XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2876




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22).

        1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 6, comma 1, lettera a) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o di consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o consumo senza che per essere trasferiti in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun trattamento che ne modifichi la natura. Il ciclo di produzione o di consumo può aversi nello stesso luogo di produzione dei materiali residuali o in cicli produttivi o di consumo idonei all'immediato utilizzo;";

                b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui alla lettera b) del comma 3, abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B";
                c) all'articolo 12:

                1) al comma 3, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";

                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti possono adempiere a tale obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi";

                3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

        "6-bis. I registri di carico e scarico sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per informatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole tecniche.

        6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi del comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili";

                d) all'articolo 26, comma 1, la lettera g) è abrogata;

                e) all'articolo 30:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e designati rispettivamente:

                a) uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di presidente;
                b) uno dal Ministro delle attività produttive;

                c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                d) uno dalle regioni:

                e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;

                f) cinque dalle associazioni di categoria nazionali che associano imprese la cui attività è oggetto di iscrizione";

                2) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            "c-bis) da tre esperti designatori dalle categorie economiche;";

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di sessanta chilogrammi al giorno o di sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 (R), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto";
                4) al comma 6 dopo le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "le cui iscrizioni sostituiscono l'autorizzazione come indicato nel medesimo comma 4";

                5) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Per i siti e le attività già registrati ai sensi del previgente regolamento (CEE) n. 1836/93, del Consiglio del 29 giugno 1993, e del regolamento (CEE) n. 716/2001 del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle imprese ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), l'importo della fideiussione che deve essere prestata è ridotto del 40 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare la predetta fideiussione in caso di sospensione definitiva della predetta registrazione.
        6-ter. Per le imprese che hanno adottato un sistema di gestione ambientale secondo le norme internazionali ISO 14000, l'importo della fideiussione che deve essere prestata è ridotto del 20 per cento, fatto salvo l'obbligo di integrare la predetta fideiussione in caso di sospensione o di mancato rinnovo della certificazione.
        6-quater. Per le imprese di cui al comma 4, le cui iscrizioni abilitano alla gestione degli impianti e all'esercizio delle attività di bonifica come indicato nel medesimo comma 4, la garanzia finanziaria è rilasciata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tramite fideiussione prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo, nella misura del 2 per cento della capacità finanziaria già stabilita dal Comitato nazionale dell'Albo di cui al comma 2, con le delibere recanti i requisiti";

                6) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che deve rispondere entro novanta giorni, decorso inutilmente tale termine, l'impresa si intende iscritta ad ogni effetto";

                7) al comma 12, dopo le parole: "secondo criteri" sono inserite le seguenti: "di competenza e di professionalità";
                8) dopo il comma 16-bis, sono inseriti i seguenti:

        "16-ter. La comunicazione di cui al comma 16 deve essere confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        16-quater. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 4 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 16 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
        16-quinquies. Le imprese che effettuano attività di gestione dei centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di cui all'articolo 46 devono essere iscritte in un apposito registro tenuto presso l'Albo, sulla base della presentazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione prevista dagli articoli 27 e 28. L'iscrizione è subordinata all'efficacia di tale autorizzazione. Le imprese iscritte nel registro sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro. Tale diritto è rideterminato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406";

                f) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

            "5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere confermata ogni cinque anni e comunque rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero";

                2) al comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai centri di stoccaggio non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 si applicano integralmente le norme per il recupero dei rifiuti di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto";

                g) all'articolo 37, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 41 del presente decreto comunica annualmente all'ANPA, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, i dati riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale, e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la qualità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale";

                h) all'articolo 38, il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a partecipare, anche attraverso le proprie organizzazioni nazionali di categoria, al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 41";

                i) all'articolo 41:

                1) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "l'entità dei costi" è inserita la seguente: "aggiuntivi";

                2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

            6-bis. I consorziati possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta. La rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo scadere del termine di validità indicato nella delega o, comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca comunicata per iscritto";
                l) all'articolo 47:

                1) alla rubrica, le parole: "degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oli vegetali esausti";

                2) al comma 1, le parole: "degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oli vegetali esausti";

                3) al comma 3, lettera a) le parole: "degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oli vegetali esausti";

                4) al comma 3, lettera b) le parole: "di oli e grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "di oli vegetali esausti";

                5) al comma 3, lettera c) le parole: "degli oli e grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oli vegetali esausti";

                6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

            "5. Partecipano al Consorzio:

                a) le imprese che producono, importano o detengono oli vegetali esausti, rappresentate dalle loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

                b) le imprese che riciclano e recuperano oli vegetali esausti, rappresentate dalle loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

                c) le imprese che effettuano la raccolta e lo stoccaggio di oli vegetali esausti, rappresentate dalle loro associazioni nazionali di categoria più rappresentative";

                7) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Le imprese che non aderiscono alle associazioni nazionali di categoria partecipano al Consorzio direttamente";
                8) il comma 6 è sostituito dal seguente:

            "6. Le quote di partecipazione al Consorzio dovute dalle imprese all'atto dell'adesione sono determinate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, anche con modalità differenziate per le singole categorie";

                9) al comma 8, le parole: "degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oli vegetali esausti";

                10) al comma 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

                "d) dai proventi del sovrapprezzo di vendita degli oli vegetali per uso alimentare umano destinati al mercato interno, riscossi per il tramite delle aziende che producono o importano tali prodotti. La determinazione, l'applicazione e la riscossione del sovrapprezzo sono definite con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, su proposta del consiglio di amministrazione del Consorzio, per garantire il corretto equilibrio di gestione";

                11) al comma 11, le parole: "oli e grassi vegetali e animali esauriti" sono sostituite dalle seguenti: "oli vegetali esausti";

                12) al comma 12, le parole: "oli e grassi animali e vegetali esausti" sono sostituite dalle seguenti: "oli vegetali esausti";

                m) all'articolo 49:

                1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

            "4. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità dei rifiuti prodotti e conferiti ed è determinata anche in relazione al costo del servizio ed alla copertura dei costi di investimento e di esercizio";
                2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

            "5-bis. E' istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, una commissione tecnica con il compito di rielaborare i coefficienti per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La nomina dei componenti della commissione, che devono essere scelti in maniera paritetica tra le istituzioni e le categorie economiche, nonché le relative modalità di organizzazione e di funzionamento sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive";

                n) all'articolo 51, comma 6-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di mancato versamento del sovrapprezzo di cui all'articolo 47, comma 9, lettera d), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dovuto, oltre agli interessi legali";

                o) all'articolo 54, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.


Art. 2.

(Programma stralcio di impianti di incenerimento con
recupero di energia elettrica).

        1. Nelle more della predisposizione, ovvero ove redatto, dell'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le regioni, d'intesa con le province ed i comuni, procedono alla realizzazione di un programma stralcio di impianti di incenerimento con recupero di energia elettrica, da ubicare nell'ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, al fine di eliminare il dispendio di risorse anche finanziarie derivanti dallo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani selezionati o trattati per la loro valorizzazione energetica, nonché al fine di contribuire alla copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica.
        2. Gli impianti di cui al comma 1 sono progettati e realizzati, anche con il ricorso alla tecnica di finanza di progetto, nel rispetto degli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sono affidati, attraverso gare ad evidenza pubblica indette nelle more dell'applicazione dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le procedure previste dagli articoli 19, comma 2, o da 37-bis a 37-nonies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
        3. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel programma stralcio di cui al comma 1 nei termini e con le modalità stabiliti nel medesimo programma e nel presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari in attuazione del comma 9 dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
        4. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il presidente della regione, in attuazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può autorizzare lo smaltimento in discarica dei rifiuti selezionati oppure trattati per la loro valorizzazione energetica nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti, recepita dalle leggi 29 dicembre 2000, n. 422, e 1^ marzo 2002, n. 39.



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