XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2921
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre
2001, n. 448, è concesso anche agli invalidi civili totali e
parziali di età inferiore ai limiti, rispettivamente, di
sessanta anni e di settanta anni, stabiliti dal medesimo
articolo, fermi restando i requisiti di reddito presenti per
la concessione dei trattamenti pensionistici agli invalidi
civili.
Art. 2.
1. L'incremento pensionistico di cui all'articolo 1 è
concesso nella misura di un terzo a decorrere dal 1^ gennaio
2002, di due terzi a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e nella
misura intera a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 516 milioni per l'anno 2002, in euro
1.032 milioni per l'anno 2003 e in euro 1.550 milioni a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.