XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2895
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle
comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale
della popolazione giovanile, espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, veicolo di promozione, creatività e
integrazione sociale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 3
della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per il
riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere
ed incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di
nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle
già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre
realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo
allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed
europea.
Art. 2.
(Comunità giovanili).
1. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate
stabilmente, senza fini di lucro, per il perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1 attraverso:
a) l'organizzazione della vita associativa come
esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e
la consapevolezza della personalità nel rispetto degli
altri;
b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla
partecipazione e alle conoscenze culturali;
c) lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali,
turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione
professionale.
2. Alle comunità giovanili possono aderire gli studenti e
i giovani fino a 30 anni di età senza alcuna discriminazione
politica, razziale, culturale, religiosa, etica e sociale.
3. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono
considerate comunità giovanili:
a) i partiti politici, le associazioni sindacali,
le associazioni professionali e di categoria;
b) i gruppi che occupano abusivamente immobili di
proprietà pubblica o privata;
c) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni
nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si
pratica la violenza o si promuovono attività illegali o
antidemocratiche;
d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni
che non garantiscono al proprio interno l'assenza di
discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica
o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la
condizione sociale.
4. La comunità giovanile è assimilata, ai fini giuridici,
alle associazioni di promozione sociale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto).
1. Le comunità giovanili possono essere promosse da:
a) enti, associazioni, consorzi di associazioni e
organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano
previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità
giovanili;
b) autogestioni, il cui funzionamento è attuato
attraverso un regolamento proposto contestualmente alla
richiesta di costituzione.
2. Le comunità giovanili si costituiscono con atto scritto
nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) il perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1;
c) l'elettività delle cariche comunitarie e la
gratuità delle stesse;
d) i criteri di ammissione alla comunità, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale,
dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti
ricevuti;
f) le modalità di approvazione del bilancio da
parte della comunità;
g) le modalità di scioglimento della comunità;
h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio
residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità
sociale;
i) l'individuazione del rappresentante legale.
Art. 4.
(Risorse economiche).
1. Le comunità giovanili traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, degli
enti locali, di enti o altre istituzioni pubbliche, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) finanziamenti dell'Unione europea e di
organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli
associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei
terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità
sociali della comunità giovanile.
Art. 5.
(Fondo nazionale
per le comunità giovanili).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per le comunità
giovanili, finalizzato a sostenere finanziariamente:
a) iniziative concernenti le attività di cui
all'articolo 2, comma 1;
b) interventi di recupero, riadattamento e
sistemazione di edifici e strutture pubblici e privati da
destinare a sede di comunità giovanili;
c) progetti tesi a realizzare reti a carattere
regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo
scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche.
Art. 6.
(Osservatorio nazionale
sulla condizione giovanile).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile,
di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato e
composto da 16 membri, di cui 10 rappresentanti delle comunità
giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e
6 esperti.
2. L'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali svolge i seguenti compiti:
a) promozione di studi e ricerche sulla condizione
giovanile in Italia e all'estero;
b) pubblicazione di un rapporto biennale
sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in
materia di gioventù;
c) sostegno delle iniziative di formazione e di
aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative
nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei
settori disciplinati dalla presente legge;
d) pubblicazione di un bollettino periodico di
informazione e promozione di altre iniziative volte alla
diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine
di valorizzarne il ruolo di promozione e di integrazione
sociale;
e) approvazione di progetti sperimentali
elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle
comunità giovanili iscritte nei registri regionali per fare
fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
f) promozione di scambi di conoscenze e forme di
collaborazione fra le comunità giovanili italiane e fra queste
e altre realtà giovanili straniere;
g) organizzazione, con cadenza triennale, di una
conferenza nazionale sulle politiche giovanili, alla quale
partecipino i soggetti istituzionali e le comunità
interessate.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento al fine di
disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Osservatorio.
Art. 7.
(Registri delle comunità giovanili istituiti dalle regioni e
dalle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle comunità
giovanili.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per
accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le
convenzioni ed usufruire dei benefìci previsti dalle
disposizioni di cui al capo III della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, in quanto compatibili.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le
comunità giovanili che hanno i requisiti di cui all'articolo 2
e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e
dello statuto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano le modalità di emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle comunità
giovanili nei registri regionali e provinciali nonché di
periodica revisione degli stessi, nel rispetto dei princìpi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le
province autonome trasmettono altresì annualmente copia
aggiornata dei registri all'Osservatorio.
5. Le comunità giovanili iscritte nei registri sono tenute
per almeno tre anni alla conservazione della documentazione
relativa alle entrate di cui all'articolo 4, con l'indicazione
nominativa dei soggetti eroganti.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente
legge è autorizzata la spesa annuale di 5.165.000 euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Disposizione finale).
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla
presente legge si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.