XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2824
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il principio del pluralismo
scientifico come fattore essenziale per il progresso della
scienza e dell'arte mediche e riconosce il valore diagnostico
e terapeutico degli indirizzi terapeutici non convenzionali
affermatisi nell'ambito della cultura europea degli ultimi
decenni, quali l'agopuntura, l'omeopatia, l'antroposofia,
l'omotossicologia, la chiropratica, l'osteopatia e le terapie
orientali.
2. La Repubblica garantisce la libertà delle scelte
terapeutiche adottate consapevolmente dal paziente e dal
medico curante nel più scrupoloso rispetto della deontologia
professionale, mettendo in opera ogni mezzo per rimuovere gli
ostacoli che si frappongono alla piena disponibilità dei
medicinali e dei presìdi terapeutici utilizzati nella pratica
degli indirizzi terapeutici non convenzionali.
3. Le università statali e private, nei corsi di laurea
delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina
veterinaria, di farmacia, e di chimica e scienze biologiche,
forniscono una conoscenza di base delle varie metodiche delle
terapie e delle cure non convenzionali.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, definisce gli insegnamenti
da inserire nei corsi di laurea di cui al comma 3.
5. Nell'interesse supremo dei pazienti lo Stato provvede
ad un'adeguata qualificazione professionale degli operatori
sanitari degli indirizzi terapeutici non convenzionali, ovvero
delle terapie non vigilate ai sensi dell'articolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n.1265, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di
formazione e controllandone l'attività nonché reprimendo
l'esercizio per fini illeciti delle terapie non
convenzionali.
Art. 2.
(Indirizzi terapeutici non convenzionali).
1. Ai medici che praticano l'agopuntura, l'omeopatia,
l'antroposofia, l'omotossicologia, la chiropratica,
l'osteopatia e agli esperti in medicine orientali è consentito
di definire pubblicamente la loro qualificazione
professionale.
2. All'interno del Consiglio superiore di sanità è
obbligatoria la partecipazione di un rappresentante per
ciascuno dei sette indirizzi terapeutici di cui al comma 1.
3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:
"2. La commissione unica del farmaco è nominata con
decreto del Ministro della salute, è presieduta dal Ministro
stesso o dal vicepresidente da lui designato ed è composta da
quindici esperti, di documentata competenza scientifica nel
campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di
cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
otto nominati dal Ministro della salute, dei quali due tra gli
esperti delle terapie non convenzionali. La commissione dura
in carica quattro anni ed i componenti possono essere
confermati una sola volta".
Art. 3.
(Definizione
delle terapie non convenzionali).
1. L'agopuntura è una forma di terapia medica che si
avvale della stimolazione di determinate zone cutanee per
mezzo dell'infissione di aghi metallici, al fine di
ripristinare un equilibrio da qualsiasi causa alterato.
2. L'omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato
sulla legge dei simili che afferma che è possibile curare un
malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano,
riproduce i sintomi della malattia in oggetto.
3. La medicina antroposofica è un ampliamento della
medicina non convenzionale che introduce un metodo
conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida
la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle
manifestazioni della vita, dell'anima e dello spirito
nell'uomo e nella natura.
4. L'omotossicologia è una concezione innovativa
dell'omeopatia con un suo proprio corpus teorico e
metodologico e con una sua caratteristica strategia
terapeutica, per la quale lo stato di salute è interpretato
come omeostasi dinamica; la malattia è altresì interpretata
come espressione della lotta fisiologica dell'organismo che
tende a eliminare le omeo-tossine o stressor endogene ed
esogene che hanno superato la soglia di allarme.
5. La cura delle mani, ovvero la medicina manipolativa, è
una forma di terapia che si basa sul principio che molti
disturbi hanno la loro origine in una malposizione delle
articolazioni vertebrali e che un trattamento che le riporta
all'originario allineamento conduce alla risoluzione della
patologia.
6. L'osteopatia è una medicina strettamente correlata alla
chiropratica, poiché cura esclusivamente tramite
manipolazioni, estendendo, altresì, il suo campo di
applicazione anche ai tessuti molli, ossia ai muscoli, ai
visceri e ai legamenti, per trattare i quali ha sviluppato
particolari manualità.
7. Le medicine orientali si basano sulla filosofia
dell'ayurveda, secondo la quale la salute non si
identifica solo con l'assenza della malattia, ma con il
perfetto equilibrio dell'organismo. In attuazione di tale
principio, la diagnosi e la cura devono essere esclusivamente
finalizzate a ripristinare il corretto funzionamento dei
processi fisiologici e l'equilibrio delle energie vitali.
Art. 4.
(Registri degli operatori
delle medicine non convenzionali).
1. Presso gli Ordini dei medici-chirurghi sono istituiti i
registri degli operatori delle medicine non convenzionali.
2. I registri degli operatori delle medicine non
convenzionali sono sette: uno per gli agopuntori, uno per gli
omeopati, uno per gli antroposofi, uno per gli omotossicologi,
uno per gli osteopati e i chiropratici, uno per gli esperti in
medicine orientali e uno per gli esperti in terapie non
convenzionali.
3. Ai registri degli operatori delle medicine non
convenzionali possono iscriversi coloro che sono in possesso
del diploma in agopuntura cinese, fitoterapia, omeopatia,
antroposofia, omotossicologia, osteopatia, chiropratica e gli
esperti in medicine orientali, rilasciato dalle università o
da scuole private riconosciute dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. Agli iscritti ai registri degli operatori delle
medicine non convenzionali si applica l'articolo 622 del
codice penale.
Art. 5.
(Commissione permanente
per le innovazioni terapeutiche).
1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso il
Ministero della salute, la Commissione permanente per le
innovazioni terapeutiche, di seguito denominata
"Commissione".
2. La Commissione è composta da dieci membri scelti dal
Ministro della salute secondo i seguenti criteri:
a) un membro ciascuno per gli indirizzi
medico-scientifici di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) due rappresentanti del Ministero della salute,
di cui uno con funzione di presidente;
c) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro
della salute e dura in carica quattro anni a decorrere dalla
data di nomina; il segretario della Commissione è un
funzionario del Ministero della salute con qualifica non
inferiore all'area funzionale C, posizione economica C2.
4. Le eventuali spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico del Ministero della salute,
che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
5. La Commissione presenta al Ministro della salute un
rapporto annuale sul lavoro svolto.
6. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte
dalla Commissione rappresenta la base per programmare gli
indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.
Art. 6.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) riconosce i titoli di studio equipollenti
conseguiti nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi
terzi;
b) coordina la ricerca nel campo degli indirizzi
terapeutici non convenzionali;
c) promuove la corretta divulgazione delle
tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di più
generali programmi di educazione alla salute;
d) adotta i programmi per la valorizzazione e la
sorveglianza sugli indirizzi terapeutici non convenzionali; a
tale fine può stipulare convenzioni con enti pubblici e
privati.
Art. 7.
(Formazione post laurea).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca promuove l'istituzione di corsi post laurea
nelle terapie non convenzionali previste dall'articolo 1,
comma 1, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7
del presente articolo, con le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e
successive modificazioni.
2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in
associazione, che ne facciano richiesta e che possano
attestare, documentando l'attività svolta, la conformità ai
princìpi dei commi 6 e 7 del presente articolo possono
chiedere il riconoscimento al Presidente della Repubblica
secondo le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. La
Commissione di cui al comma 3 può chiedere la revoca del
riconoscimento in caso di riscontrata mancata conformità alle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tenuto conto che la pratica e l'insegnamento delle
terapie non convenzionali sono sviluppati quasi esclusivamente
attraverso istituzioni private, al fine di garantire
l'inserimento di tali materie nell'ordinamento esistente e di
agevolare il graduale adeguamento del precedente regime
all'attuale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, istituisce la Commissione per la
formazione in terapie non convenzionali.
4. La Commissione di cui al comma 3 è composta da tredici
membri nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca secondo i seguenti criteri:
a) sette membri in rappresentanza delle sette
terapie riconosciute ai sensi della presente legge;
b) tre membri, docenti universitari, che vantino
una competenza specifica nelle terapie non convenzionali,
scelti dal Ministro;
c) un rappresentante della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, da
questa designato;
d) un rappresentante designato dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni;
e) un rappresentante nominato dal Ministero della
salute con funzioni di coordinatore.
5. La Commissione nominata ai sensi del comma 4 elegge al
suo interno il presidente. I membri della Commissione durano
in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
6. La Commissione di cui al comma 3 ha il compito di
adottare, entro sei mesi dalla propria istituzione, le norme
relative a:
a) il codice deontologico delle categorie;
b) il programma fondamentale di insegnamento;
c) i criteri e i gradi della formazione;
d) il registro dei docenti;
e) il registro degli istituti di formazione
riconosciuti.
7. Le norme di cui al comma 6 sono adottate in conformità
ai seguenti princìpi:
a) la formazione deve comprendere un iter di
formazione e un esame di qualificazione;
b) la durata minima dell'iter di formazione
specifico è di tre anni, per un totale complessivo di almeno
duecentosessanta ore, delle quali almeno trenta di pratica
clinica;
c) l'iter di formazione, nella sua unitaria
costituzione, può essere articolato in più corsi anche
autonomi di diverso livello per il conseguimento di titoli
finali adeguati al rispettivo livello, fermo restando che il
titolo di esperto in una o più terapie è rilasciato solo al
termine dell'iter completo di formazione;
d) le università, statali e private, e le scuole
private riconosciute devono garantire lo svolgimento
dell'iter di formazione specifico e il programma
fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di almeno
dieci docenti.
Art. 8.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie
locali istituiscano servizi ambulatoriali ed ospedalieri per
la cura con le terapie non convenzionali. A tale fine esse
provvedono a consultare le analoghe istituzioni presenti negli
altri Stati membri dell'Unione europea.
Art. 9.
(Medicinali non convenzionali).
1. Presso il Ministero della salute sono istituite, per
ciascuno dei quattro indirizzi terapeutici non convenzionali
costituiti dalla omeopatia, dalla antroposofia, dalla
omotossicologia e dalle terapie orientali, singole commissioni
con lo scopo di definire i criteri di qualità, di sicurezza e
di efficacia necessari per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali utilizzati per la pratica
professionale.
2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno
parte due medici-chirurghi, due farmacisti e due ricercatori
scelti tra gli indirizzi terapeutici di cui al comma 1
dell'articolo 2, due esperti in produzione e in controllo dei
medicinali in questione, un rappresentante delle associazioni
dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e
successive modificazioni, e un rappresentante del Ministero
della salute.
3. Con decreto del Ministro della salute sono definite le
procedure da seguire per le prove farmacologiche,
tossicologiche e cliniche ai fini dell'autorizzazione
all'immisione in commercio stabilite dalle singole commissioni
di cui al comma 1.
4. Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate con
decreto del Ministro della salute e durano in carica quattro
anni dalla data di nomina; segretari delle singole commissioni
sono funzionari del Ministero della salute con qualifica non
inferiore all'area funzionale C, posizione economica C2.
5. Le eventuali spese per il funzionamento delle
commissioni di cui al comma 1 sono poste a carico del
Ministero della salute, che vi provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 10.
(Imposta sul valore aggiunto).
1. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali
omeopatici e antroposofici non può essere superiore alla
massima aliquota prevista dalle norme vigenti per i farmaci
utilizzati dalla medicina convenzionale.
Art. 11.
(Prontuari farmaceutici).
1. I medicinali omeopatici, antroposofici,
omotossicologici e delle terapie orientali sono a tutti gli
effetti equiparati alle medicine convenzionali.
2. La Commissione provvede alla elaborazione di prontuari
farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi
terapeutici e li sottopone all'esame delle commissioni di cui
all'articolo 9.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite
le commissioni di cui all'articolo 9, autorizza la
pubblicazione dei prontuari farmaceutici di cui al presente
articolo.
Art. 12.
(Servizio veterinario omeopatico).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono affinché nell'ambito di
ciascuna azienda sanitaria locale siano istituiti servizi
veterinari omeopatici.
2. I veterinari possono vendere al pubblico prodotti per
animali inseriti nei prontuari farmaceutici di cui
all'articolo 11.
Art. 13.
(Norme transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4
per i laureati in medicina e chirurgia è effettuata su
richiesta degli interessati previa presentazione del proprio
curriculum professionale recante l'indicazione degli
studi e dei corsi effettuati nonché delle pubblicazioni
presentate. Gli Ordini dei medici-chirurghi sono tenuti ad
istituire una commissione composta da medici-chirurghi esperti
nelle terapie di cui all'articolo 3, con il compito di
valutare i curriculum. Qualora la commissione non
ritenga sufficiente il curriculum, il medico-chiururgo è
tenuto al superamento di un esame finale previsto nei corsi
riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca ai sensi dell'articolo 7.