XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2877
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità della legge).
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al
riconoscimento e alla promozione della risoluzione consensuale
e negoziale delle controversie civili che vertono su diritti
disponibili, come metodo alternativo alla definizione
giudiziaria delle stesse.
Art. 2.
(Definizione).
1. Ai fini della presente legge, per risoluzione
consensuale e negoziale delle controversie civili, si intende
una procedura di conciliazione e di mediazione, tesa a mettere
in contatto le parti per addivenire ad una soluzione
determinata dei conflitti.
Art. 3.
(Soggetti legittimati ed autorizzati).
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle procedure di
risoluzione consensuale e negoziale delle controversie civili
le associazioni iscritte al Registro nazionale istituito e
tenuto presso il Ministero della giustizia, ai sensi del
regolamento di cui al comma 3. Le associazioni si iscrivono
altresì nel registro tenuto, secondo le modalità stabilite dal
citato regolamento di cui al comma 3, presso la corte di
appello del distretto in cui intendono operare.
2. Condizione per l'iscrizione al Registro nazionale di
cui al comma 1 è l'approvazione, da parte della Commissione
nazionale per la risoluzione consensuale delle controversie
civili, di cui all'articolo 7, dello statuto dell'associazione
che deve rispondere i seguenti requisiti generali:
a) democraticità dell'organizzazione interna;
b) rispetto dei princìpi di imparzialità, di
indipendenza e di trasparenza;
c) qualificazione professionale degli iscritti.
3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 12
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le procedure per l'istituzione e la
tenuta del Registro nazionale e dei registri istituiti presso
le corti di appello di cui al comma 1 e per la revisione
periodica dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 4.
(Elenchi dei conciliatori e dei mediatori).
1. Le associazioni autorizzate a svolgere attività di
risoluzione convenzionale e negoziale delle controversie
civili predispongono un elenco di esperti conciliatori e
mediatori, al quale attingere per l'affidamento dei
procedimenti di cui all'articolo 2.
2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 è ammessa
per i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in
economia e commercio o lauree equipollenti, che abbiano
superato specifici corsi di formazione istituiti e organizzati
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 5.
3. Agli elenchi di cui al comma 1 possono iscriversi,
altresì, i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione,
nonché, in sede di prima attuazione della presente legge,
coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono iscritti, nei registri delle imprese tenuti presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni.
Art. 5.
(Formazione degli esperti conciliatori
e mediatori).
1. Il Ministero della giustizia cura l'organizzazione di
corsi di formazione per esperti conciliatori e mediatori, da
svolgere presso ogni distretto di corte di appello, al cui
termine è rilasciato un attestato.
2. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni
con università ed enti pubblici o privati, che diano la
propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione
degli esperti conciliatori e mediatori, anche ai sensi
dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
3. L'accesso ai corsi e le modalità della loro esecuzione
sono disciplinati con apposito regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 12 entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 6.
(Servizi di informazione).
1. Il Ministero della giustizia, di intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri, cura il coordinamento
di servizi di informazione, provvedendo, attraverso campagne e
pubblicazioni divulgative, a diffondere e promuovere la
conoscenza delle procedure per la risoluzione consensuale e
negoziale delle controversie civili.
2. Al fine di cui al comma 1 presso ogni tribunale ed
ufficio del giudice di pace è istituito un servizio di
informazione con il compito di fornire al pubblico le notizie
necessarie riguardo le associazioni e gli enti operanti
nell'ambito territoriale del circondario del tribunale nonché
i servizi di risoluzione extragiudiziaria dei conflitti tra le
parti che gli stessi prestano.
3. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni
con enti pubblici e privati, che diano la propria
disponibilità a concorrere, anche a titolo gratuito,
all'espletamento dell'attività di cui al comma 2 del presente
articolo, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
Art. 7.
(Commissione nazionale per la risoluzione negoziale delle
controversie civili).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 12
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è istituita la Commissione nazionale per la risoluzione
negoziale delle controversie civili, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da quattro rappresentanti
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, del Ministero delle attività produttive, del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da quattro
esperti e da un presidente nominato dal Ministro della
giustizia.
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1, adottando i provvedimenti
necessari;
b) provvedere alla tenuta del Registro nazionale
di cui all'articolo 3;
c) sovrintendere alla organizzazione dei corsi di
cui all'articolo 5 e curare il collegamento con le istituzioni
pubbliche e con gli enti privati che hanno come finalità la
soluzione negoziale delle controversie civili;
d) promuovere lo studio delle tematiche oggetto
della presente legge in funzione della proposizione di
innovazioni normative e di indirizzi gestionali adeguati.
4. La Commissione si avvale delle strutture e del
personale del Ministero della giustizia.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le indennità per i componenti la Commissione.
Art. 8.
(Procedimenti di conciliazione ed effetti
giuridici degli accordi).
1. I procedimenti di risoluzione consensuale e negoziale
delle controversie civili si svolgono senza alcuna formalità
ed è garantita la riservatezza delle dichiarazioni delle parti
e dell'attività svolta.
2. I procedimenti di cui al comma 1 iniziano su istanza,
anche verbale, proposta da una delle parti o congiuntamente,
assistite da avvocati o esperti.
3. L'istanza per l'attivazione del procedimento di
conciliazione, in caso di pendenza di giudizio civile, deve
essere proposta congiuntamente e previa richiesta di
sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura
civile.
4. I conciliatori e i mediatori sono scelti di comune
accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, sono designati
dalle associazioni tra gli iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 4.
5. Le parti possono chiedere che il procedimento si svolga
innanzi ad un collegio di conciliazione composto da un
rappresentante nominato da ciascuna parte e da un
conciliatore, con funzioni di presidente, designato con le
stesse modalità di cui al comma 4 dall'associazione.
6. Il conciliatore o il collegio designato convoca le
parti e formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di
quelle formulate dalle parti medesime.
7. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non
si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della
mancata comparizione.
8. Nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo tra le
parti, è redatto processo verbale che contiene la
raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del
conflitto e le valutazioni delle parti.
9. La durata del procedimento non può superare i due mesi;
essa può essere protratta sino a tre mesi solo nel caso di
prospettato accordo tra le parti.
10. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti,
raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di
mediazione o in altri procedimenti assimilabili, possono
essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale
del luogo ove ha sede l'associazione, ovvero del luogo in cui
è stato sottoscritto l'accordo.
11. All'esito favorevole del procedimento di omologazione,
nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la
validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata
acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata,
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale.
Art. 9.
(Obbligo informativo per gli avvocati).
1. All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"E' obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le
possibilità conciliative della controversia, prima di
procedere alla instaurazione del giudizio e, se necessario,
nel corso dello stesso".
Art. 10.
(Spese delle procedure).
1. Le spese relative alle procedure di risoluzione
negoziale delle controversie civili sono poste a carico di
entrambe le parti sia in caso di raggiungimento dell'accordo
che in caso di mancata conciliazione, se l'istanza è proposta
congiuntamente, sono poste a carico della parte istante nelle
altre ipotesi, secondo tariffe determinate dalle associazioni
iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 3, e delle
quali è data adeguata informazione alle parti istanti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo
dell'indennità spettante al conciliatore o al mediatore, in
base a criteri proporzionali all'attività svolta e all'esito
del procedimento in misura tale da garantire la più ampia
possibilità di accesso alle procedure di cui al comma 1.
3. I verbali di conciliazione sono esenti dall'imposta di
registro.
Art. 11.
(Interruzione dei termini di prescrizione).
1. La proposizione di un'istanza di conciliazione in sede
non contenziosa costituisce atto di interruzione della
prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.
Art. 12.
(Norme di esecuzione).
1. Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta i
regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 5 e 7 della presente legge.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.