XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2914




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze un numero di dipendenti maggiore di cinque, e che, a seguito di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, si impegna a rispettare le norme di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché provvede ad estendere a tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, i diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Incentivi per investimenti ambientali).

        1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 1 che provvedono, nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2002 e il 31 dicembre 2007, ad effettuare investimenti ambientali, così come definiti dal comma 15 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è concessa una maggiorazione di 150 euro del credito di imposta di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 388 del 2000.
        2. Nell'ambito degli investimenti ambientali che danno diritto ad usufruire dell'agevolazione del comma 1 devono essere ricompresi i seguenti:

                a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative, nonché per l'uso razionale dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;
                b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;

                c) adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del sistema produttivo;

                d) innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico nonché investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale.


Art. 3.

(Abrogazione di norme).

        1. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20.000 euro per il 2002, in 80.000 euro per il 2003 e in 170.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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