XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2874




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA' E STRUMENTI


Art. 1.

(Finalità).

        1. Il Governo promuove la diffusione all'estero della cultura, della lingua e della scienza italiane, per contribuire ad iniziative volte a favorire la pace, la solidarietà, lo sviluppo della reciproca conoscenza e la cooperazione culturale internazionale, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
        2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero degli affari esteri, tramite le Direzioni generali geografiche e tematiche, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero, di seguito denominati "Istituti", nonché gli addetti scientifici all'estero, di cui all'articolo 7, persegue le finalità di cui al comma 1, assicurando la coerenza con gli obiettivi di politica estera delle attività internazionali ed europee poste in essere dalle amministrazioni stesse per il raggiungimento delle medesime finalità.


Art. 2.

(Funzioni del Ministero degli affari esteri).

        1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle linee di politica internazionale della Repubblica:

            a) definisce gli obiettivi e gli indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero;
            b) persegue le finalità di cui all'articolo 1 promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici;

            c) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale e scientifico-tecnologica con gli Stati e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre amministrazioni dello Stato;

            d) formula gli indirizzi ed adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della rete degli addetti scientifici all'estero;

            e) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge;

            f) può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società per la raccolta di fondi o il reperimento di sponsorizzazioni ai fini dell'organizzazione di attività e di eventi culturali e scientifici all'estero;

            g) procede alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

            h) indice conferenze periodiche generali dei direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e, per aree geografiche, dei direttori e del personale addetto degli Istituti e dei lettori;

            i) favorisce, attraverso l'istituzione di un apposito centro di documentazione e di una banca dati, avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle varie espressioni e manifestazioni, sulla base anche delle informazioni che amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tale fine a trasmettergli, nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni, fondazioni e privati;

            l) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 3.


Art. 3.

(Commissione per la promozione della cultura, della lingua
e della scienza italiane all'estero).

        1. E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, la Commissione per la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero, di seguito denominata "Commissione".
        2. La Commissione:

            a) propone al Ministro degli affari esteri gli obiettivi e gli orientamenti generali relativi alla promozione all'estero, articolata su una programmazione triennale, della cultura, della scienza e della lingua italiane nonché allo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

            b) esprime pareri e propone iniziative in settori specifici ed interventi per aree geografiche, tenendo anche presenti le particolari esigenze delle aree caratterizzate dalla presenza di importanti comunità italiane;

            c) esprime pareri sugli orientamenti generali predisposti in materia dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e da enti ed istituzioni pubblici;

            d) propone iniziative volte a contribuire al processo di integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, nonché alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;

            e) favorisce i contatti con regioni, province, comuni e con enti, fondazioni, associazioni ed imprese privati, anche ai fini di individuare opportune forme di finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed eventi culturali all'estero;

            f) predispone ogni anno e trasmette al Ministro degli affari esteri un rapporto sull'attività svolta.

        3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, dura in carica quattro anni e ne fanno parte dieci eminenti personalità del mondo culturale, accademico e scientifico, individuate tra artisti, scrittori, registi, scienziati, critici, esponenti dell'informazione, professori universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni culturali e scientifiche, pubbliche e private. Tali eminenti personalità sono scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. Della Commissione fanno altresì parte:

            a) il direttore generale della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            b) il direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

            c) un rappresentante del Ministro per gli italiani del mondo;

            d) il direttore di un Istituto, designato dal direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro stesso;

            f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal Ministro stesso;

            g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
            h) un rappresentante designato dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

            i) un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

        5. La Commissione, presieduta dal Ministro degli affari esteri o da un sottosegretario di Stato da questo delegato, adotta, entro tre mesi, dalla sua istituzione, un regolamento interno ed elegge il vicepresidente.
        6. Nel regolamento interno di cui al comma 5, è prevista l'articolazione della Commissione in gruppi di lavoro per materia, che possono essere integrati da membri esterni alla Commissione.


Art. 4.

(Attività e servizi degli Istituti).

        1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e di cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese nel quale hanno sede, nonché eventualmente in altri Paesi, appartenenti alla medesima area geografica, individuati di volta in volta, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri. In particolare, gli Istituti:

            a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del Paese ospitante e favoriscono il dialogo interculturale con attività e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;

            b) promuovono e organizzano attività, iniziative e manifestazioni culturali per la diffusione della lingua italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di corsi di lingua e di cultura italiane, avvalendosi della collaborazione, ove presenti, di lettori d'italiano presso le università del Paese ospitante;
            c) acquisiscono documentazione e diffondono informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni, nonché sul Paese ospitante;

            d) promuovono e organizzano attività e iniziative culturali, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni italiani;

            e) promuovono e favoriscono attività volte a mantenere e ad aggiornare i rapporti culturali con l'Italia delle comunità italiane all'estero, nonché a favorire la loro integrazione culturale nel Paese ospitante;

            f) promuovono e favoriscono iniziative congiunte con associazioni, fondazioni italiane e con istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi dell'Unione europea e di Paesi associati;

            g) assicurano collaborazione a studiosi e a studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

            h) d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, promuovono e coordinano opportune sinergie operative con le istituzioni scolastiche italiane, ai fini, in particolare, della diffusione della lingua e della cultura italiane;

            i) collaborano, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e con gli uffici consolari, ad attività di promozione commerciale e turistica italiana.


Art. 5.

(Struttura e risorse degli Istituti).

        1. Gli Istituti sono uffici del Ministero degli affari esteri, che agiscono per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione. La loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.
        2. Gli Istituti sono dotati di adeguate risorse umane e finanziarie nonché delle strutture necessarie ai compiti ad essi conferiti ed, in particolare, di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire servizi a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
        3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa contrattuale in materia, i criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un apposito regolamento.
        4. Il direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto, ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
        5. Per l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura gli Istituti possono essere destinatari di fondi ai sensi dell'articolo 638 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e possono promuovere, anche d'intesa con la Società Dante Alighieri, iniziative dirette alla diffusione della lingua italiana.
        6. Gli Istituti possono essere destinatari di contributi e finanziamenti da parte dell'Unione europea.
        7. Allo scopo di aggiornare periodicamente la rete alle finalità della presente legge, gli Istituti sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro degli affari esteri.
        8. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, gli Istituti possono essere destinatari di contributi da parte di fondazioni, istituzioni pubbliche e private ed imprese.


Art. 6.

(Collaborazione con regioni, enti locali, enti pubblici,
associazioni, fondazioni e privati).

        1. La Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e gli Istituti si avvalgono di proposte di collaborazione formulate da regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni, fondazioni e privati in relazione ad iniziative da essi programmate in armonia con le finalità della presente legge.


Art. 7.

(Addetti scientifici).

        1. Gli addetti scientifici operano all'estero nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Essi promuovono i rapporti scientifici e tecnologici, sostengono in sede internazionale l'azione delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, potenziano le capacità di previsione scientifica e tecnologica al servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito internazionale.
        2. Le nomine degli addetti scientifici sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri sentito il parere della Commissione. La funzione è conferita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
        3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti scientifici, le modalità di selezione e di reclutamento, le modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di formazione e di aggiornamento.


Capo II

PERSONALE E AMBASCIATORI
DELLA CULTURA


Art. 8.

(Personale dell'area della
promozione culturale).

        1. L'area della promozione culturale, per la natura delle funzioni attribuite al personale che ne fa parte e per la specificità delle competenze professionali, costituisce un ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero degli affari esteri.
        2. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero presso gli Istituti, con funzioni di direttore, di vice direttore o di addetto scientifico, oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, laddove non esista in loco un Istituto, con le funzioni di addetto per la promozione culturale e linguistica. In Italia il medesimo personale è assegnato alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale o ad altra direzione generale del Ministero degli affari esteri o all'istituto diplomatico.
        3. In materia di avvicendamenti del personale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contrattuali vigenti in materia.
        4. L'accesso all'area della promozione culturale avviene in conformità alle disposizioni vigenti, anche di natura contrattuale, fermo restando il requisito della laurea specialistica. I dirigenti sono reclutati esclusivamente tra il personale dell'area della promozione culturale, mediante concorso.
        5. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti in materia, al fine di favorire la formazione permanente, il Ministero degli affari esteri promuove, per il tramite dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale in servizio.
        6. Il Ministero degli affari esteri promuove, altresì, corsi preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o post-universitario, nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle attività di formazione, di promozione e di organizzazione culturale anche in ambito internazionale.


Art. 9.

(Direttore d'Istituto).

        1. I direttori degli Istituti sono nominati fra il personale appartenente all'area della promozione culturale.
        2. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, acquisito il parere della Commissione. I direttori designati sono tenuti a presentare al direttore generale, prima dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche delle attività che, nel corso del primo anno di destinazione, intendono organizzare nel Paese di destinazione.
        3. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, è responsabile delle attività e dei servizi svolti dall'Istituto nonché della verifica dei risultati conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza esercitate dal Ministero degli affari esteri. In particolare:

            a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare;

            b) studia, analizza ed interpreta la realtà locale, ai fini di promuovere la cultura italiana nell'ambito delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali;

            c) definisce annualmente la programmazione delle attività dell'Istituto; provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti di cui all'articolo 8, comma 2, i settori di loro prevalente competenza;

            d) provvede alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

            e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente;

            f) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero degli affari esteri;
            g) collabora, d'intesa con la rappresentanza diplomatica o con l'ufficio consolare, alla programmazione, organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri;

            h) definisce i criteri didattici ed organizzativi dei corsi di lingua e di cultura e concorre alla utilizzazione ottimale dei lettori assegnati presso le università locali che da lui dipendono funzionalmente;

            i) collabora con l'addetto scientifico alla realizzazione di iniziative e di programmi definiti d'intesa con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari, finalizzati alla promozione della cultura scientifica;

            l) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico collabora con le rappresentanze diplomatiche per la realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai programmi esecutivi di collaborazione scientifico-tecnologica.


Art. 10.

(Ambasciatori delle cultura italiana).

        1. In relazione ad esigenze particolari di promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane, in uno o più Paesi della stessa area geografica, individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione stessa, può conferire, entro il limite massimo di venti unità, incarichi speciali ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, a personalità, anche estranee alla pubblica amministrazione, di elevato prestigio culturale e di comprovata competenza nella organizzazione della promozione culturale e linguistica.
        2. Alle personalità di cui al comma è conferito un incarico della durata minima semestrale e massima biennale, secondo le procedure e il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. L'incarico può essere rinnovato, sentito il parere della Commissione, fino ad un massimo di un ulteriore anno e non è nuovamente conferibile prima che sia decorso un triennio dalla scadenza del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro degli affari esteri.
        3. Per l'individuazione delle personalità di cui al comma 1 si tiene conto dei seguenti criteri: produzione scientifica e iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale; prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e nel Paese di destinazione; capacità manageriale e competenza amministrativa esperita presso enti pubblici o privati; conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare più usata nel Paese di destinazione.
        4. Le personalità di cui al presente articolo svolgono le seguenti funzioni:

            a) elaborazione e attuazione di programmi di promozione culturale, linguistica e scientifica per il Paese o l'area di destinazione, sulla base delle indicazioni della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del settore di specifica competenza;

            b) programmazione e realizzazione di eventi culturali di particolare rilievo, connessi con l'incarico conferitogli;

            c) consulenza nel settore di specifica competenza a favore della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio consolare e dell'Istituto, competenti per territorio.

        5. Agli ambasciatori della cultura sono attribuite le risorse necessarie al perseguimento dei compiti loro assegnati.


Capo III

DISPOSIZIONI VARIE


Art. 11.

(Copertura finanziaria).

        1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, anche informatiche e telematiche, è autorizzata una spesa aggiuntiva da determinare annualmente, nell'ambito della legge finanziaria.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 12.

(Norme di rinvio).

        1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per gli Istituti ed il personale dipendente, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, se compatibili con la natura e le finalità degli Istituti stessi.
        2. E' abrogata la legge 22 dicembre 1990, n. 401, fermi restando gli stanziamenti, relativi alla legge stessa, iscritti nella legge 28 dicembre 2001, n. 449.


Art. 13.

(Norma transitoria).

        1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in servizio presso gli Istituti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, o dell'articolo 16, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è mantenuto in servizio fino al completamento del biennio relativo all'incarico ad esso conferito.
        2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro degli affari esteri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392.


Art. 14.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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