XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2839
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).
1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare
le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo delle
risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della
vita, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
favorire e a incentivare, in accordo con la politica idrica
dell'Unione europea, l'uso razionale dell'acqua, il
contenimento dei consumi di acqua nella produzione e
nell'utilizzo dei manufatti, nonché la riduzione dei consumi
specifici di acqua per uso civile, nei processi produttivi e
in agricoltura.
2. La politica di uso razionale dell'acqua definisce un
complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio idrico, all'uso appropriato delle risorse idriche e
al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o
distribuiscono acqua.
3. L'utilizzazione delle risorse idriche è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative
sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti
ai fini dell'applicazione della legislazione vigente in
materia di opere pubbliche.
Art. 2.
(Coordinamento degli interventi).
1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui
all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro
delle attività produttive, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emana, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e successivamente con
cadenza almeno triennale, apposite direttive recanti norme per
l'impiego coordinato degli strumenti pubblici di intervento e
di incentivazione della promozione, della ricerca e dello
sviluppo tecnologico nei settori della distribuzione e
dell'utilizzo dell'acqua e del contenimento dei consumi
idrici.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti il Ministro delle attività produttive, il
Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro
dell'economia e delle finanze, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, un decreto
recante disposizioni per la determinazione dei canoni per le
concessioni di derivazione di acque pubbliche.
3. I canoni di cui agli articoli 35 e 36 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettici,
di cui al regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni, sono triplicati.
Art. 3.
(Accordo di programma).
1. Per lo sviluppo delle attività aventi le finalità di
cui all'articolo 1, il Ministro delle attività produttive, di
intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, provvede a stipulare con l'Istituto di ricerca
sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) un accordo di programma, con validità triennale, nel
quale sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le
previsioni di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per
cento degli stanziamenti di cui all'articolo 26.
Art. 4.
(Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emanato di concerto con il Ministro
delle attività produttive, sentiti il CNR, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme
che definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le
tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché
per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti, allo scopo di
consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo
1. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura,
ogni due anni.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in relazione alle finalità di cui
all'articolo 1, emana, con proprio decreto, la normativa
tecnica al cui rispetto sono condizionati il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di
finanziamenti e di contributi per la realizzazione di opere
pubbliche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
delle attività produttive, sentiti il CNR, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme
per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo e
zootecnico, allo scopo di consentire la realizzazione delle
finalità di cui all'articolo 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, sentiti il CNR, gli enti gestori degli
acquedotti, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché le associazioni di categoria interessate e le
associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso
razionale delle risorse idriche, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi idrici, riguardanti, in particolare,
la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti idrici, nonché la determinazione
delle zone di crisi idrica, la rete di distribuzione e
l'adeguamento delle infrastrutture di distribuzione.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti i Ministri interessati, sono emanate norme
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi idrici,
prevedendo, ove ne ricorrano i presupposti, la loro efficacia
per periodi limitati.
Art. 5.
(Piani regionali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con il CNR, individuano i bacini che
in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle
esigenze di utenza e alla disponibilità di risorse idriche,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità
degli interventi finalizzati all'uso razionale dell'acqua.
2. Di intesa con gli enti locali e con le loro aziende
inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con
il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispongono, rispettivamente, un piano
regionale e provinciale relativo al risparmio idrico.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio idrico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini idrici
territoriali;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie da
destinare agli interventi di risparmio idrico;
d) la destinazione delle risorse finanziarie,
secondo un ordine di priorità relativo alla quantità
percentuale ed assoluta di acqua risparmiata, per gli
interventi di risparmio idrico;
e) la formulazione di obiettivi secondo priorità
di intervento.
4. In caso di inadempienza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1,
2 e 3 nei termini ivi stabiliti, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, previa diffida, esercita il
potere sostitutivo, provvedendo con proprio decreto, su
proposta del CNR, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, dei comuni con
popolazione superiore a 50 mila abitanti, devono prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo al risparmio
idrico.
Art. 6.
(Contributi in conto capitale per il risparmio idrico
nell'edilizia).
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative
volte a ridurre il consumo specifico di acqua, nonché il
miglioramento dell'efficienza idrica nelle abitazioni adibite
ad uso civile ed a uso industriale, artigianale, commerciale,
turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per
cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno degli
interventi previsti dalla presente legge con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi aventi le finalità di cui al
comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 23 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. La concessione e l'erogazione dei contributi previsti
dagli articoli 6, 8 e 11 sono delegate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti il Ministro delle attività produttive e il
Ministro dell'economia e delle finanze, emana, con proprio
decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di
valutazione delle domande, le procedure e le modalità di
concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di
realizzazione delle singole iniziative, dei consumi d'acqua
preesistenti, dei benefìci idrici attesi, della quantità di
acqua primaria risparmiata per unità di capitale investito,
nonché, per gli interventi di cui all'articolo 6, della
tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei
contributi, dando priorità agli interventi integrati.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una
apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, pervenute entro il
termine di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, entro un mese dalla ricezione delle
richieste stesse, propone al CIPE, che provvede entro il mese
successivo, alla ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi, in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 6, 8 e 11.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono
improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro quattro mesi dalla
ripartizione dei fondi stessi. I fondi residui, per i quali le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
abbiano fornito la documentazione relativa agli atti di
impegno entro il mese successivo, sono destinati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
provvedimento, ad ulteriori iniziative inevase da parte delle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base
delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai
sensi del citato comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge
il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda
anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime
finalità sulla base della normativa previgente e non impegnati
entro il termine di quattro mesi di cui al medesimo comma
5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi anche dell'IRSA ai sensi dell'articolo
13, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento
del risparmio idrico, attraverso idonei strumenti di verifica
con metodo a campione o secondo criteri di priorità. In caso
di esito negativo le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e provvedono
all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi
ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui
all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le
somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, per la finalità
di cui alla presente legge, con le modalità di cui al comma
4.
Art. 8.
(Contributi per il contenimento dei consumi idrici nei
settori industriale, artigianale e terziario).
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1
nei settori industriale, artigianale e terziario, possono
essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per
cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o
modificare impianti fissi, sistemi o componenti.
Art. 9.
(Contributi per il contenimento dei
consumi idrici nel settore civile).
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle province ed ai comuni e ai loro consorzi e
associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e
società, possono essere concessi contributi in conto capitale
per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti
esecutivi di impianti civili, industriali o misti di
captazioni, di recupero, di trasporto e di distribuzione,
nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1
e le caratteristiche di cui al comma 2 del presente
articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle attività produttive, nel
limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile
prevista sino ad un massimo di 25.823 euro per gli studi di
fattibilità tecnico-economica e di 154.937 euro per i progetti
esecutivi.
Art. 10.
(Progetti dimostrativi).
1. Alle aziende pubbliche e private e ai loro consorzi,
nonché ai consorzi di imprese e di enti pubblici possono
essere concessi contributi in conto capitale per la
progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali od
organizzativi, ovvero che sviluppino prototipi a basso consumo
specifico, ovvero nuove tecnologie che non abbiano raggiunto
la maturità commerciale o di esercizio. Sono ammessi, altresì,
ai contributi i sistemi finalizzati a migliorare la
potabilizzazione dell'acqua ed il riutilizzo delle acque in
generale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle attivià produttive, su
delibera del CIPE.
Art. 11.
(Incentivi per il risparmio idrico
nel settore agricolo).
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1
nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese
agricole, singole o associate, ai consorzi di imprese
agricole, ovvero alle società che offrono e gestiscono servizi
idrici, che prevedano la partecipazione di aziende
municipalizzate o di altri enti pubblici, contributi in conto
capitale per la realizzazione di impianti con un recupero
idrico di almeno il 30 per cento, nella misura massima del 55
per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per
le cooperative.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle politiche agricole e
forestali, su delibera del CIPE.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli
imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi finalizzati
all'individuazione dei soggetti e degli strumenti per la
realizzazione di interventi di uso razionale delle risorse
idriche.
Art. 12.
(Disposizioni di attuazione).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano emanano norme per l'attuazione della presente
legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di
appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 13.
(Cumulo di contributi e casi di revoca).
1. I contributi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste
dalla legislazione vigente a carico del bilancio dello Stato,
fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può promuovere, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito,
istituti e società finanziari, al fine di facilitare l'accesso
al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai
sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, l'IRSA
effettua verifiche a campione o secondo criteri di priorità
sull'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di
risparmio idrico agevolate ai sensi degli articoli 9 e 10. In
caso di esito negativo delle verifiche, l'IRSA ne dà immediata
comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, che provvede alla revoca parziale o totale dei
contributi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le
modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 14.
(Modalità di concessione e di erogazione
dei contributi).
1. Per i contributi di cui agli articoli 9 e 10 le
modalità di concessione e di erogazione, le prescrizioni
tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e
dei progetti esecutivi, le prescrizioni sulle garanzie di
regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
nonché i criteri per la valutazione delle domande di
finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al
comma 1 del presente articolo, le spese sostenute possono
essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18,
quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge
possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera
garantite da polizze fideiussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti allo scopo autorizzati, con le modalità ed
entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Su richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, i soggetti beneficiari dei contributi di cui
alla presente legge sono tenuti a comunicare i dati idrici
relativi alle proprie strutture ed imprese. I soggetti
beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge,
nominano un responsabile per l'uso razionale delle risorse
idriche che individua le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità
di cui all'articolo 1, assicurando la predisposizione di
bilanci idrici in funzione anche dei parametri economici e
degli usi idrici finali.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il CNR provvede a definire apposite schede
informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa, ai
soggetti ed ai settori di appartenenza.
6. Nell'ambito delle proprie competenze il CNR provvede,
altresì, sulla base di apposite convenzioni con le regioni e
con le province autonome di Trento e di Bolzano, a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalità della presente
legge e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi
di diagnosi idrica.
Art. 15.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al
Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge,
tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di
febbraio del medesimo anno, nonché sugli adempimenti di
rispettiva competenza, con particolare riferimento agli
obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani di
risparmio idrico.
Art. 16.
(Contenimento dei consumi idrici
negli edifici).
1. Negli edifici pubblici e privati, qualunque sia la
destinazione d'uso, ai nuovi impianti, ai lavori, alle opere,
alle modifiche e alle installazioni relativi alla
distribuzione di acqua, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 17 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica ed ambientale.
2. Gli interventi di risparmio idrico di cui al comma 1
del presente articolo in edifici ed in impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
3. Per gli impianti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo idrico degli edifici stessi, sono
valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote
millesimali dei proprietari.
4. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, devono essere progettati e messi in opera
in modo tale da contenere al massimo, in relazione al
progresso della tecnica, i consumi idrici.
Art. 17.
(Relazione tecnica sul rispetto
delle prescrizioni).
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia di
inizio dei lavori relativi alle opere di cui all'articolo 16,
il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che
ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui
al comma 1 non siano state presentate al comune prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 23, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del citato adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere
compilata secondo le modalità stabilite, con proprio decreto,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è
conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche
di cui all'articolo 22.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma
1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione
di tale documentazione in cantiere.
Art. 18.
(Certificazione delle opere e collaudo).
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere
previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Certificazione idrica degli edifici).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il CNR, sono emanate norme
per la certificazione idrica degli edifici. Il decreto
individua, altresì, i soggetti abilitati a rilasciare la
certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato
di collaudo e la certificazione idrica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario di cui al comma 2 può
richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la
certificazione idrica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione idrica ha una
validità di cinque anni a decorrere dall'atto del rilascio.
Art. 20.
(Esercizio e manutenzione
degli impianti).
1. Nell'esercizio degli impianti il proprietario, o un
terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare le
misure necessarie per contenere i consumi di acqua, entro i
limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 21.
(Certificazioni e informazioni
ai consumatori).
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e
le prestazioni idriche dei componenti degli edifici e degli
impianti devono essere certificate secondo le modalità
stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i
componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di
essi gli estremi dell'avvenuta certificazione ai sensi del
medesimo comma.
Art. 22.
(Controlli e verifiche).
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle
disposizioni della presente legge in relazione al progetto
delle opere in corso di realizzazione ovvero entro cinque anni
dalla data della fine dei lavori dichiarata dal
committente.
2. La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata in
qualunque momento, anche su richiesta e a spese del
committente, dall'acquirente dell'immobile, dal conduttore,
ovvero dall'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera,
il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere
terminate, il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il
prefetto al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 23.
Art. 23.
(Sanzioni).
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 516
euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi
dell'articolo 17 e che non osserva le disposizioni di cui
all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono
la certificazione di cui all'articolo 18, ovvero che
rilasciano una certificazione non veritiera, nonché il
progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1
dell'articolo 17 non veritiera, sono puniti in solido con la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento
del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
21 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma non inferiore a 2.582 euro e non
superiore a 10.329 euro, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
6. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza al fine
dell'irrogazione dei provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 14, del tecnico
responsabile per l'uso razionale delle risorse idriche, è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma non inferiore 5.165 euro e non
superiore a 25.823 euro.
Art. 24.
(Provvedimenti di sospensione dei lavori).
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche
necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il
termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione
della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle
opere con spese a carico del proprietario.
Art. 25.
(Irregolarità rilevate dall'acquirente
o dal conduttore).
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile
riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche
non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne
denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena
di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte
del committente o del proprietario.
Art. 26.
(Copertura finanziaria).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è
autorizzata la spesa di 310 milioni di euro per il 2002, di
415 milioni di euro per il 2003 e di 517 milioni di euro per
il 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 1, si
provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto conto degli indirizzi governativi in
materia di politica idrica.
4. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono essere utilizzate negli
anni successivi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche nel conto dei residui.