XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2821




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la tutela degli acquirenti, dei promissari acquirenti e dei soci di cooperative edilizie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 devono, per quanto possibile, utilizzare la tecnica della novella degli atti legislativi vigenti e devono essere conformi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) limitazione della tutela a coloro che hanno acquistato o hanno promesso l'acquisto di immobili destinati all'utilizzazione come prima casa di abitazione; estensione della tutela a coloro che hanno acquistato o hanno promesso l'acquisto di immobili destinati all'utilizzazione come prima casa di abitazione da parte di parenti o di affini entro il secondo grado, a condizione che tale situazione sia dimostrabile in modo inequivoco ancorché con ogni mezzo di prova;

                b) applicazione della tutela nell'ambito delle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

                c) previsione della possibilità di dimostrare l'anteriorità all'apertura della procedura concorsuale del titolo di acquisto o della promessa di acquisto, anche risultante dal parziale pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente o del promissano acquirente;

                d) previsione della possibilità, per gli organi della procedura, di optare:

                1) per lo scioglimento del contratto, con diritto dell'acquirente o del promissario acquirente di ottenere in prededuzione la restituzione del corrispettivo eventualmente pagato prima dell'apertura della procedura concorsuale, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno;

                2) per il trasferimento dell'immobile, anche se questo non è terminato e salva in tale caso la determinazione del giusto corrispettivo da parte dell'autorità giudiziaria in caso di mancato accordo fra le parti, all'acquirente, al promissario acquirente o al socio, con diritto di questi di ottenere in prededuzione la restituzione del corrispettivo eccedente eventualmente pagato prima dell'apertura della procedura concorsuale. Nella determinazione del corrispettivo si tiene conto dell'importo risultante a debito dell'acquirente per effetto del subingresso nel contratto di finanziamento eventualmente stipulato dall'impresa insolvente;

                e) previsione, qualora gli organi della procedura optino per l'esecuzione del contratto, di una disciplina del subingresso dell'acquirente nel contratto di finanziamento fondiario ai sensi degli articoli 38 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, eventualmente stipulato dall'impresa insolvente e del frazionamento delle ipoteche a garanzia del finanziamento che consenta all'acquirente una decisione sollecita e immune da rischi non conosciuti;

                f) previsione del carattere prededucibile del credito ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'acquirente o del promissario acquirente che ha subìto la revocatoria del contratto;

                g) individuazione del carattere prededucibile del credito del soggetto di cui alla lettera a) del presente comma nell'ordine previsto dall'articolo 111, primo comma, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; sussidiarietà del carattere prededucibile di tale credito rispetto ad eventuali garanzie prestate da terzi, ivi inclusa la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e nella misura in cui tali garanzie siano disponibili e capienti, con esclusione del carattere prededucibile del credito di rivalsa del garante;

                h) coordinamento della disciplina adottata ai sensi della presente legge con quella degli effetti della trascrizione del preliminare di vendita; possibilità, per il promissario acquirente che rientra nella categoria di cui alla lettera a) e che ha trascritto il contratto, di avvalersi della disciplina del preliminare trascritto, se a lui più favorevole;

                i) previsione di idonee incentivazioni alla conclusione di contratti di vendita o di promessa di vendita di immobili ad uso abitativo, anche parzialmente da costruire, che siano assistiti da fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione ai sensi dell'articolo 4;

                l) equiparazione, ai fini della tutela del socio prenotatario di cooperativa edilizia che possiede i requisiti di cui alla lettera a), al promissario acquirente, in quanto possibile.


Art. 3.

(Disposizioni immediatamente applicabili e norme
transitorie).

        1. La distribuzione dell'attivo da parte degli organi delle procedure di fallimento, di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai cui stati passivi siano stati ammessi crediti di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, derivanti dall'esercizio della facoltà di scioglimento del contratto di cui all'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sospesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore dei decreti legislativi i progetti di distribuzione tengono conto del carattere prededucibile dei crediti in oggetto.
        2. Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno percepito o hanno diritto a percepire somme in attuazione di piani di riparto già resi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, gli organi delle procedure di fallimento, di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza che si sono sciolti da contratti stipulati dall'imprenditore con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono procedere ad una nuova valutazione dell'opportunità di esercitare la facoltà di scioglimento del contratto e possono darvi esecuzione nei termini di cui ai medesimi decreti legislativi, senza alcun maggiore onere anche fiscale per le parti, se vi è il consenso dell'acquirente o del promissario acquirente del contratto che è stato sciolto.


Art. 4.

(Disposizioni a tutela della trasparenza del mercato degli
immobili da costruire).

        1. Chi vende o promette in vendita immobili ad uso abitativo, anche parzialmente da costruire, è obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione. Della fideiussione deve essere fatta menzione nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo, invocabile solo dall'acquirente, del promissario acquirente o dal prenotatario. La garanzia di cui al presente comma non può imporre all'acquirente, al promissario acquirente o al prenotatario la preventiva escussione del venditore.
        2. Le banche che iscrivono ipoteca su immobili ad uso abitativo in corso di costruzione sono tenute ad obbligare l'impresa costruttrice a rendere nota l'esistenza dell'iscrizione ipotecaria a coloro che acquisiscono o hanno acquisito il diritto al trasferimento degli immobili una volta ultimati e a verificare con cadenza almeno semestrale che l'impresa rispetti tale obbligo.


Art. 5.

(Esercizio della delega).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari.
        2. Gli organi parlamentari di cui al comma 1 esprimono il proprio parere entro un mese dalla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
        3. Il Governo, nel mese successivo al termine di cui al comma 2, esaminati i pareri, di cui al medesimo comma 2, trasmette nuovamente, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi, agli organi parlamentari per il parere definitivo che deve essere espresso entro un mese dalla trasmissione.



Frontespizio Relazione