XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2912




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

            "a) da non meno di 2.000 e da non più di 3.000 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

            b) da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ad un milione di abitanti;

            c) da non meno di 700 e da non più di 1.400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitati;

            d) da non meno di 400 e da non più di 800 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

            e) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

            f) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;".


Art. 2.

        1. Il comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore voti per un candidato sindaco e per una lista collegata ad altro candidato sindaco, il voto è ritenuto valido solo per il candidato alla carica di sindaco".



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