XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2884
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Sono vietate la vendita e la somministrazione di
bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle rivendite,
nei luoghi di ristorazione, negli autogrill e nei bar
insistenti sulla rete autostradale italiana.
Art. 2.
1. I venditori, ovvero i gestori degli esercizi di cui
all'articolo 1 che contravvengono alla disposizione di cui al
medesimo articolo sono puniti con l'irrogazione di una
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
di 5 mila euro.