XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2913




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo.
        2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di utilità sociale, da associazione od enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, di organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.
        3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
        4. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.



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