XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2929
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietati l'allevamento, la detenzione,
l'addestramento e l'utilizzo di animali, finalizzati allo
svolgimento di esercizi e spettacoli del circo e dello
spettacolo viaggiante.
Art. 2.
1. I circhi e gli spettacoli che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano in possesso di uno o più
animali dovranno darne comunicazione, specificandone numero,
sesso, età e precedente provenienza, entro due mesi dalla
predetta data, alla Direzione generale per lo spettacolo dal
vivo presso il Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma
1, previa verifica, la Direzione generale per lo spettacolo
dal vivo presso il Ministero per i beni e le attività
culturali istituisce la "Anagrafe nazionale degli animali
detenuti nei circhi e negli spettacoli viaggianti", anche al
fine di procedere ad un loro riconoscimento con apposito
sistema e di rilasciare i relativi aiuti economici per una
diversa e idonea collocazione degli stessi.
Art. 3.
1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante istituita ai sensi dell'articolo 1,
comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, ha il compito di ricercare per gli animali censiti una
collocazione alternativa all'attuale che ne garantisca il
migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre
strutture di spettacolo, nazionali e non. La commissione
stessa, previa indagine conoscitiva, decide sulla destinazione
degli animali censiti in collaborazione con la Lega anti
vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni
per la protezione e i diritti degli animali.
Art. 4.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in
collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
attraverso stampa, radio, televisione ed altri mezzi di
comunicazione, a diffondere una campagna di informazione, di
sensibilizzazione e di pubblicizzazione degli spettacoli che
non fanno uso di animali. La campagna sarà ripetuta in altre
forme almeno nei due anni successivi.
Art. 5.
1. La Commissione consultiva per le attività circensi e lo
spettacolo viaggiante, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, predispone e presenta alla
direzione generale per lo spettacolo dal vivo presso il
Ministero per i beni e le attività culturali una proposta di
revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica per rendere
gli impianti progressivamente in grado di non legare la
propria sopravvivenza ai contributi statali.
Art. 6.
1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1
è punito con la sospensione della licenza di spettacolo per
sei mesi e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi
o con l'ammenda da 5.160 euro a 25.820 euro. Se il numero di
animali è superiore a otto, si applica direttamente la
sanzione maggiore.
2. Chiunque contravviene al disposto dell'articolo 2,
comma 1, è punito con la sospensione della licenza di
spettacolo per sei mesi.
Art. 7.
1. Oltre a quanto già previsto dal Fondo unico dello
spettacolo, per le finalità di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa di 7.746.855 euro per l'anno 2002. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
1. In tutte le norme vigenti la definizione "circo
equestre" si intende modificata in "circo".