XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2880
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque
costituite e i singoli cittadini possono servirsi, per la
custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili
e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la
tutela della persona umana, nonché per eseguire
investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, di
guardie particolari giurate dipendenti da istituti di
sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente
legge.
2. E' fatto divieto di utilizzare altri operatori di
sicurezza a qualsiasi titolo, per le mansioni e gli scopi di
cui al presente articolo.
Art. 2.
1. Presso gli uffici territoriali del Governo di ogni
capoluogo di regione sono istituiti i seguenti elenchi:
a) un elenco regionale di titolari di istituti di
sicurezza civile privata;
b) un elenco regionale delle guardie particolari
giurate dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata
con sede nella regione;
c) un elenco regionale delle guardie particolari
giurate disoccupate. Tali guardie particolari giurate possono
iscriversi ad un massimo di tre elenchi regionali;
d) un elenco regionale delle guardie particolari
giurate dipendenti da un istituto di sicurezza civile privata
con sede in altra regione, che hanno inoltrato richiesta di
trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre
all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate
della regione dove ha sede l'istituto di sicurezza civile
privata dal quale dipendono, possono iscriversi in altri due
elenchi regionali.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono disciplinati ai
sensi dell'articolo 3.
3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del
presente articolo è obbligatoria per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2 possono essere iscritti, su loro richiesta, i
cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia
particolare giurata rilasciato ai sensi dell'articolo 6;
b) essere in possesso di risorse economiche e
finanziarie e di immobili disponibili per l'avvio
dell'attività;
c) aver versato presso la Cassa depositi e
prestiti una cauzione nella misura stabilita dal comitato
nazionale di cui all'articolo 5;
d) avere ottenuto l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente
territorialmente, per ricoprire la qualifica di amministratore
delegato della società ai sensi dell'articolo 10;
e) non risultare titolari di altri istituti di
sicurezza civile privata iscritti in altri elenchi
regionali.
2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è
stabilita con provvedimento discrezionale del comitato
regionale competente per territorio, costituito ai sensi
dell'articolo 4.
Art. 4.
1. E' costituito, in ogni regione, un comitato regionale
per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie
particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo o
da un suo delegato e composto, in misura paritetica, da
rappresentanti delle guardie particolari giurate e da titolari
di istituti di sicurezza civile privata, iscritti negli
elenchi regionali di cui all'articolo 2.
2. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai
rilasci ed alle revoche delle iscrizioni negli elenchi
regionali;
b) controllare l'esatta applicazione delle
disposizioni legali e contrattuali;
c) gestire i corsi di addestramento e di
aggiornamento professionali;
d) approvare e gestire gli elenchi regionali
istituiti nel territorio di propria competenza;
e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe
minime e massime da applicare nel confronti dei clienti;
f) fungere da intermediario nel corso di vertenze
sindacali locali;
g) approvare, sentito il parere dell'autorità
militare della regione, il modello della divisa delle guardie
particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito
regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei
fregi;
h) revocare o sospendere l'autorizzazione
all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per
ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione
non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza
civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000
abitanti.
Art. 5.
1. E' costituito, con sede presso il Ministero
dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro
dell'interno o da un suo delegato, composto in misura
paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli
imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2.
2. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti:
a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie
particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile
privata;
b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove
tipologie di servizio;
c) precisare diritti, prerogative e limiti di
intervento delle guardie particolari giurate;
d) fungere da intermediario nel corso delle
trattative dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore;
e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati
regionali di cui all'articolo 4;
f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai
sensi dell'articolo 14;
g) stabilire, sentito il parere dei Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore
e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di
cui all'articolo 9;
h) impartire disposizioni ai comitati regionali in
ordine:
1) al numero dei componenti gli stessi comitati,
tenuto conto della popolazione della regione;
2) alle materie di studio ed alla scelta dei docenti
per i corsi di addestramento ed aggiornamento professionale. I
corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di
insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla
difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto
penale;
3) alla gestione degli elenchi di cui
all'articolo 2.
Art. 6.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia
particolare giurata, obbligatorio per l'iscrizione negli
elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli aspiranti devono
frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dai comitati
regionali. Al termine di tali corsi gli aspiranti dichiarati
idonei devono prestare giuramento dinanzi al presidente del
tribunale, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele
alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le
leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo
scopo del bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti
gli obblighi del mio ufficio con diligenza e scrupolo,
serbandone il segreto".
2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro
dell'interno, su proposta del presidente del comitato
regionale di cui all'articolo 4 ed ha validità per tutto il
territorio nazionale. Trattandosi di documento obbligatorio
per lo svolgimento del servizio, in caso di denuncia penale o
mancanza grave, il Ministro dell'interno, sentito il parere
del comitato regionale competente per territorio, può disporre
la temporanea sospensione del brevetto stesso, salvo revoca
definitiva in casi di condanna penale. In caso di sospensione
temporanea, la guardia particolare giurata conserva il diritto
alla retribuzione nei limiti stabiliti all'articolo 14.
3. Il possesso del brevetto di nomina a guardia
particolare giurata costituisce titolo valido per l'acquisto
ed il porto di arma comune da sparo per difesa personale e
sostituisce il nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni
e la licenza di cui al terzo comma dell'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo ogni altro obbligo di
legge.
Art. 7.
1. Le guardie particolari giurate, durante l'espletamento
delle loro funzioni, agiscono quali organi ausiliari delle
Forze di polizia di Stato e sono, a tutti gli effetti,
pubblici ufficiali e possono essere chiamate a far parte dei
comitati locali per la protezione civile.
Art. 8.
1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme
approvata ai sensi dell'articolo 4, salvo nei casi in cui
svolgano servizio di investigazione, ricerche e raccolta di
informazioni.
Art. 9.
1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare
automezzi, segnali acustici e luminosi oltreché palette,
purché siano per colore e forma diverse da quelle in uso alle
Forze di polizia di Stato.
Art. 10.
1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile
privata, costituito in società, deve ricoprire all'interno del
consiglio di amministrazione la qualifica di amministratore
delegato della società stessa.
2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile
privata che decade, per decesso, dimissioni o perdita dei
requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei titolari
di istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 3,
deve essere sostituito, su proposta della società, da altro
soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni
dalla decadenza. Decorso tale termine, il presidente del
comitato regionale competente per territorio provvede a
nominare un commissario per la gestione temporanea
dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo
titolare nominato dalla società stessa.
Art. 11.
1. Tutte le società, in qualunque forma costituite ed
operanti ai sensi della presente legge, assumono la
denominazione di istituti di sicurezza civile privata.
Art. 12.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge
restano valide le autorizzazioni, le licenze ed i decreti di
nomina a guardia particolare giurata già rilasciati ai sensi
del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i
cui titolari sono automaticamente inclusi negli elenchi
regionali di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 13.
1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a
prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di
pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate sono
obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte
dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria.
Art. 14.
1. Presso la sede del comitato nazionale, costituito ai
sensi dell'articolo 5, è istituito un fondo di solidarietà,
finanziato con il contributo degli istituti di sicurezza
civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine
di corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore
all'80 per cento dello stipendio, alle guardie particolari
giurate che per chiusura, ristrutturazione o riduzione del
personale siano state licenziate dall'istituto di sicurezza
civile privata, ovvero siano iscritte negli elenchi di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 con la
qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.
Art. 15.
1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori
di entità superiore a 100.000 euro deve essere effettuato
soltanto con autoveicoli blindati di proprietà di istituti di
sicurezza civile privata, abilitati per l'uso specifico sulla
base dei requisiti tecnici e degli apprestamenti difensivi
individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il comitato nazionale di cui all'articolo 5 ed il
Ministro della difesa, ed omologati con decreto del medesimo
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 1, le imprese di costruzione o di
trasformazione dei veicoli blindati, dopo aver sottoposto ad
omologazione un prototipo, provvedono ad annotare sul
documento di circolazione di tutti i veicoli della serie gli
estremi dell'omologazione predetta.
3. Tutti gli istituti di sicurezza civile privata che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, già
svolgono l'attività di trasporto valori per conto di terzi,
devono adeguare i propri autoveicoli blindati facendoli
omologare ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
4. I veicoli adibiti al trasporto valori, durante il
servizio, devono avere a bordo un equipaggio composto da
almeno tre guardie particolari giurate delle quali una con
funzione di autista, una con funzione di scorta ed una con
funzione di porta valori. Se il valore trasportato supera
150.000 euro le guardie particolari giurate con funzione di
scorta devono essere almeno due.
Art. 16.
1. Sono abrogati:
a) il titolo IV del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 17.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le
associazioni nazionali delle società che alla data di entrata
in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo
IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e le associazioni
sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con
proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei
componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 5 della
presente legge.
2. Entro un mese dalla sua costituzione il comitato
nazionale redige un elenco delle tipologie dei servizi che gli
istituti di sicurezza civile privata già esistenti possono
continuare a svolgere.
3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato
nazionale adotta le disposizioni attuative della lettera h)
del comma 2 dell'articolo 5.