XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2928
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente
legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre
dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la
patologia del libro, della Scuola superiore di
cinematografia".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle
pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per
la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia
nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione
artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione i corsi dell'alta
formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica
sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di
cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate
dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle
altre norme che vi fanno espresso riferimento";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano
specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea
specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di
specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1
della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il rapporto di lavoro e le procedure di
reclutamento del personale delle istituzioni di cui
all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo
economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per
le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite
procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore
per le università. In regime transitorio, il personale docente
in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di
entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in
ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli
ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica
dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non
docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è
inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non
docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme
che ne regolano il rapporto di lavoro";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni
parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalita di trasformazione di cui al
comma 2;
d) modalità di convenzionamento con istituzioni
scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e
privati;
e) le procedure di reclutamento del
personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli
statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia
regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;
i) la valutazione dell'attività delle
istituzioni di cui all'articolo 1";
e) al comma 8, le lettere h) e i) sono
sostituite dalle seguenti:
"h) facoltà di convenzionamento, nei limiti
delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con
istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività
formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli
specifici;
i) facoltà di costituire, sulla base della
contiguità territoriale, nonché della complementarietà e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti,
nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo
1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici
delle arti si applicano le disposizioni del presente
articolo".
Art. 3.
1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli
conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo
il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle
predette scuole, sono considerati validi per l'accesso
all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del
diploma di scuola media superiore e del diploma di
conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui
all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui al comma 1 e 2
del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta
entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003
sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima
di un anno, al fine del conseguimento della laurea
specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".