XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2821
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la tutela degli acquirenti, dei
promissari acquirenti e dei soci di cooperative edilizie, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 2.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1
devono, per quanto possibile, utilizzare la tecnica della
novella degli atti legislativi vigenti e devono essere
conformi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione della tutela a coloro che hanno
acquistato o hanno promesso l'acquisto di immobili destinati
all'utilizzazione come prima casa di abitazione; estensione
della tutela a coloro che hanno acquistato o hanno promesso
l'acquisto di immobili destinati all'utilizzazione come prima
casa di abitazione da parte di parenti o di affini entro il
secondo grado, a condizione che tale situazione sia
dimostrabile in modo inequivoco ancorché con ogni mezzo di
prova;
b) applicazione della tutela nell'ambito delle
procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa
e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza;
c) previsione della possibilità di dimostrare
l'anteriorità all'apertura della procedura concorsuale del
titolo di acquisto o della promessa di acquisto, anche
risultante dal parziale pagamento del corrispettivo da parte
dell'acquirente o del promissano acquirente;
d) previsione della possibilità, per gli organi
della procedura, di optare:
1) per lo scioglimento del contratto, con diritto
dell'acquirente o del promissario acquirente di ottenere in
prededuzione la restituzione del corrispettivo eventualmente
pagato prima dell'apertura della procedura concorsuale, senza
che gli sia dovuto il risarcimento del danno;
2) per il trasferimento dell'immobile, anche se questo
non è terminato e salva in tale caso la determinazione del
giusto corrispettivo da parte dell'autorità giudiziaria in
caso di mancato accordo fra le parti, all'acquirente, al
promissario acquirente o al socio, con diritto di questi di
ottenere in prededuzione la restituzione del corrispettivo
eccedente eventualmente pagato prima dell'apertura della
procedura concorsuale. Nella determinazione del corrispettivo
si tiene conto dell'importo risultante a debito
dell'acquirente per effetto del subingresso nel contratto di
finanziamento eventualmente stipulato dall'impresa
insolvente;
e) previsione, qualora gli organi della procedura
optino per l'esecuzione del contratto, di una disciplina del
subingresso dell'acquirente nel contratto di finanziamento
fondiario ai sensi degli articoli 38 e seguenti del testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, eventualmente stipulato
dall'impresa insolvente e del frazionamento delle ipoteche a
garanzia del finanziamento che consenta all'acquirente una
decisione sollecita e immune da rischi non conosciuti;
f) previsione del carattere prededucibile del
credito ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dell'acquirente o del promissario acquirente che
ha subìto la revocatoria del contratto;
g) individuazione del carattere prededucibile del
credito del soggetto di cui alla lettera a) del presente
comma nell'ordine previsto dall'articolo 111, primo comma, n.
1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; sussidiarietà del
carattere prededucibile di tale credito rispetto ad eventuali
garanzie prestate da terzi, ivi inclusa la garanzia
fideiussoria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e nella misura
in cui tali garanzie siano disponibili e capienti, con
esclusione del carattere prededucibile del credito di rivalsa
del garante;
h) coordinamento della disciplina adottata ai
sensi della presente legge con quella degli effetti della
trascrizione del preliminare di vendita; possibilità, per il
promissario acquirente che rientra nella categoria di cui alla
lettera a) e che ha trascritto il contratto, di
avvalersi della disciplina del preliminare trascritto, se a
lui più favorevole;
i) previsione di idonee incentivazioni alla
conclusione di contratti di vendita o di promessa di vendita
di immobili ad uso abitativo, anche parzialmente da costruire,
che siano assistiti da fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione ai sensi
dell'articolo 4;
l) equiparazione, ai fini della tutela del socio
prenotatario di cooperativa edilizia che possiede i requisiti
di cui alla lettera a), al promissario acquirente, in
quanto possibile.
Art. 3.
(Disposizioni immediatamente applicabili e norme
transitorie).
1. La distribuzione dell'attivo da parte degli organi
delle procedure di fallimento, di liquidazione coatta e di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza ai cui stati passivi siano stati ammessi crediti di
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
della presente legge, derivanti dall'esercizio della
facoltà di scioglimento del contratto di cui all'articolo 72
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è sospesa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. A
decorrere dalla medesima data di entrata in vigore dei decreti
legislativi i progetti di distribuzione tengono conto del
carattere prededucibile dei crediti in oggetto.
2. Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno
percepito o hanno diritto a percepire somme in attuazione di
piani di riparto già resi esecutivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Dopo la data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1, gli organi delle procedure
di fallimento, di liquidazione coatta e di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza che
si sono sciolti da contratti stipulati dall'imprenditore con i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
possono procedere ad una nuova valutazione dell'opportunità
di esercitare la facoltà di scioglimento del contratto e
possono darvi esecuzione nei termini di cui ai medesimi
decreti legislativi, senza alcun maggiore onere anche fiscale
per le parti, se vi è il consenso dell'acquirente o del
promissario acquirente del contratto che è stato sciolto.
Art. 4.
(Disposizioni a tutela della trasparenza del mercato degli
immobili da costruire).
1. Chi vende o promette in vendita immobili ad uso
abitativo, anche parzialmente da costruire, è obbligato a
prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia
dell'ultimazione dei lavori di costruzione. Della fideiussione
deve essere fatta menzione nel contratto, a pena di nullità
del contratto medesimo, invocabile solo dall'acquirente, del
promissario acquirente o dal prenotatario. La garanzia di cui
al presente comma non può imporre all'acquirente, al
promissario acquirente o al prenotatario la preventiva
escussione del venditore.
2. Le banche che iscrivono ipoteca su immobili ad uso
abitativo in corso di costruzione sono tenute ad obbligare
l'impresa costruttrice a rendere nota l'esistenza
dell'iscrizione ipotecaria a coloro che acquisiscono o hanno
acquisito il diritto al trasferimento degli immobili una volta
ultimati e a verificare con cadenza almeno semestrale che
l'impresa rispetti tale obbligo.
Art. 5.
(Esercizio della delega).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo invia gli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 alle Camere, ai fini
dell'espressione del parere da parte dei competenti organi
parlamentari.
2. Gli organi parlamentari di cui al comma 1 esprimono il
proprio parere entro un mese dalla trasmissione degli schemi
dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali
disposizioni che non ritengono conformi ai princìpi e criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 2.
3. Il Governo, nel mese successivo al termine di cui al
comma 2, esaminati i pareri, di cui al medesimo comma 2,
trasmette nuovamente, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi, agli organi
parlamentari per il parere definitivo che deve essere espresso
entro un mese dalla trasmissione.