XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2842
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2275-bis del codice civile è
inserito il seguente:
"Art. 2275-ter (Credito in caso di scioglimento dai
contratti preliminari per intervenuto fallimento
dell'alienante). Il promissario acquirente persona fisica,
che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a
casa di abitazione per sé o per i propri familiari conviventi,
qualora abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal vincolo
contrattuale ai sensi dell'articolo 72, quinto comma del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ha
privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per
l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato
con sentenza definitiva.
Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia
acquistato un bene immobile da adibire a casa di abitazione,
per sé o per i propri familiari conviventi, per l'intero
credito conseguente alla pronuncia, nei suoi confronti, di
sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita
purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento, rimanendo in tutti i casi il contratto preliminare
non soggetto a revocatoria fallimentare.
Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto
preliminare non è stato trascritto o se la data della sua
sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di
un inizio di adempimento da parte del promissario acquirente
delle obbligazioni in esso contenute.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
confronti del fallito, se questi è persona fisica ovvero, nel
caso di fallimento di persona giuridica nei confronti dei
soci, degli amministratori e dei sindaci oltre che dei
relativi affini e parenti sino al terzo grado.
Il privilegio speciale riconosciuto al credito del
promissario acquirente prevale sulle ipoteche iscritte
sull'immobile oggetto del preliminare di compravendita anche
se iscritte precedentemente alla stipula del preliminare
stesso".
Art. 2.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 39, il comma 6, è sostituito dai
seguenti:
"6. In caso di edificio o complesso condominiale, il
debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte
dello stesso hanno diritto alla suddivisione del finanziamento
in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a
garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la
suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione
presa.
6-bis. La richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote e il conseguente frazionamento
dell'ipoteca a garanzia, ovvero la richiesta di sostituzione
del debitore principale ipotecario inadempiente, devono essere
motivati alla banca per iscritto con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e la banca deve provvedere entro il
successivo temine di sessanta giorni, comunicando al
richiedente e alle ulteriori persone interessate di cui essa
abbia conoscenza la propria proposta di suddivisione e di
corrispondente frazionamento. La banca è tenuta a fornire gli
elementi di calcolo in forza dei quali ha provveduto sulla
richiesta. La proposta si intende senz'altro accettata, a meno
che il richiedente o altra persona interessata non comunichi
per iscritto, nel successivo termine di trenta giorni, le
proprie eventuali osservazioni anche con riferimento alla
corrispondenza proporzionale tra l'effettivo valore delle
singole unità immobiliari e le singole quote risultanti dalla
suddivisione del finanziamento. Se la banca accoglie le
osservazioni, provvede senz'altro alla suddivisione e al
frazionamento. Nel caso contrario ne dà immediato e motivato
avviso al richiedente e alle altre persone interessate. Nel
caso in cui la banca non provveda a seguito della richiesta,
ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del
finanziamento in quote e del correlativo frazionamento
dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di controversia,
provvede ai relativi incombenti il presidente del tribunale in
cui è situato l'immobile, su richiesta della parte che ne ha
interesse. Il presidente provvede con decreto alla
suddivisione del finanziamento in quote e al correlativo
frazionamento dell'ipoteca a garanzia, stabilendo a carico di
quale parte sia posto il costo del procedimento, previa
verifica puntuale, a mezzo di perizia giudiziale estimativa
immobiliare, che accerti l'esatto rapporto tra il valore reale
dell'immobile offerto in garanzia e il relativo valore
cauzionale dell'iscrizione ipotecaria. In ogni ipotesi di non
corrispondenza, per eccesso, del valore cauzionale rispetto al
valore reale dell'immobile, il presidente del tribunale ordina
con decreto la riduzione automatica delle somme per le quali è
stata presa l'iscrizione ipotecaria al valore risultante dalla
perizia giudiziale estimativa dell'immobile.
6-ter. Il procedimento esecutivo previsto
dall'articolo 41 non può essere promosso, ed è sospeso ove sia
già iniziato, fino a quando la banca non abbia provveduto
sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata a
norma del comma 6-bis, ovvero fino a quando non risulti
emesso il decreto di cui al medesimo comma 6-bis. Nel
caso in cui la banca non provveda sulla richiesta ovvero nel
caso in cui la suddivisione del finanziamento in quote abbia
luogo successivamente al termine di trenta giorni previsto dal
citato comma 6-bis con accoglimento delle osservazioni
svolte dal debitore o da altra parte interessata, gli
interessi contrattualmente pattuiti o comunque dovuti sulle
somme mutuate sono dovuti a partire dal novantesimo giorno
successivo alla richiesta di cui al medesimo comma 6-bis
e sino al giorno in cui la suddivisione ha luogo";
b) all'articolo 41, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"6-bis. Nel caso di fallimento, il promissario
acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare,
senza autorizzazione del giudice delegato, nel contratto di
finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di
versare alla banca le rate scadute, gli accessori e in spese
relative all'unità immobiliare promessagli in vendita. La
dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento deve
essere notificata al curatore fallimentare e all'istituto
bancario, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta
giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza dichiarativa di
fallimento della parte promettente venditrice. Il promissario
acquirente, se ciò non è prima avvenuto, può contestualmente
richiedere, a norma dell'articolo 39 e nelle forme ivi
previste, che la banca provveda dalla suddivisione del
finanziamento in quote e al frazionamento dell'ipoteca a
garanzia in proporzione all'affettivo valore della singola
unità immobiliare. Il diritto al frazionamento è esercitato
esclusivamente per la quota di cui il promissorio acquirente
si è fatto carico, con la dichiarazione di accollo, nel
preliminare di vendita".
Art. 3.
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
"Art 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie).
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei
due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, in cui,
al momento della relativa conclusione, le prestazioni eseguite
o le obbligazioni assunte dal fallito erano notevolmente
superiori a ciò che a lui era stato dato o promesso;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nei due anni antecedenti la
dichiarazione di fallimento;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie,
costituiti nei due anni antecedenti la dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche
giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno dichiarazione
di fallimento per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i
pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per
debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno
antecedente la dichiarazione di fallimento.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se
l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati
a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione
finanziaria limitatamente a tali operazioni e agli istituti di
credito fondiario. Sono fatte salve le disposizioni delle
leggi speciali";
b) il quinto comma dell'articolo 72 è
sostituito dai seguenti:
"Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare
di vendita, in caso di fallimento del promittente venditore,
se il preliminare è stato trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile o, in difetto di
trascrizione, la data della sua sottoscrizione risulti in modo
certo almeno per effetto di un principio di adempimento da
parte del promissario acquirente in epoca antecedente la
dichiarazione di fallimento, la facoltà di scelta fra
l'esecuzione o lo scioglimento del contratto spetta al
promissario acquirente.
In caso di scioglimento, il promissario acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo, ivi
compreso il credito per risarcimento del danno che gli sia
stato liquidato con sentenza definitiva, e gode del privilegio
di cui all'articolo 2775-ter del codice civile.
Qualora il promissario acquirente scelga l'esecuzione del
contratto, il curatore è tenuto a trasferire, mediante
stipulazione del contratto definitivo di vendita, il bene
immobile nella sua consistenza alla data di dichiarazione del
fallimento, previa eventuale proporzionale riduzione del
prezzo indicato nel preliminare. L'eventuale credito che
residui a favore del promissario acquirente può essere fatto
valere nel passivo del fallimento con il privilegio di cui
all'articolo 277-ter del codice civile";
c) il terzo comma dell'articolo 216 è
sostituito dal seguente:
"E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo
scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".
Art. 4.
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano alle
procedure non ancora concluse con l'aggiudicazione
dell'immobile oggetto di esecuzione alla data di entrata in
vigore della medesima.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.