XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2926




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli edifici e gli spazi, pubblici o privati, di nuova edificazione devono essere realizzati assicurando la totale assenza di barriere architettoniche. A tale fine e allo scopo di perseguire una maggiore integrazione sociale e una migliore utilizzazione di ogni risorsa umana e finanziaria i progetti relativi alla costruzione, ovvero alle operazioni di recupero o di adeguamento, di edifici e di spazi, pubblici o privati, aperti o chiusi, presentati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono elaborati in conformità a quanto disposto dalla legge medesima.


Art. 2.

        1. Le norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche si applicano seguendo il criterio della progettazione per una utenza "universale", al fine di perseguire un diffuso benessere ambientale per tutta la cittadinanza, evitando di ricorrere a particolari adattamenti degli spazi o all'utilizzo di attrezzature specializzate per determinate categorie di soggetti.
        2. Gli edifici e gli spazi di cui all'articolo 1 nonché i sistemi di trasporto devono essere progettati e realizzati in modo da risultare agevolmente utilizzabili da parte di persone con caratteristiche ed esigenze differenziate in ragione dell'età e delle diverse abilità e condizioni, senza costi aggiuntivi.
        3. Gli enti preposti rilasciano gli atti autorizzativi relativi ai progetti di cui al comma 2 previa verifica della loro conformità ai criteri di cui al presente articolo.

Art. 3.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna regione istituisce una commissione tecnica composta da esperti al fine di elaborare, di intesa con il Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche (FIABA), le linee guida per le verifiche di cui al comma 3 dell'articolo 2.


Art. 4.

        1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari nel minimo al triplo e nel massimo al quintuplo del costo degli interventi non effettuati e necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché al risarcimento dei danni materiali causati a terzi.


Art. 5.

        1. Con regolamento da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riconosciuto il FIABA, nel quale confluiscono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, le donazioni e i lasciti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché i proventi derivanti dalla lotteria di cui al comma 2 del medesimo articolo 7.


Art. 6.

        1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il regolamento di cui all'articolo 5 prevede, altresì, apposite norme per:

                a) la formazione professionale dei soggetti incaricati della progettazione di edifici e spazi pubblici e privati;
                b) la redazione di bandi per gare d'appalto che prevedano il divieto di barriere architettoniche negli edifici o spazi oggetto dell'appalto e nei mezzi di trasporto, pubblici o privati, a pena di nullità della gara;

                c) la revisione dei criteri di composizione delle commissioni edilizie comunali, al fine di prevedere la rappresentanza di soggetti disabili, di portatori di handicap e di soggetti ultrasessantacinquenni;

                d) la progettazione di spazi comuni destinati, in particolare, ai soggetti disabili, ai portatori di handicap e ai soggetti ultrasessantacinquenni;

                e) l'attuazione di adeguate forme di vigilanza nelle fasi di progettazione, di autorizzazione e di costruzione degli edifici e spazi, pubblici e privati, realizzate da personale specializzato e in collaborazione con un rappresentante dei soggetti disabili, dei portatori di handicap e dei soggetti ultrasessantacinquenni;

                f) l'istituzione di un numero verde per la segnalazione della presenza di barriere architettoniche, anche in corso di edificazione.


Art. 7.

        1. E' istituita, nella prima domenica di ottobre di ogni anno, la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (FIABA DAY), finalizzata in particolare:

                a) ad informare e sensibilizzare i cittadini sul problema costituito dall'esistenza delle barriere architettoniche;

                b) ad incrementare il finanziamento del FIABA tramite donazioni e lasciti effettuati da istituzioni, enti, fondazioni, imprese, pubblici e privati, nonché da singoli cittadini.

        2. E' istituita una lotteria nazionale, denominata "FIABA DAY", i cui proventi confluiscono nel FIABA per le finalità di cui alla presente legge.



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