XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2819




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alle persone fisiche che, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui al comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione uno dei medesimi veicoli, è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i ciclomotori e i motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994.
        3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto dei veicoli di cui al comma 2 immatricolati per la prima volta e conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore o al locatore finanziario un veicolo immatricolato prima del 1^ gennaio 1995 e non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, al fine della sua demolizione, ed è determinato in:

                a) 1.000 euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.200 centimetri cubici;

                b) 1.300 euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici;
                c) 200 euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

                d) 300 euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

        4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione che sia praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore o del locatore finanziario ed è corrisposto dal medesimo mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.
        5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore autorizzato e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore o il locatore finanziario provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
        6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è richiesto dal Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale è emessa la fattura di vendita.



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