XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2881




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Giurisdizione universale).

        1. In attuazione degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia alle Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, al I e II Protocollo addizionali alle medesime Convenzioni, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977, resi esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, e allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, è punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7 del codice penale, il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti crimini di diritto internazionale:

                a) crimini di genocidio;

                b) crimini contro l'umanità;

                c) crimini di guerra.


Art. 2.

(Fatti ricompresi nella giurisdizione
universale).

        1. Per crimini di genocidio si intendono i delitti previsti e puniti dagli articoli da 1 a 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962.
        2. Per crimini contro l'umanità si intendono i delitti previsti e puniti dagli articoli 422, 575, 576, 577, 582, 583, 584, 585, 586, 600, 601, 602, 602-bis, 602-ter, 602-quater, 602-quinquies, 602-sexies, 602-septies, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del codice penale, se commessi nel contesto di un massiccio o sistematico attacco consapevolmente diretto contro la popolazione civile.
        3. Per crimini di guerra si intendono i delitti previsti e puniti dagli articoli 174, 175, 176, 177, 178, 184-bis, 185-bis, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 209 e 211 del codice penale militare di guerra.


Art. 3.

(Condizioni obiettive di punibilità).

        1. I delitti di cui all'articolo 2 sono punibili quando ricorrano, alternativamente, le seguenti condizioni obiettive di punibilità:

                a) presenza del reo sul territorio dello Stato;

                b) possesso o acquisto della cittadinanza italiana da parte del soggetto passivo ovvero dell'autore del reato;

                c) istanza di un procuratore speciale delle vittime che sia residente in Italia.


Art. 4.

(Immunità giurisdizionali).

        1. Non dà luogo ad immunità dalla giurisdizione universale il fatto che il reo abbia agito nella sua qualità di organo di uno Stato terzo.
        2. Per i Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri competenti per gli affari esteri in carica, l'azione penale, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 3, può essere promossa solo su richiesta del Ministro della giustizia.
        3. In ogni caso, l'immunità dalla giurisdizione universale degli Stati esteri non è estesa alle conseguenze civili dei fatti illeciti costituenti crimini di genocidio, crimini di guerra o crimini contro l'umanità, commessi dagli individui che abbiano agito come organi dei medesimi Stati.


Art. 5.

(Competenza per materia e procedibilità).

        1. La cognizione dei delitti previsti dalla presente legge appartiene alla corte d'assise.
        2. Per i medesimi delitti si procede, in ogni caso, d'ufficio.
        3. Per il personale che partecipa a corpi di spedizione italiani all'estero, si applicano le disposizioni processuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.


Art. 6.

(Prescrizione).

        1. I delitti previsti dalla presente legge sono imprescrittibili.


Art. 7.

(Modifiche al codice penale).

        1. Nella sezione I del capo III del titolo XII del libro II, del codice penale, dopo l'articolo 602 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 602-bis. - (Tortura). - Chiunque, con qualsiasi atto, infligge intenzionalmente ad una persona dolore o forti sofferenze, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di fare pressione su di lei o di intimorire o di fare pressione su una terza persona, o per qualsiasi motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la pena della reclusione da quattro ad otto anni.
        Se dal fatto deriva una lesione personale gravissima, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.
        Se dal fatto deriva la morte, si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni.
        Non rientrano nelle fattispecie di reato di cui al presente articolo il dolore o le sofferenze causati dall'uso legittimo di mezzi di coazione, sempre che l'azione offensiva sia limitata a quanto strettamente necessario per la realizzazione dello scopo.

        Art. 602-ter. - (Deportazione o trasferimento forzoso di popolazioni). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con minaccia o violenza, ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, provoca la deportazione o il trasferimento forzoso di una popolazione dal suo luogo di residenza stabile è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
        La stessa pena si applica nel caso di espulsioni collettive di stranieri.

        Art. 602-quater. - (Sterilizzazione forzata, gravidanza forzata e altre forme di violenza sessuale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei a dodici anni chiunque con violenza, minaccia o inganno sottopone una o più persone a pratiche di sterilizzazione forzata.
        La stessa pena si applica a chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna, ovvero priva della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.

        Art. 602-quinquies. - (Persecuzione di gruppi o collettività su basi politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque con violenza, minaccia o inganno sottopone dei gruppi di individui o delle collettività umane ad atti di persecuzione, basati su discriminazione politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa o di genere, che comportino la intenzionale e grave privazione di diritti fondamentali in contrasto con le norme del diritto internazionale.

        Art. 602-sexies. - (Spartizione forzata di persone). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da dodici a venti anni chiunque provoca la spartizione di persone arrestate, detenute o comunque private della libertà.
        La stessa pena si applica a chiunque, avendo privato una persona della libertà personale, in virtù di una misura anche legittima, si rifiuta di riconoscere lo stato di arresto o di detenzione e di fornire informazioni sulla sua sorte.

        Art. 602-septies. - (Atti di apartheid ed altri atti di carattere inumano). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque commette atti di apartheid, introducendo o praticando un regime di differenziazione dei diritti di gruppi di individui o di collettività umane basati su discriminazione politica, razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa o di genere".



Frontespizio Relazione