XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2921




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2001, n. 448, è concesso anche agli invalidi civili totali e parziali di età inferiore ai limiti, rispettivamente, di sessanta anni e di settanta anni, stabiliti dal medesimo articolo, fermi restando i requisiti di reddito presenti per la concessione dei trattamenti pensionistici agli invalidi civili.


Art. 2.

        1. L'incremento pensionistico di cui all'articolo 1 è concesso nella misura di un terzo a decorrere dal 1^ gennaio 2002, di due terzi a decorrere dal 1^ gennaio 2003 e nella misura intera a decorrere dal 1^ gennaio 2004.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 516 milioni per l'anno 2002, in euro 1.032 milioni per l'anno 2003 e in euro 1.550 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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