XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2884




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle rivendite, nei luoghi di ristorazione, negli autogrill e nei bar insistenti sulla rete autostradale italiana.


Art. 2.

        1. I venditori, ovvero i gestori degli esercizi di cui all'articolo 1 che contravvengono alla disposizione di cui al medesimo articolo sono puniti con l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 5 mila euro.



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