XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2874
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' E STRUMENTI
Art. 1.
(Finalità).
1. Il Governo promuove la diffusione all'estero della
cultura, della lingua e della scienza italiane, per
contribuire ad iniziative volte a favorire la pace, la
solidarietà, lo sviluppo della reciproca conoscenza e la
cooperazione culturale internazionale, nel quadro dei rapporti
che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.
2. Ferme restando le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e delle singole amministrazioni dello
Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero degli
affari esteri, tramite le Direzioni generali geografiche e
tematiche, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, la rete degli Istituti italiani di cultura
all'estero, di seguito denominati "Istituti", nonché gli
addetti scientifici all'estero, di cui all'articolo 7,
persegue le finalità di cui al comma 1, assicurando la
coerenza con gli obiettivi di politica estera delle attività
internazionali ed europee poste in essere dalle
amministrazioni stesse per il raggiungimento delle medesime
finalità.
Art. 2.
(Funzioni del Ministero degli affari esteri).
1. Il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle
linee di politica internazionale della Repubblica:
a) definisce gli obiettivi e gli indirizzi
relativi alla promozione e alla diffusione della cultura,
della lingua e della scienza italiane all'estero;
b) persegue le finalità di cui all'articolo 1
promuovendo il coordinamento tra amministrazioni dello Stato,
regioni, province, comuni ed altri enti ed istituzioni
pubblici;
c) definisce gli accordi per gli scambi e la
cooperazione culturale e scientifico-tecnologica con gli Stati
e con le organizzazioni internazionali e ne cura l'attuazione,
di concerto, per le materie di rispettiva competenza in
conformità alla normativa vigente, con le altre
amministrazioni dello Stato;
d) formula gli indirizzi ed adotta i provvedimenti
necessari al funzionamento della rete degli addetti
scientifici all'estero;
e) coordina la partecipazione di associazioni,
fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative
pubbliche effettuate ai sensi della presente legge;
f) può costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o società per la raccolta di fondi o il reperimento
di sponsorizzazioni ai fini dell'organizzazione di attività e
di eventi culturali e scientifici all'estero;
g) procede alla istituzione ed alla eventuale
soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge
funzioni di indirizzo e di vigilanza, nel rispetto
dell'autonomia delle scelte culturali, anche tramite le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;
h) indice conferenze periodiche generali dei
direttori degli Istituti e degli addetti scientifici e, per
aree geografiche, dei direttori e del personale addetto degli
Istituti e dei lettori;
i) favorisce, attraverso l'istituzione di un
apposito centro di documentazione e di una banca dati,
avvalendosi di personale specializzato e delle necessarie
attrezzature tecnico-informatiche, la raccolta, l'elaborazione
e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana
nelle varie espressioni e manifestazioni, sulla base anche
delle informazioni che amministrazioni dello Stato, enti ed
istituzioni pubblici sono tenuti a tale fine a trasmettergli,
nonché di quelle eventualmente fornite da associazioni,
fondazioni e privati;
l) presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente
al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo
3.
Art. 3.
(Commissione per la promozione della cultura, della lingua
e della scienza italiane all'estero).
1. E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri,
la Commissione per la promozione della cultura, della lingua e
della scienza italiane all'estero, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione:
a) propone al Ministro degli affari esteri gli
obiettivi e gli orientamenti generali relativi alla promozione
all'estero, articolata su una programmazione triennale, della
cultura, della scienza e della lingua italiane nonché allo
sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri e propone iniziative in settori
specifici ed interventi per aree geografiche, tenendo anche
presenti le particolari esigenze delle aree caratterizzate
dalla presenza di importanti comunità italiane;
c) esprime pareri sugli orientamenti generali
predisposti in materia dalle altre amministrazioni dello
Stato, dalle regioni e da enti ed istituzioni pubblici;
d) propone iniziative volte a contribuire al
processo di integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione
europea e i Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, nonché
alla collaborazione culturale e scientifica multilaterale;
e) favorisce i contatti con regioni, province,
comuni e con enti, fondazioni, associazioni ed imprese
privati, anche ai fini di individuare opportune forme di
finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed eventi
culturali all'estero;
f) predispone ogni anno e trasmette al Ministro
degli affari esteri un rapporto sull'attività svolta.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
degli affari esteri, dura in carica quattro anni e ne fanno
parte dieci eminenti personalità del mondo culturale,
accademico e scientifico, individuate tra artisti, scrittori,
registi, scienziati, critici, esponenti dell'informazione,
professori universitari, dirigenti di prestigiose istituzioni
culturali e scientifiche, pubbliche e private. Tali eminenti
personalità sono scelte dal Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Della Commissione fanno altresì parte:
a) il direttore generale della Direzione generale
per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero
degli affari esteri;
b) il direttore generale della Direzione generale
per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del
Ministero degli affari esteri;
c) un rappresentante del Ministro per gli italiani
del mondo;
d) il direttore di un Istituto, designato dal
direttore generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali designato dal Ministro stesso;
f) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato
dal Ministro stesso;
g) un rappresentante designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) un rappresentante designato dal Consiglio
generale degli italiani all'estero;
i) un rappresentante designato dalla Conferenza
dei rettori delle università italiane.
5. La Commissione, presieduta dal Ministro degli affari
esteri o da un sottosegretario di Stato da questo delegato,
adotta, entro tre mesi, dalla sua istituzione, un regolamento
interno ed elegge il vicepresidente.
6. Nel regolamento interno di cui al comma 5, è prevista
l'articolazione della Commissione in gruppi di lavoro per
materia, che possono essere integrati da membri esterni alla
Commissione.
Art. 4.
(Attività e servizi degli Istituti).
1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e di
cooperazione culturale, linguistica e scientifica nel Paese
nel quale hanno sede, nonché eventualmente in altri Paesi,
appartenenti alla medesima area geografica, individuati di
volta in volta, su proposta del direttore generale per la
promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli
affari esteri, con apposito decreto del Ministro degli affari
esteri. In particolare, gli Istituti:
a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e
personalità del mondo culturale e scientifico del Paese
ospitante e favoriscono il dialogo interculturale con attività
e progetti finalizzati alla conoscenza reciproca;
b) promuovono e organizzano attività, iniziative e
manifestazioni culturali per la diffusione della lingua
italiana all'estero, anche mediante l'organizzazione di corsi
di lingua e di cultura italiane, avvalendosi della
collaborazione, ove presenti, di lettori d'italiano presso le
università del Paese ospitante;
c) acquisiscono documentazione e diffondono
informazioni sulla vita culturale italiana e sulle relative
istituzioni, nonché sul Paese ospitante;
d) promuovono e organizzano attività e iniziative
culturali, anche in collaborazione con altri enti e
istituzioni italiani;
e) promuovono e favoriscono attività volte a
mantenere e ad aggiornare i rapporti culturali con l'Italia
delle comunità italiane all'estero, nonché a favorire la loro
integrazione culturale nel Paese ospitante;
f) promuovono e favoriscono iniziative congiunte
con associazioni, fondazioni italiane e con istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi dell'Unione europea e
di Paesi associati;
g) assicurano collaborazione a studiosi e a
studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio
all'estero;
h) d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e
con gli uffici consolari, promuovono e coordinano opportune
sinergie operative con le istituzioni scolastiche italiane, ai
fini, in particolare, della diffusione della lingua e della
cultura italiane;
i) collaborano, d'intesa con le rappresentanze
diplomatiche e con gli uffici consolari, ad attività di
promozione commerciale e turistica italiana.
Art. 5.
(Struttura e risorse degli Istituti).
1. Gli Istituti sono uffici del Ministero degli affari
esteri, che agiscono per il perseguimento delle finalità di
cui alla presente legge, dotati di autonomia operativa e
finanziaria, nel quadro delle funzioni di indirizzo e
vigilanza sulla gestione. La loro gestione finanziaria è
soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo
consuntivo della Corte dei conti.
2. Gli Istituti sono dotati di adeguate risorse umane e
finanziarie nonché delle strutture necessarie ai compiti ad
essi conferiti ed, in particolare, di servizi informatizzati
di documentazione, atti a soddisfare le richieste di
informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire servizi a
studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani
e stranieri.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa
contrattuale in materia, i criteri generali
dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono
stabiliti in un apposito regolamento.
4. Il direttore generale per la promozione e cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri assegna
annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto,
ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.
5. Per l'organizzazione dei corsi di lingua e di cultura
gli Istituti possono essere destinatari di fondi ai sensi
dell'articolo 638 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e possono promuovere,
anche d'intesa con la Società Dante Alighieri, iniziative
dirette alla diffusione della lingua italiana.
6. Gli Istituti possono essere destinatari di contributi e
finanziamenti da parte dell'Unione europea.
7. Allo scopo di aggiornare periodicamente la rete alle
finalità della presente legge, gli Istituti sono istituiti o
soppressi con decreto del Ministro degli affari esteri.
8. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali,
gli Istituti possono essere destinatari di contributi da parte
di fondazioni, istituzioni pubbliche e private ed imprese.
Art. 6.
(Collaborazione con regioni, enti locali, enti pubblici,
associazioni, fondazioni e privati).
1. La Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri e gli
Istituti si avvalgono di proposte di collaborazione formulate
da regioni, enti locali, enti pubblici, associazioni,
fondazioni e privati in relazione ad iniziative da essi
programmate in armonia con le finalità della presente
legge.
Art. 7.
(Addetti scientifici).
1. Gli addetti scientifici operano all'estero nell'ambito
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
Essi promuovono i rapporti scientifici e tecnologici,
sostengono in sede internazionale l'azione delle
amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, potenziano
le capacità di previsione scientifica e tecnologica al
servizio dello sviluppo della scienza italiana in ambito
internazionale.
2. Le nomine degli addetti scientifici sono disposte con
decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del
direttore generale per la promozione e cooperazione culturale
del Ministero degli affari esteri sentito il parere della
Commissione. La funzione è conferita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
3. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri
sono individuate le sedi alle quali sono assegnati gli addetti
scientifici, le modalità di selezione e di reclutamento, le
modalità di svolgimento dell'incarico, le attività di
formazione e di aggiornamento.
Capo II
PERSONALE E AMBASCIATORI
DELLA CULTURA
Art. 8.
(Personale dell'area della
promozione culturale).
1. L'area della promozione culturale, per la natura delle
funzioni attribuite al personale che ne fa parte e per la
specificità delle competenze professionali, costituisce un
ruolo specializzato nell'ambito del personale del Ministero
degli affari esteri.
2. Il personale dell'area della promozione culturale
presta servizio all'estero presso gli Istituti, con funzioni
di direttore, di vice direttore o di addetto scientifico,
oppure presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari, laddove non esista in loco un Istituto, con
le funzioni di addetto per la promozione culturale e
linguistica. In Italia il medesimo personale è assegnato alla
Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale o ad altra direzione generale del Ministero degli
affari esteri o all'istituto diplomatico.
3. In materia di avvicendamenti del personale di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni contrattuali vigenti in
materia.
4. L'accesso all'area della promozione culturale avviene
in conformità alle disposizioni vigenti, anche di natura
contrattuale, fermo restando il requisito della laurea
specialistica. I dirigenti sono reclutati esclusivamente tra
il personale dell'area della promozione culturale, mediante
concorso.
5. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti in
materia, al fine di favorire la formazione permanente, il
Ministero degli affari esteri promuove, per il tramite
dell'istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per il personale in servizio.
6. Il Ministero degli affari esteri promuove, altresì,
corsi preparatori ai concorsi, in collaborazione con
istituzioni di livello universitario o post-universitario,
nonché con enti pubblici e privati specializzati nelle
attività di formazione, di promozione e di organizzazione
culturale anche in ambito internazionale.
Art. 9.
(Direttore d'Istituto).
1. I direttori degli Istituti sono nominati fra il
personale appartenente all'area della promozione culturale.
2. La nomina e la destinazione dei direttori degli
Istituti sono disposte con decreto del Ministro degli affari
esteri, su proposta del direttore generale per la promozione e
la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri,
acquisito il parere della Commissione. I direttori designati
sono tenuti a presentare al direttore generale, prima
dell'assunzione nella nuova sede, le linee programmatiche
delle attività che, nel corso del primo anno di destinazione,
intendono organizzare nel Paese di destinazione.
3. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i
rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del
Paese ospitante, è responsabile delle attività e dei servizi
svolti dall'Istituto nonché della verifica dei risultati
conseguiti, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza
esercitate dal Ministero degli affari esteri. In
particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza
diplomatica e con l'ufficio consolare;
b) studia, analizza ed interpreta la realtà
locale, ai fini di promuovere la cultura italiana nell'ambito
delle relazioni culturali bilaterali e multilaterali;
c) definisce annualmente la programmazione delle
attività dell'Istituto; provvede all'organizzazione dei
servizi e alla direzione del personale e, tenendo conto delle
specifiche competenze di ciascuno, assegna agli addetti di cui
all'articolo 8, comma 2, i settori di loro prevalente
competenza;
d) provvede alla gestione finanziaria
dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in
dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attività
svolta, che invia alla Direzione generale per la promozione e
la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri,
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
competente;
f) predispone il bilancio preventivo e il conto
consuntivo e li sottopone annualmente al Ministero degli
affari esteri;
g) collabora, d'intesa con la rappresentanza
diplomatica o con l'ufficio consolare, alla programmazione,
organizzazione e realizzazione delle iniziative finanziate
dalla Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri;
h) definisce i criteri didattici ed organizzativi
dei corsi di lingua e di cultura e concorre alla utilizzazione
ottimale dei lettori assegnati presso le università locali che
da lui dipendono funzionalmente;
i) collabora con l'addetto scientifico alla
realizzazione di iniziative e di programmi definiti d'intesa
con le rappresentanze diplomatiche o con gli uffici consolari,
finalizzati alla promozione della cultura scientifica;
l) nelle sedi sprovviste di addetto scientifico
collabora con le rappresentanze diplomatiche per la
realizzazione delle attività previste dagli accordi e dai
programmi esecutivi di collaborazione
scientifico-tecnologica.
Art. 10.
(Ambasciatori delle cultura italiana).
1. In relazione ad esigenze particolari di promozione
della cultura, della lingua e della scienza italiane, in uno o
più Paesi della stessa area geografica, individuate anche
sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione, il
Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione stessa,
può conferire, entro il limite massimo di venti unità,
incarichi speciali ai sensi dell'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, a personalità, anche estranee alla
pubblica amministrazione, di elevato prestigio culturale e di
comprovata competenza nella organizzazione della promozione
culturale e linguistica.
2. Alle personalità di cui al comma è conferito un
incarico della durata minima semestrale e massima biennale,
secondo le procedure e il trattamento economico di cui
all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. L'incarico
può essere rinnovato, sentito il parere della Commissione,
fino ad un massimo di un ulteriore anno e non è nuovamente
conferibile prima che sia decorso un triennio dalla scadenza
del precedente. L'incarico può essere revocato in qualsiasi
momento, a giudizio del Ministro degli affari esteri.
3. Per l'individuazione delle personalità di cui al comma
1 si tiene conto dei seguenti criteri: produzione scientifica
e iniziative realizzate nel corso dell'attività professionale;
prestigio goduto negli ambienti culturali italiani e nel Paese
di destinazione; capacità manageriale e competenza
amministrativa esperita presso enti pubblici o privati;
conoscenza della lingua locale o della lingua veicolare più
usata nel Paese di destinazione.
4. Le personalità di cui al presente articolo svolgono le
seguenti funzioni:
a) elaborazione e attuazione di programmi di
promozione culturale, linguistica e scientifica per il Paese o
l'area di destinazione, sulla base delle indicazioni della
Direzione generale per la promozione e la cooperazione
culturale del Ministero degli affari esteri, nell'ambito del
settore di specifica competenza;
b) programmazione e realizzazione di eventi
culturali di particolare rilievo, connessi con l'incarico
conferitogli;
c) consulenza nel settore di specifica competenza
a favore della rappresentanza diplomatica, dell'ufficio
consolare e dell'Istituto, competenti per territorio.
5. Agli ambasciatori della cultura sono attribuite le
risorse necessarie al perseguimento dei compiti loro
assegnati.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della
cultura, della lingua e della scienza italiane all'estero e
per il potenziamento delle necessarie attrezzature, anche
informatiche e telematiche, è autorizzata una spesa aggiuntiva
da determinare annualmente, nell'ambito della legge
finanziaria.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Norme di rinvio).
1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla
presente legge si applicano, per gli Istituti ed il personale
dipendente, le norme del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
se compatibili con la natura e le finalità degli Istituti
stessi.
2. E' abrogata la legge 22 dicembre 1990, n. 401, fermi
restando gli stanziamenti, relativi alla legge stessa,
iscritti nella legge 28 dicembre 2001, n. 449.
Art. 13.
(Norma transitoria).
1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si trova in servizio presso gli Istituti ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, o dell'articolo 16, comma 1,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è mantenuto in servizio
fino al completamento del biennio relativo all'incarico ad
esso conferito.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
attuazione della presente legge, da adottare con decreto del
Ministro degli affari esteri entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Ministero degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.