XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2926
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli edifici e gli spazi, pubblici o privati, di nuova
edificazione devono essere realizzati assicurando la totale
assenza di barriere architettoniche. A tale fine e allo scopo
di perseguire una maggiore integrazione sociale e una migliore
utilizzazione di ogni risorsa umana e finanziaria i progetti
relativi alla costruzione, ovvero alle operazioni di recupero
o di adeguamento, di edifici e di spazi, pubblici o privati,
aperti o chiusi, presentati decorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono elaborati in
conformità a quanto disposto dalla legge medesima.
Art. 2.
1. Le norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche si applicano
seguendo il criterio della progettazione per una utenza
"universale", al fine di perseguire un diffuso benessere
ambientale per tutta la cittadinanza, evitando di ricorrere a
particolari adattamenti degli spazi o all'utilizzo di
attrezzature specializzate per determinate categorie di
soggetti.
2. Gli edifici e gli spazi di cui all'articolo 1 nonché i
sistemi di trasporto devono essere progettati e realizzati in
modo da risultare agevolmente utilizzabili da parte di persone
con caratteristiche ed esigenze differenziate in ragione
dell'età e delle diverse abilità e condizioni, senza costi
aggiuntivi.
3. Gli enti preposti rilasciano gli atti autorizzativi
relativi ai progetti di cui al comma 2 previa verifica della
loro conformità ai criteri di cui al presente articolo.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ciascuna regione istituisce una commissione
tecnica composta da esperti al fine di elaborare, di intesa
con il Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche
(FIABA), le linee guida per le verifiche di cui al comma 3
dell'articolo 2.
Art. 4.
1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma pari nel minimo al
triplo e nel massimo al quintuplo del costo degli interventi
non effettuati e necessari per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, nonché al risarcimento dei danni materiali
causati a terzi.
Art. 5.
1. Con regolamento da adottare entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riconosciuto
il FIABA, nel quale confluiscono le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 4, le
donazioni e i lasciti effettuati ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, lettera b), nonché i proventi derivanti dalla
lotteria di cui al comma 2 del medesimo articolo 7.
Art. 6.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il
regolamento di cui all'articolo 5 prevede, altresì, apposite
norme per:
a) la formazione professionale dei soggetti
incaricati della progettazione di edifici e spazi pubblici e
privati;
b) la redazione di bandi per gare d'appalto che
prevedano il divieto di barriere architettoniche negli edifici
o spazi oggetto dell'appalto e nei mezzi di trasporto,
pubblici o privati, a pena di nullità della gara;
c) la revisione dei criteri di composizione delle
commissioni edilizie comunali, al fine di prevedere la
rappresentanza di soggetti disabili, di portatori di
handicap e di soggetti ultrasessantacinquenni;
d) la progettazione di spazi comuni destinati, in
particolare, ai soggetti disabili, ai portatori di
handicap e ai soggetti ultrasessantacinquenni;
e) l'attuazione di adeguate forme di vigilanza
nelle fasi di progettazione, di autorizzazione e di
costruzione degli edifici e spazi, pubblici e privati,
realizzate da personale specializzato e in collaborazione con
un rappresentante dei soggetti disabili, dei portatori di
handicap e dei soggetti ultrasessantacinquenni;
f) l'istituzione di un numero verde per la
segnalazione della presenza di barriere architettoniche, anche
in corso di edificazione.
Art. 7.
1. E' istituita, nella prima domenica di ottobre di ogni
anno, la "Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere
architettoniche" (FIABA DAY), finalizzata in particolare:
a) ad informare e sensibilizzare i cittadini sul
problema costituito dall'esistenza delle barriere
architettoniche;
b) ad incrementare il finanziamento del FIABA
tramite donazioni e lasciti effettuati da istituzioni, enti,
fondazioni, imprese, pubblici e privati, nonché da singoli
cittadini.
2. E' istituita una lotteria nazionale, denominata "FIABA
DAY", i cui proventi confluiscono nel FIABA per le finalità di
cui alla presente legge.