XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2912
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le lettere a), b), c), d), e) e f) del
comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e
successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
"a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000
elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti;
b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000
elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ad un
milione di abitanti;
c) da non meno di 700 e da non più di 1.400
elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
500.000 abitati;
d) da non meno di 400 e da non più di 800 elettori
nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000
abitanti;
e) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori
nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000
abitanti;
f) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori
nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
abitanti;".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella
stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca
i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il
candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico
voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore
voti per un candidato sindaco e per una lista collegata ad
altro candidato sindaco, il voto è ritenuto valido solo per il
candidato alla carica di sindaco".