XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2841




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata "Carta".


Art. 2.

        1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e le minoranze giā tutelate dagli statuti e dalle relative norme di attuazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, piena ed intera esecuzione č data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
        2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione nazionale e regionale in materia di lingue regionali o minoritarie č uniformata ai princėpi della Carta.


Art. 3.

        1. La competenza relativa all'attuazione della Carta č attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, di intesa con gli altri Ministeri interessati e con la Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 2, cui spetta la vigilanza in ambito nazionale sul rispetto dei princėpi della Carta e della legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e trasmette apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle singole minoranze interessate o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. E' istituita la Consulta Stato-minoranze linguistiche, composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma in cui risiede una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra chi abbia nel proprio territorio una minoranza linguistica, e da sottosegretari di Stato delegati, nel numero massimo di sei, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra gli appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate.
        3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 2 č periodicamente convocata, almeno due volte l'anno, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        4. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in cui si trovino minoranze costituzionalmente garantite, sulla base degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione e di altri accordi internazionali.
        5. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al comma 2 si fa fronte mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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