XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2916
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per le benemerenze acquisite è attribuito, a titolo
onorifico, il grado di contrammiraglio agli ufficiali di
complemento della Marina militare arruolati, dal 1937 al 1943,
nei corsi preliminari navali, istituiti con legge 3 giugno
1937, n. 1165, e successive modificazioni, ed ancora in vita
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Agli ufficiali di cui all'articolo 1 è corrisposto in
un'unica soluzione un contributo di 100.000 euro non
assoggettabile a tassazione entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
difesa, individuato l'esatto numero degli aventi diritto,
stabilisce le modalità con cui procedere alla corresponsione
del contributo di cui al comma 1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.