acquisti effettuati tra il 1^ ottobre 2002 e il 31 marzo 2003. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che la vecchia cucina è ritirata dal produttore o dal venditore e destinata alla rottamazione.
        3. Entro quindici giorni dalla data di consegna della nuova cucina, il venditore ha l'obbligo di consegnare la cucina usata ad un demolitore.
        4. L'acquirente può usufruire del contributo secondo le seguenti modalità:

                a) chiedere la corresponsione del contributo al venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto;

                b) effettuare una detrazione d'imposta nella denuncia dei redditi, per un importo pari al contributo, con obbligo di allegare la fattura di acquisto della cucina.

        5. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 4, le imprese costruttrici delle cucine vendute rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'anno finanziario 2003.
        6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative disposizioni di attuazione.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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