XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2876
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, lettera a) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "non ricorre l'atto del
disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di
produzione o di consumo che possono essere utilmente
riutilizzati in un ciclo di produzione o consumo senza che per
essere trasferiti in un analogo o diverso ciclo produttivo o
di consumo sia necessario alcun trattamento che ne modifichi
la natura. Il ciclo di produzione o di consumo può aversi
nello stesso luogo di produzione dei materiali residuali o in
cicli produttivi o di consumo idonei all'immediato
utilizzo;";
b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a
soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate
rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto
smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al
formulario di trasporto, di cui alla lettera b) del
comma 3, abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data
di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua
le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato
B";
c) all'articolo 12:
1) al comma 3, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "tre anni";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti possono adempiere a tale obbligo
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o
loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede
dell'impresa copia dei dati trasmessi";
3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti
anche mediante strumenti informatici; con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
l'Autorità per informatica nella pubblica amministrazione,
sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di
categoria ai sensi del comma 4 possono essere vidimati con la
procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture
contabili";
d) all'articolo 26, comma 1, la lettera g) è
abrogata;
e) all'articolo 30:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, e designati rispettivamente:
a) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, con funzioni di presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) uno dalle regioni:
e) uno dall'Unione italiana delle camere di
commercio;
f) cinque dalle associazioni di categoria
nazionali che associano imprese la cui attività è oggetto di
iscrizione";
2) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:
"c-bis) da tre esperti designatori dalle categorie
economiche;";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e
di trasporto di rifiuti non pericolosi, esclusi i trasporti di
rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di sessanta
chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati
dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di
rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica,
devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è
confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all'articolo 47 (R), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa
dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione
all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre
attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il
cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente
decreto";
4) al comma 6 dopo le parole: "dalle imprese di cui al
comma 4" sono inserite le seguenti: "le cui iscrizioni
sostituiscono l'autorizzazione come indicato nel medesimo
comma 4";
5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Per i siti e le attività già registrati ai
sensi del previgente regolamento (CEE) n. 1836/93, del
Consiglio del 29 giugno 1993, e del regolamento (CEE) n.
716/2001 del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 19 marzo
2001, sull'adesione volontaria delle imprese ad un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'importo
della fideiussione che deve essere prestata è ridotto del 40
per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare la predetta
fideiussione in caso di sospensione definitiva della predetta
registrazione.
6-ter. Per le imprese che hanno adottato un sistema
di gestione ambientale secondo le norme internazionali ISO
14000, l'importo della fideiussione che deve essere prestata è
ridotto del 20 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare
la predetta fideiussione in caso di sospensione o di mancato
rinnovo della certificazione.
6-quater. Per le imprese di cui al comma 4, le cui
iscrizioni abilitano alla gestione degli impianti e
all'esercizio delle attività di bonifica come indicato nel
medesimo comma 4, la garanzia finanziaria è rilasciata al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tramite
fideiussione prestata per tutta la durata dell'iscrizione
all'Albo, nella misura del 2 per cento della capacità
finanziaria già stabilita dal Comitato nazionale dell'Albo di
cui al comma 2, con le delibere recanti i requisiti";
6) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "che deve rispondere entro novanta giorni, decorso
inutilmente tale termine, l'impresa si intende iscritta ad
ogni effetto";
7) al comma 12, dopo le parole: "secondo criteri" sono
inserite le seguenti: "di competenza e di professionalità";
8) dopo il comma 16-bis, sono inseriti i
seguenti:
"16-ter. La comunicazione di cui al comma 16 deve
essere confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 (R)
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
16-quater. Le imprese iscritte all'Albo con
procedura ordinaria ai sensi del comma 4 sono esentate
dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 16 se lo
svolgimento dell'attività di raccolta e di trasporto dei
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi
dell'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al
recupero non comporta variazioni della categoria, della classe
e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
16-quinquies. Le imprese che effettuano attività di
gestione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
cui all'articolo 46 devono essere iscritte in un apposito
registro tenuto presso l'Albo, sulla base della presentazione
alla sezione regionale territorialmente competente
dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28.
L'iscrizione è subordinata all'efficacia di tale
autorizzazione. Le imprese iscritte nel registro sono tenute
alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a
50 euro. Tale diritto è rideterminato ai sensi dell'articolo
21, comma 6, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.
406";
f) all'articolo 33, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
confermata ogni cinque anni e comunque rinnovata in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero";
2) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Ai centri di stoccaggio non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 si
applicano integralmente le norme per il recupero dei rifiuti
di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto";
g) all'articolo 37, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a decorrere dal
1^ gennaio 2003, il Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'articolo 41 del presente decreto comunica annualmente
all'ANPA, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70, e successive modificazioni, i dati riferiti
all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli
imballaggi per ciascun materiale, e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la qualità
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale";
h) all'articolo 38, il secondo periodo del comma 2
è sostituito dal seguente: "A tal fine i produttori e gli
utilizzatori sono obbligati a partecipare, anche attraverso le
proprie organizzazioni nazionali di categoria, al Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'articolo 41";
i) all'articolo 41:
1) al comma 3, lettera a), dopo le parole:
"l'entità dei costi" è inserita la seguente: "aggiuntivi";
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. I consorziati possono farsi rappresentare in
assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle
associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti
associativi costituiti ai sensi dell'articolo 38 ai quali le
imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di
validità indicato nella delega o, comunque, e anche in
mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per
iscritto";
l) all'articolo 47:
1) alla rubrica, le parole: "degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti" sono sostituite dalle seguenti:
"degli oli vegetali esausti";
2) al comma 1, le parole: "degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti:
"degli oli vegetali esausti";
3) al comma 3, lettera a) le parole: "degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle
seguenti: "degli oli vegetali esausti";
4) al comma 3, lettera b) le parole: "di oli e
grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle
seguenti: "di oli vegetali esausti";
5) al comma 3, lettera c) le parole: "degli oli
e grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle
seguenti: "degli oli vegetali esausti";
6) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o detengono
oli vegetali esausti, rappresentate dalle loro associazioni
nazionali di categoria più rappresentative;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli
vegetali esausti, rappresentate dalle loro associazioni
nazionali di categoria più rappresentative;
c) le imprese che effettuano la raccolta e lo
stoccaggio di oli vegetali esausti, rappresentate dalle loro
associazioni nazionali di categoria più rappresentative";
7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le imprese che non aderiscono alle
associazioni nazionali di categoria partecipano al Consorzio
direttamente";
8) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le quote di partecipazione al Consorzio dovute
dalle imprese all'atto dell'adesione sono determinate dal
consiglio di amministrazione del Consorzio, anche con modalità
differenziate per le singole categorie";
9) al comma 8, le parole: "degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti:
"degli oli vegetali esausti";
10) al comma 9, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) dai proventi del sovrapprezzo di vendita degli
oli vegetali per uso alimentare umano destinati al mercato
interno, riscossi per il tramite delle aziende che producono o
importano tali prodotti. La determinazione, l'applicazione e
la riscossione del sovrapprezzo sono definite con apposito
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, su proposta del consiglio di amministrazione del
Consorzio, per garantire il corretto equilibrio di
gestione";
11) al comma 11, le parole: "oli e grassi vegetali e
animali esauriti" sono sostituite dalle seguenti: "oli
vegetali esausti";
12) al comma 12, le parole: "oli e grassi animali e
vegetali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "oli
vegetali esausti";
m) all'articolo 49:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La tariffa è commisurata alla quantità e alla
qualità dei rifiuti prodotti e conferiti ed è determinata
anche in relazione al costo del servizio ed alla copertura dei
costi di investimento e di esercizio";
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. E' istituita, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, una commissione tecnica
con il compito di rielaborare i coefficienti per la
determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La nomina dei componenti della
commissione, che devono essere scelti in maniera paritetica
tra le istituzioni e le categorie economiche, nonché le
relative modalità di organizzazione e di funzionamento sono
disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive";
n) all'articolo 51, comma 6-bis, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di mancato
versamento del sovrapprezzo di cui all'articolo 47, comma 9,
lettera d), si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio dell'importo dovuto, oltre agli
interessi legali";
o) all'articolo 54, comma 1, l'ultimo periodo è
soppresso.
Art. 2.
(Programma stralcio di impianti di incenerimento con
recupero di energia elettrica).
1. Nelle more della predisposizione, ovvero ove redatto,
dell'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti,
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le regioni, d'intesa con le province ed i comuni,
procedono alla realizzazione di un programma stralcio di
impianti di incenerimento con recupero di energia elettrica,
da ubicare nell'ambito territoriale ottimale coincidente con
il territorio regionale, al fine di eliminare il dispendio di
risorse anche finanziarie derivanti dallo smaltimento in
discarica dei rifiuti urbani selezionati o trattati per la
loro valorizzazione energetica, nonché al fine di contribuire
alla copertura del fabbisogno nazionale di energia
elettrica.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono progettati e
realizzati, anche con il ricorso alla tecnica di finanza di
progetto, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e sono affidati, attraverso gare ad evidenza pubblica
indette nelle more dell'applicazione dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, secondo le procedure previste dagli
articoli 19, comma 2, o da 37-bis a 37-nonies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
3. Qualora le autorità competenti non realizzino gli
interventi previsti nel programma stralcio di cui al comma 1
nei termini e con le modalità stabiliti nel medesimo programma
e nel presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio può adottare, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari in attuazione del comma 9
dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
4. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo
determinati il presidente della regione, in attuazione del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, può autorizzare lo smaltimento in discarica dei
rifiuti selezionati oppure trattati per la loro valorizzazione
energetica nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste
dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa alle discariche dei rifiuti, recepita dalle leggi 29
dicembre 2000, n. 422, e 1^ marzo 2002, n. 39.