XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2916




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per le benemerenze acquisite è attribuito, a titolo onorifico, il grado di contrammiraglio agli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati, dal 1937 al 1943, nei corsi preliminari navali, istituiti con legge 3 giugno 1937, n. 1165, e successive modificazioni, ed ancora in vita alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

        1. Agli ufficiali di cui all'articolo 1 è corrisposto in un'unica soluzione un contributo di 100.000 euro non assoggettabile a tassazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Con decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, individuato l'esatto numero degli aventi diritto, stabilisce le modalità con cui procedere alla corresponsione del contributo di cui al comma 1.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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