XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2847
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa provvedono a disciplinare con propria legge la
raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi
freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e
dei criteri stabiliti dalla presente legge.
2. Sono fatte salve le competenze che nella suddetta
materia hanno le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di
carattere generale concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al
relativo regolamento di esecuzione.
Art. 2.
1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono
appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo
vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
a) Tuber magnatum Pico, tartufo bianco
pregiato;
b) Tuber melanosporum Vitt., tartufo nero
pregiato;
c) Tuber macrosporum Vitt., tartufo nero
liscio;
d) Tuber aestivum Vitt., tartufo d'estate o
scorzone;
e) Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum,
tartufo uncinato;
f) Tuber brumale Vitt., tartufo nero d'inverno o
trifola nera;
g) Tuber brumale Vitt., forma moschatum,
tartufo moscato;
h) Tuber borchii Vitt., bianchetto o marzuolo;
i) Tuber mesentericum Vitt., tartufo nero
ordinario.
2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle
specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato
1 annesso alla presente legge.
3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere
fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate
nell'allegato 1 annesso alla presente legge e, in caso di
dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore
eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di
Sant'Angelo in Vado della regione Marche, o del centro per lo
studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale
delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle
facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali
delle università o di altre strutture specializzate
individuate dalle singole regioni mediante rilascio di
certificazione scritta.
Art. 3.
1. La ricerca dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati.
2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle
tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le
conducono; tale diritto di proprietà si estende a tutti i
tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano
apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
3. Le tabelle di cui al comma 2 devono essere poste ad
almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del
terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto
di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il
precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben
visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".
4. Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo,
rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie
controllate o coltivate i cui estremi devono essere riportati
sulla tabella recante la scritta "Raccolta di tartufi
riservata".
5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie
naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di
un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece
per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.
6. Le attestazioni regionali di riconoscimento delle
tartufaie controllate, non possono essere rilasciate oltre un
limite massimo percentuale di superficie produttiva pari al 10
per cento del territorio a produzione tartufigena da
individuare su base provinciale.
7. Ai fini del rilascio delle attestazioni di
riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui
al presente articolo, deve essere presentata, oltre a quanto
previsto dalle leggi regionali di recepimento, anche la
seguente documentazione:
a) attestato dell'impresa vivaistica fornitrice
dal quale risulti che le piante da destinare all'impianto sono
state preventivamente micorizzate con la specie di tartufo
indicata;
b) attestato di controllo delle piante
preventivamente micorizzate da mettere a dimora rilasciato da
una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, dal
quale risulti un sufficiente grado di micorizzazione con la
specie di tartufo indicata.
8. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 le regioni individuano criteri, modalità ed idonea
metodologia di controllo delle piante tartufigene.
9. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli
articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Art. 4.
1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che
a qualsiasi titolo le conducono, come dimostrato da apposita
documentazione contributiva e fiscale, possono costituire
consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la
commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie,
nei limiti territoriali di cui al comma 6 dell'articolo 3 per
quanto attiene le tartufaie controllate.
2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione
può essere limitata alla periferia del comprensorio
consorziato.
3. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui
previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia
nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono
sottoposte a tassa di registro.
Art. 5.
1. La cessione di tartufi freschi effettuata da
raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi
della legislazione vigente in materia, non rientra nel campo
di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. I cessionari, se acquistano i
beni nell'esercizio di imprese, devono emettere autofattura,
con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve
essere consegnata al raccoglitore.
2. I raccoglitori i cui ricavi annui non superino
l'ammontare di 5.000 euro non sono soggetti agli obblighi
contabili, e come tali non sono tassabili ai fini delle
imposte dirette.
3. I raccoglitori i cui ricavi annui superino il reddito
derivante dall'attività di raccolta e cessioni di cui al comma
1, così come quantificato al comma 2, determinano il reddito
imponibile applicando il coefficiente di redditività del 15
per cento per la parte eccedente i 5.000 euro.
Art. 6.
1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore
deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua
idoneità.
2. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già
muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le regioni sono tenute ad emanare norme in merito al
rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di apposito
tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la
ricerca e la raccolta del tartufo.
4. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e
la fotografia.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore
ai quattordici anni.
6. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero
territorio nazionale.
7. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere
effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo,
con apposito attrezzo quali vanghetto o zappetta, la cui lama
non deve superare in larghezza centimetri 6, deve essere
limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
8. Ogni raccoglitore non può utilizzare più di due cani
durante la ricerca.
9. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno nel periodo
di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la non riempitura delle buche aperte per la
raccolta;
d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le
ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima
dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione
ad usanze locali.
Art. 7.
1. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la
valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
2. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle
modalità di raccolta e per la vigilanza.
3. La raccolta è consentita normalmente nei periodi
sottoindicati:
a) Tuber magnatum, dal 1^ ottobre al 31
dicembre;
b) Tuber melanosporum, dal 15 dicembre al 15
marzo;
c) Tuber macrosporum, dal 1^ settembre al 31
dicembre;
d) Tuber aestivum, dal 1^ luglio al 30
novembre;
e) Tuber aestivum forma uncinatum, dal 1^
ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale, dal 1^ gennaio al 15
marzo;
g) Tuber brumale forma moschatum, dal 1^
novembre al 15 marzo;
h) Tuber borchii, dal 15 gennaio al 30
aprile;
i) Tuber mesentericum, dal 1^ settembre al 31
gennaio.
4. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza,
a variare il calendario di raccolta, sentito il parere dei
centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2, comma
3.
5. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie
specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita
la raccolta.
Art. 8.
1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al
consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben
maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi
interi devono essere tenuti separati da quelli spezzati.
2. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere
venduti separatamente, senza terra e materie estranee,
distinti per specie e varietà.
3. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di
dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume"
quelle di dimensioni inferiore.
4. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume,
esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su
apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di
ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale
riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta.
La delimitazione della zona deve essere stabilita con
provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le
amministrazioni provinciali.
Art. 9.
1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la
successiva vendita, può essere effettuata:
a) dalle ditte iscritte alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle
industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per
le specie indicate nell'allegato 2 annesso alla presente
legge;
b) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
c) da cooperative di conservazione e
commercializzazione del tartufo.
Art. 10.
1. I tartufi conservati sono posti in vendita in
recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recanti
il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha
sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in
italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed
attenendosi alla specificazione contenuta nel comma 4
dell'articolo 8, la classifica e il peso netto in grammi dei
tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i
tartufi sono stati liberati dalla scorza.
Art. 11.
1. I tartufi conservati sono classificati come
nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
Art. 12.
1. I tartufi conservati sono confezionati con l'aggiunta
di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa
l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve
essere denunciata nell'etichetta, e devono essere sottoposti a
sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo
necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego
di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle
citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione,
deve essere indicato sull'etichetta con termini appropriati e
comprensibili.
2. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti e
di prodotti di sintesi.
Art. 13.
1. Il peso netto indicato nella confezione deve
corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una
tolleranza massima del 5 per cento.
Art. 14.
1. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le
seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di
colore scuro nei Tuber melanosporum e brumale e
giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivum,
mesentericum;
b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico
della specie;
c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di
altre materie estranee;
d) esatta corrispondenza con la specie e
classifica indicata nell'etichetta.
Art. 15.
1. E' vietato porre in commercio tartufi conservati in
recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben
puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo
2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate
nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata
nell'allegato 2, annesso alla presente legge.
Art. 16.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata agli agenti dei Corpo forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente
legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia
locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie
designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che
abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la
salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti
determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, e prestare giuramento davanti
al prefetto.
Art. 17.
1. Per le violazioni della presente legge è ammesso il
pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di
una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo
della sanzione prevista, entro due mesi dalla contestazione
personale o, se questa non vi sia stata, dalla
notificazione.
2. L'oblazione di cui al comma 1 è esclusa nei casi in cui
non è consentita dalle norme penali.
3. Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni
della presente legge, istituiscono apposito capitolo di
bilancio.
Art. 18.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari
per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da
quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una
tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo
3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio
dell'abilitazione di cui all'articolo 6. Il versamento è
effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria della regione. La tassa di
concessione di cui al periodo precedente non si applica ai
raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque
da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi
dell'articolo 4, esercitano la raccolta sui fondi di altri
appartenenti al medesimo consorzio.
Art. 19.
1. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo
restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per
i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano
gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con
sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La legge regionale determina misure e modalità delle
sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle
seguenti violazioni:
a) la raccolta in periodo di divieto o senza
ausilio dei cani addestrati o senza attrezzo idoneo o senza il
tesserino prescritto;
b) la lavorazione andante del terreno e l'apertura
di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima
estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque
buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola
d'arte;
c) la raccolta nelle aree rimboschite per un
periodo di anni quindici;
d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi
senza l'osservanza delle norme prescritte;
e) la raccolta di tartufi immaturi;
f) la raccolta dei tartufi nelle ore notturne,
fatte salve le diverse disposizioni regionali;
g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal
periodo di raccolta;
h) la messa in commercio di tartufi conservati
senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto
non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del
codice penale;
i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai
sensi degli articoli 3 e 4.
3. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice
penale, copia del verbale è trasmessa dall'amministrazione
provinciale al tribunale competente per territorio.
Art. 20.
1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, devono adeguare la propria
legislazione in materia.
Art. 21.
1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive
modificazioni, è abrogata.
Art. 22.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, modifica l'allegato 2 annesso
alla presente legge al fine di inserire tra le specie e i
caratteri essenziali, i seguenti tartufi conservati:
a) Tuber macrosporum Vitt.;
b) Tuber aestivum forma uncinatum;
c) Tuber borchii Vitt.
ALLEGATO 1
(v. art. 2)
CARATTERISTICHE BOTANICHE E ORGANOLETTICHE
DELLE SPECIE COMMERCIABILI
1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo
bianco pregiato (o anche tartufo bianco d'Alba e tartufo
bianco d'Acqualagna).
Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore
chiaro o verdicchio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola
più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature
chiare e fini e numerose che scompaiono con la cottura.
Ha spore ellittiche o arrotondate, largamente articolate
o alveolate, riunite fino a quattro negli aschi.
Emana un forte profumo gradevole, vagamente agliaceo.
Matura da ottobre a fine dicembre.
2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente
tartufo nero pregiato (o anche tartufo nero di Norcia o di
Spoleto).
Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute,
poligonali, e gleba o polpa neroviolacea a maturazione, con
venature bianche tini che divengono un po' rosseggianti
all'aria e nere con la cottura.
Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, acuiate non
alveolare, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche
solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole.
Matura da metà dicembre a metà marzo.
3) Tuber macrosporun Vitt., detto volgarmente
tartufo nero liscio.
Ha peridio o scorza quasi liscia con verruche depresse,
di colore bruno rossastro e gleba bruna tendente al purpureo
con venature larghe numerose e chiare brunescenti all'aria.
Ha spore ellittiche, grandi, irregolarmente reticolate e
alveolate, riunite in aschi peduncolati in numero di 1-3.
Emana un gradevole profumo agliaceo piuttosto forte.
Matura da agosto a dicembre.
4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo
d'estate o scorzone.
Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore
nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal
giallastro al bronzeo, con venature chiare e numerose,
arborescenti, che scompaiono nella cottura.
Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure,
riunite in numero da 1 a 6 per asco presso a poco sferico.
Emana un profumo aromatico, vagamente sulfureo.
Matura da luglio a dicembre.
5) Tuber aestivum Vitt., forma uncinatum,
detto volgarmente tartufo uncinato.
Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, e gleba o
polpa di color marrone con venature chiare e numerose.
Ha spore ellittiche, ampiamente alveolate riunite in asco
in numero fino a sei, spesso munite di papille lunghe e
ricurve.
Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a dicembre.
6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo
nero d'inverno o trifola nera.
Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a
maturazione, con verruche piramidate e gleba o polpa
grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben
marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa
un colore cioccolata più o meno scuro.
Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate non
alveolate, riunite in aschi in numero di 4-6 e talvolta anche
meno, più piccole di quelle dei Tuber melanosporum e
meno scure.
Emana profumo grato, forte.
Matura da dicembre a tutto marzo.
7) Tuber brumale Vitt., forma moschatum,
detto volgarmente tartufo moscato.
Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse
e gleba o polpa nocciola con larghe vene bianche; è di
grossezza mai superiore ad un uovo.
Ha spore aculeate non alveolate, riunite in aschi in
numero fino a sei.
Emana un forte odore, di muschio, ed ha sapore
piccante.
Matura da novembre a marzo.
8) Tuber borchii Vitt., detto volgarmente
bianchetto o marzuolo.
Ha peridio o scorza liscia di colore biancastro tendente
al fulvo e gleba o polpa chiara tendente al fulvo fino al
violaceo-bruno con venature numerose e ramose.
Ha spore leggermente ellittiche regolarmente alveolare o
reticolate a piccole maglie riunite in aschi fino a 4.
Emana un profumo lievemente agliaceo.
Matura da metà gennaio a metà aprile.
9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente
tartufo ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli).
Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del
tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o
grigio-bruno con vene chiare labirintiformi che scompaiono con
la cottura.
Ha spore ellittiche grosse imperfettamente alveolate
riunite in un 1-3 per asco.
Emana un profumo forte, che ricorda sgradevolmente
l'acido fenico.
Matura da settembre a febbraio.
ALLEGATO 2
(v. art. 9)
CLASSIFICAZIONE DEI TARTUFI CONSERVATI
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