XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2835
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Etichettatura del latte fresco).
1. L'utilizzo della parola "fresco" sulle etichette delle
confezioni di latte alimentare è unicamente consentita per le
tipologie di latte "fresco pastorizzato" e "fresco
pastorizzato di alta qualità" di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 3 maggio 1989, n. 169.
2. Qualora la produzione, la lavorazione ovvero il
confezionamento della materia prima avvengano sul territorio
nazionale, in una regione, ovvero in una area territoriale
determinata è consentito indicare sull'etichetta il luogo di
produzione, di lavorazione, o di confezionamento medesimi.
3. Il trattamento e, più in generale, i processi di
lavorazione cui è stato sottoposto il latte devono essere
chiaramente indicati sulla etichetta.
4. Il latte destinato ad uso alimentare può essere
unicamente sottoposto a trattamenti, o processi di
lavorazione, previamente autorizzati dai Ministeri della
salute e delle politiche agricole e forestali.
5. Il latte sottoposto al processo di lavorazione definito
come microfiltrazione non può essere commercializzato con la
dicitura "fresco" sulla etichetta.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.