XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2863
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Stampa delle pubblicazioni esplicative e
approvvigionamento dei profilattici).
1. Al fine di prevenire l'AIDS e le altre malattie a
trasmissione sessuale i dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali, di intesa con gli assessorati
competenti per i servizi sociali e con le organizzazioni di
volontariato e del privato sociale provvedono a redigere il
materiale informativo sulle forme di prevenzione di tali
malattie e ad acquistare i profilattici da distribuire nei
luoghi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
Art. 2.
(Modalità di distribuzione).
1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio
decreto, a fissare i livelli qualitativi minimi dei
profilattici e le modalità di distribuzione degli stessi, e
con cadenza annuale indice i bandi di concorso per la
fornitura, a livello nazionale, dei profilattici e dei
macchinari necessari allo loro distribuzione provvedendo,
entro i tre mesi successivi all'indizione del bando, a fornire
adeguate informazioni alle parti interessate sull'elenco delle
aziende e dei materiali selezionati.
2. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le
modalità per la posa delle macchine distributrici di
profilattici a prezzo agevolato o gratuito nelle scuole
secondarie superiori e nelle università nonché per la
diffusione delle pubblicazioni esplicative.
3. Il Ministro della salute, sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
stabilisce le modalità per la posa delle macchine
distributrici di profilattici a prezzo agevolato presso gli
esercizi pubblici di somministrazione di cibi o bevande, i
locali pubblici da ballo e in ogni altro locale di
intrattenimento nonché per la diffusione delle pubblicazioni
esplicative.
Art. 3.
(Agevolazioni economiche per l'acquisto delle macchine
distributrici e dei profilattici e per la stampa delle
pubblicazioni esplicative).
1. Il Ministro della salute provvede, con il decreto di
cui all'articolo 2, a stabilire le agevolazioni economiche per
la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto
delle macchine distributrici e dei profilattici e per la
stampa delle pubblicazioni esplicative.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Installazione delle macchine
distributrici).
1. Gli istituti scolastici di istruzione superiore e
universitari nonché gli esercizi e i locali di cui
all'articolo 2, comma 3, provvedono all'installazione delle
macchine distributrici di profilattici entro tre mesi dalla
informativa del Ministro della salute di cui al citato
articolo 2, comma 1, oppure entro tre mesi dall'inizio della
loro attività.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.