XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2928




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia".


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento";

                b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341";

                c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro";

                d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

                a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

                b) i requisiti di idoneità delle sedi;

                c) le modalita di trasformazione di cui al comma 2;

                d) modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

                e) le procedure di reclutamento del personale;

                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

                g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

                h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

                i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1";

                e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

                "h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;

                i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo".

Art. 3.

        1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
            2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
            3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".



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