XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2910
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un decreto
legislativo che preveda la semplificazione e lo snellimento
delle procedure di immatricolazione, reimmatricolazione,
revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e la loro classificazione in una apposita
categoria, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare
lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione della
documentazione originaria inerente i veicoli medesimi.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per i
veicoli di interesse storico e collezionistico non è prevista
l'iscrizione ad alcuna associazione riconosciuta.
3. I comuni possono prevedere apposite aree di sosta per i
veicoli di interesse storico e collezionistico nonché la
circolazione degli stessi durante le iniziative denominate
"domeniche ecologiche".