XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2842




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 2275-bis del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2275-ter (Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto fallimento dell'alienante). Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a casa di abitazione per sé o per i propri familiari conviventi, qualora abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale ai sensi dell'articolo 72, quinto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.
        Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a casa di abitazione, per sé o per i propri familiari conviventi, per l'intero credito conseguente alla pronuncia, nei suoi confronti, di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo in tutti i casi il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.
        Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è stato trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un inizio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.
        Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è persona fisica ovvero, nel caso di fallimento di persona giuridica nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado.
        Il privilegio speciale riconosciuto al credito del promissario acquirente prevale sulle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto del preliminare di compravendita anche se iscritte precedentemente alla stipula del preliminare stesso".


Art. 2.

        1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 39, il comma 6, è sostituito dai seguenti:

        "6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte dello stesso hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.

            6-bis. La richiesta di suddivisione del finanziamento in quote e il conseguente frazionamento dell'ipoteca a garanzia, ovvero la richiesta di sostituzione del debitore principale ipotecario inadempiente, devono essere motivati alla banca per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la banca deve provvedere entro il successivo temine di sessanta giorni, comunicando al richiedente e alle ulteriori persone interessate di cui essa abbia conoscenza la propria proposta di suddivisione e di corrispondente frazionamento. La banca è tenuta a fornire gli elementi di calcolo in forza dei quali ha provveduto sulla richiesta. La proposta si intende senz'altro accettata, a meno che il richiedente o altra persona interessata non comunichi per iscritto, nel successivo termine di trenta giorni, le proprie eventuali osservazioni anche con riferimento alla corrispondenza proporzionale tra l'effettivo valore delle singole unità immobiliari e le singole quote risultanti dalla suddivisione del finanziamento. Se la banca accoglie le osservazioni, provvede senz'altro alla suddivisione e al frazionamento. Nel caso contrario ne dà immediato e motivato avviso al richiedente e alle altre persone interessate. Nel caso in cui la banca non provveda a seguito della richiesta, ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del finanziamento in quote e del correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di controversia, provvede ai relativi incombenti il presidente del tribunale in cui è situato l'immobile, su richiesta della parte che ne ha interesse. Il presidente provvede con decreto alla suddivisione del finanziamento in quote e al correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia, stabilendo a carico di quale parte sia posto il costo del procedimento, previa verifica puntuale, a mezzo di perizia giudiziale estimativa immobiliare, che accerti l'esatto rapporto tra il valore reale dell'immobile offerto in garanzia e il relativo valore cauzionale dell'iscrizione ipotecaria. In ogni ipotesi di non corrispondenza, per eccesso, del valore cauzionale rispetto al valore reale dell'immobile, il presidente del tribunale ordina con decreto la riduzione automatica delle somme per le quali è stata presa l'iscrizione ipotecaria al valore risultante dalla perizia giudiziale estimativa dell'immobile.

            6-ter. Il procedimento esecutivo previsto dall'articolo 41 non può essere promosso, ed è sospeso ove sia già iniziato, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata a norma del comma 6-bis, ovvero fino a quando non risulti emesso il decreto di cui al medesimo comma 6-bis. Nel caso in cui la banca non provveda sulla richiesta ovvero nel caso in cui la suddivisione del finanziamento in quote abbia luogo successivamente al termine di trenta giorni previsto dal citato comma 6-bis con accoglimento delle osservazioni svolte dal debitore o da altra parte interessata, gli interessi contrattualmente pattuiti o comunque dovuti sulle somme mutuate sono dovuti a partire dal novantesimo giorno successivo alla richiesta di cui al medesimo comma 6-bis e sino al giorno in cui la suddivisione ha luogo";

            b) all'articolo 41, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "6-bis. Nel caso di fallimento, il promissario acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice delegato, nel contratto di finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di versare alla banca le rate scadute, gli accessori e in spese relative all'unità immobiliare promessagli in vendita. La dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento deve essere notificata al curatore fallimentare e all'istituto bancario, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento della parte promettente venditrice. Il promissario acquirente, se ciò non è prima avvenuto, può contestualmente richiedere, a norma dell'articolo 39 e nelle forme ivi previste, che la banca provveda dalla suddivisione del finanziamento in quote e al frazionamento dell'ipoteca a garanzia in proporzione all'affettivo valore della singola unità immobiliare. Il diritto al frazionamento è esercitato esclusivamente per la quota di cui il promissorio acquirente si è fatto carico, con la dichiarazione di accollo, nel preliminare di vendita".


Art. 3.

        1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

                a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

        "Art 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie). 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

                a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, in cui, al momento della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito erano notevolmente superiori a ciò che a lui era stato dato o promesso;

            b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento;

            c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie, costituiti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

                d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

            2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
            3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
        4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione finanziaria limitatamente a tali operazioni e agli istituti di credito fondiario. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali";

                b) il quinto comma dell'articolo 72 è sostituito dai seguenti:

                "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita, in caso di fallimento del promittente venditore, se il preliminare è stato trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile o, in difetto di trascrizione, la data della sua sottoscrizione risulti in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento, la facoltà di scelta fra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto spetta al promissario acquirente.
        In caso di scioglimento, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, ivi compreso il credito per risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-ter del codice civile.
        Qualora il promissario acquirente scelga l'esecuzione del contratto, il curatore è tenuto a trasferire, mediante stipulazione del contratto definitivo di vendita, il bene immobile nella sua consistenza alla data di dichiarazione del fallimento, previa eventuale proporzionale riduzione del prezzo indicato nel preliminare. L'eventuale credito che residui a favore del promissario acquirente può essere fatto valere nel passivo del fallimento con il privilegio di cui all'articolo 277-ter del codice civile";

                c) il terzo comma dell'articolo 216 è sostituito dal seguente:

                "E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".


Art. 4.

        1. Le norme di cui alla presente legge si applicano alle procedure non ancora concluse con l'aggiudicazione dell'immobile oggetto di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione