XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2914
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze un numero di dipendenti maggiore di cinque, e che,
a seguito di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul
piano nazionale, si impegna a rispettare le norme di cui
all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché provvede ad estendere a tutti
i lavoratori subordinati, ivi compresi coloro che svolgono
attività di collaborazione coordinata e continuativa, i
diritti e le tutele previste dal titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Incentivi per investimenti ambientali).
1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 1 che
provvedono, nel periodo compreso tra il 1^ ottobre 2002 e il
31 dicembre 2007, ad effettuare investimenti ambientali, così
come definiti dal comma 15 dell'articolo 6 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è concessa una maggiorazione di 150
euro del credito di imposta di cui all'articolo 7 della
medesima legge n. 388 del 2000.
2. Nell'ambito degli investimenti ambientali che danno
diritto ad usufruire dell'agevolazione del comma 1 devono
essere ricompresi i seguenti:
a) installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti alternative, nonché per l'uso razionale
dell'energia elettrica e volti al risparmio energetico;
b) adozione di tecnologie e di dispositivi volti
alla riduzione delle emissioni inquinanti e dei rifiuti;
c) adozione delle migliori tecniche disponibili al
fine di un miglioramento dell'efficienza ambientale del
sistema produttivo;
d) innovazioni tecnologiche nei processi
produttivi che determinano risparmio energetico nonché
investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti a basso impatto
ambientale.
Art. 3.
(Abrogazione di norme).
1. L'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, è abrogato.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 20.000 euro per il 2002, in 80.000 euro per
il 2003 e in 170.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.