XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2835




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Etichettatura del latte fresco).

        1. L'utilizzo della parola "fresco" sulle etichette delle confezioni di latte alimentare è unicamente consentita per le tipologie di latte "fresco pastorizzato" e "fresco pastorizzato di alta qualità" di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
        2. Qualora la produzione, la lavorazione ovvero il confezionamento della materia prima avvengano sul territorio nazionale, in una regione, ovvero in una area territoriale determinata è consentito indicare sull'etichetta il luogo di produzione, di lavorazione, o di confezionamento medesimi.
        3. Il trattamento e, più in generale, i processi di lavorazione cui è stato sottoposto il latte devono essere chiaramente indicati sulla etichetta.
        4. Il latte destinato ad uso alimentare può essere unicamente sottoposto a trattamenti, o processi di lavorazione, previamente autorizzati dai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.
        5. Il latte sottoposto al processo di lavorazione definito come microfiltrazione non può essere commercializzato con la dicitura "fresco" sulla etichetta.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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