XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2841
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare la Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito
denominata "Carta".
Art. 2.
1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche
di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e le minoranze giā
tutelate dagli statuti e dalle relative norme di attuazione
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, piena ed intera esecuzione č data alla
Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformitā a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta
stessa.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la
legislazione nazionale e regionale in materia di lingue
regionali o minoritarie č uniformata ai princėpi della
Carta.
Art. 3.
1. La competenza relativa all'attuazione della Carta č
attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, di intesa con gli altri
Ministeri interessati e con la Consulta Stato-minoranze
linguistiche di cui al comma 2, cui spetta la vigilanza in
ambito nazionale sul rispetto dei princėpi della Carta e della
legislazione nazionale in materia. La Consulta propone al
Governo il rapporto di cui all'articolo 15 della Carta e
trasmette apposite relazioni annuali da inviare al Parlamento
e ai consigli regionali delle zone di appartenenza delle
singole minoranze interessate o delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. E' istituita la Consulta Stato-minoranze linguistiche,
composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna
regione o provincia autonoma in cui risiede una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre
1999, n. 482, da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani e da due rappresentanti
dell'Unione delle province d'Italia, scelti fra chi abbia nel
proprio territorio una minoranza linguistica, e da
sottosegretari di Stato delegati, nel numero massimo di sei,
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, fra gli
appartenenti alle amministrazioni maggiormente interessate.
3. La Consulta Stato-minoranze linguistiche di cui al
comma 2 č periodicamente convocata, almeno due volte l'anno,
dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, in cui
si trovino minoranze costituzionalmente garantite, sulla base
degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione e di altri accordi internazionali.
5. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento della Consulta Stato-minoranze linguistiche di
cui al comma 2 si fa fronte mediante l'utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 51.645 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.