XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2913
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per
le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive
siano installati apparecchi radioriceventi destinati
all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone
annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri
sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, per lo svolgimento delle attività indicate
nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, svolte occasionalmente e in
attuazione delle finalità di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri
sociali per anziani gestiti da organismi non lucrativi di
utilità sociale, da associazione od enti di promozione
sociale, da fondazioni o enti di patronato, di organizzazioni
di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati,
le cui finalità rientrino nei princìpi generali del sistema
integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge
8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla
socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo
periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei
centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV
(URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La
richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo,
è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Alle minori entrate per l'erario derivanti
dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di
bilancio.