XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2881
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Giurisdizione universale).
1. In attuazione degli obblighi derivanti dall'adesione
dell'Italia alle Convenzioni internazionali firmate a Ginevra
il 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951,
n. 1739, al I e II Protocollo addizionali alle medesime
Convenzioni, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977, resi
esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, e allo Statuto
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma
il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999,
n. 232, è punito secondo la legge italiana, ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale, il cittadino o lo straniero
che commette in territorio estero taluno dei seguenti crimini
di diritto internazionale:
a) crimini di genocidio;
b) crimini contro l'umanità;
c) crimini di guerra.
Art. 2.
(Fatti ricompresi nella giurisdizione
universale).
1. Per crimini di genocidio si intendono i delitti
previsti e puniti dagli articoli da 1 a 6 della legge 9
ottobre 1967, n. 962.
2. Per crimini contro l'umanità si intendono i delitti
previsti e puniti dagli articoli 422, 575, 576, 577, 582, 583,
584, 585, 586, 600, 601, 602, 602-bis, 602-ter,
602-quater, 602-quinquies, 602-sexies,
602-septies, 605, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-quinquies del codice penale, se
commessi nel contesto di un massiccio o sistematico attacco
consapevolmente diretto contro la popolazione civile.
3. Per crimini di guerra si intendono i delitti previsti e
puniti dagli articoli 174, 175, 176, 177, 178, 184-bis,
185-bis, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 209 e 211
del codice penale militare di guerra.
Art. 3.
(Condizioni obiettive di punibilità).
1. I delitti di cui all'articolo 2 sono punibili quando
ricorrano, alternativamente, le seguenti condizioni obiettive
di punibilità:
a) presenza del reo sul territorio dello Stato;
b) possesso o acquisto della cittadinanza italiana
da parte del soggetto passivo ovvero dell'autore del reato;
c) istanza di un procuratore speciale delle
vittime che sia residente in Italia.
Art. 4.
(Immunità giurisdizionali).
1. Non dà luogo ad immunità dalla giurisdizione universale
il fatto che il reo abbia agito nella sua qualità di organo di
uno Stato terzo.
2. Per i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri
competenti per gli affari esteri in carica, l'azione penale,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3, può essere
promossa solo su richiesta del Ministro della giustizia.
3. In ogni caso, l'immunità dalla giurisdizione universale
degli Stati esteri non è estesa alle conseguenze civili dei
fatti illeciti costituenti crimini di genocidio, crimini di
guerra o crimini contro l'umanità, commessi dagli individui
che abbiano agito come organi dei medesimi Stati.
Art. 5.
(Competenza per materia e procedibilità).
1. La cognizione dei delitti previsti dalla presente legge
appartiene alla corte d'assise.
2. Per i medesimi delitti si procede, in ogni caso,
d'ufficio.
3. Per il personale che partecipa a corpi di spedizione
italiani all'estero, si applicano le disposizioni processuali
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n.
421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio
2002, n. 6.
Art. 6.
(Prescrizione).
1. I delitti previsti dalla presente legge sono
imprescrittibili.
Art. 7.
(Modifiche al codice penale).
1. Nella sezione I del capo III del titolo XII del libro
II, del codice penale, dopo l'articolo 602 sono inseriti i
seguenti:
"Art. 602-bis. - (Tortura). - Chiunque, con
qualsiasi atto, infligge intenzionalmente ad una persona
dolore o forti sofferenze, fisiche o psichiche, al fine di
ottenere da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza
persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di
intimorirla o di fare pressione su di lei o di intimorire o di
fare pressione su una terza persona, o per qualsiasi motivo
fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la
reclusione da tre a sei anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si
applica la pena della reclusione da quattro ad otto anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, si
applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni.
Non rientrano nelle fattispecie di reato di cui al
presente articolo il dolore o le sofferenze causati dall'uso
legittimo di mezzi di coazione, sempre che l'azione offensiva
sia limitata a quanto strettamente necessario per la
realizzazione dello scopo.
Art. 602-ter. - (Deportazione o trasferimento forzoso
di popolazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque con minaccia o violenza, ovvero mediante atti
arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica
funzione o di un pubblico potere, provoca la deportazione o il
trasferimento forzoso di una popolazione dal suo luogo di
residenza stabile è punito con la reclusione da sei a dodici
anni.
La stessa pena si applica nel caso di espulsioni
collettive di stranieri.
Art. 602-quater. - (Sterilizzazione forzata, gravidanza
forzata e altre forme di violenza sessuale). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
da sei a dodici anni chiunque con violenza, minaccia o inganno
sottopone una o più persone a pratiche di sterilizzazione
forzata.
La stessa pena si applica a chiunque, allo scopo di
modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere
altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende
forzatamente gravida una donna, ovvero priva della libertà
personale una o più donne rese forzatamente gravide.
Art. 602-quinquies. - (Persecuzione di gruppi o
collettività su basi politiche, razziali, nazionali, etniche,
culturali, religiose o di genere). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni chiunque con violenza, minaccia o
inganno sottopone dei gruppi di individui o delle collettività
umane ad atti di persecuzione, basati su discriminazione
politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa o
di genere, che comportino la intenzionale e grave privazione
di diritti fondamentali in contrasto con le norme del diritto
internazionale.
Art. 602-sexies. - (Spartizione forzata di persone).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da dodici a venti anni chiunque provoca la
spartizione di persone arrestate, detenute o comunque private
della libertà.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo privato una
persona della libertà personale, in virtù di una misura anche
legittima, si rifiuta di riconoscere lo stato di arresto o di
detenzione e di fornire informazioni sulla sua sorte.
Art. 602-septies. - (Atti di apartheid ed altri
atti di carattere inumano). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni chiunque commette atti di apartheid,
introducendo o praticando un regime di differenziazione dei
diritti di gruppi di individui o di collettività umane basati
su discriminazione politica, razziale, nazionale, etnica,
culturale, religiosa o di genere".