XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2867
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Direzione generale del Corpo
di polizia penitenziaria).
1. Nell'ambito del Ministero della giustizia Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria è istituita la Direzione
generale del Corpo di polizia penitenziaria cui è preposto un
dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria, con
funzioni di vice-capo del Corpo medesimo.
Art. 2.
(Nomina a dirigente generale
del Corpo di polizia penitenziaria).
1. Il dirigente generale del Corpo di polizia
penitenziaria di cui all'articolo 1 è nominato tra i dirigenti
superiori del Corpo secondo le modalità e i criteri previsti
dalla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, e
fino all'istituzione di un ruolo dei dirigenti generali del
Corpo di polizia penitenziaria, alla Direzione di cui
all'articolo 1 può essere preposto un dirigente generale
dell'Amministrazione penitenziaria.
Art. 3.
(Competenze - Delega al Governo).
1. Alla Direzione generale di cui all'articolo 1 della
presente legge è affidata la competenza su tutte le materie
concernenti il Corpo di polizia penitenziaria nonché
l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle
dotazioni di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi diretti a garantire, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) l'inserimento armonico della Direzione generale
del Corpo di polizia penitenziaria in seno al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria raccordandone le competenze
con quelle degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento stesso;
b) l'articolazione della Direzione generale del
Corpo di polizia penitenziaria in uffici di livello
dirigenziale non generale cui attribuire, secondo criteri di
omogeneità, le attività relative al personale di cui
all'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in
materia di assunzione, gestione amministrativa, disciplina,
formazione ed aggiornamento; l'organizzazione dei servizi
istituzionali all'interno delle articolazioni dipartimentali,
centrali e periferiche; la gestione delle risorse strumentali
e finanziarie attribuite al Corpo di polizia penitenziaria per
l'assolvimento dei compiti istituzionali;
c) l'istituzione dei servizi di vigilanza e
controllo connessi all'esecuzione penale esterna, adeguandoli
alle corrispondenti esigenze di rieducazione e
risocializzazione dei condannati;
d) la predisposizione di criteri per la
rilevazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, sulla base delle effettive esigenze
operative di ogni singolo contesto penitenziario;
e) la predisposizione di criteri, requisiti e
modalità per l'opzione del personale direttivo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria nel
corrispondente ruolo del Corpo di polizia penitenziaria e la
conseguente immissione in organico dei medesimi.
Art. 4.
(Ruoli del personale e doveri
di subordinazione).
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo dei dirigenti generali;
b) ruolo direttivo ordinario;
c) ruolo direttivo speciale;
d) ruolo degli ispettori;
e) ruolo dei sovrintendenti;
f) ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro della giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato alla giustizia
quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in
materia penitenziaria;
c) del capo della polizia penitenziaria - capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del vice capo della polizia penitenziaria;
e) del comandante del reparto.
3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti
dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nei casi e
modi previsti dalla legge.
Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finanziarie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il personale del Corpo di polizia penitenziaria
impiegato in compiti diversi da quelli previsti dall'articolo
5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere assegnato
a servizi d'istituto.
2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio
finanziario in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge per le Direzioni generali del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria sono destinati, nei limiti
delle attività devolute, alla Direzione generale del Corpo di
polizia penitenziaria di cui all'articolo 1.