XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2819
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alle persone fisiche che, entro dieci mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche
in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui al comma 2 e
che contestualmente consegnano per la rottamazione uno dei
medesimi veicoli, è riconosciuto un contributo statale
straordinario secondo le modalità di cui al presente
articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per le
autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i
ciclomotori e i motoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 52 e 53 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, come integrati dall'articolo
1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30
aprile 1994.
3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto
dei veicoli di cui al comma 2 immatricolati per la prima volta
e conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26
giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, a condizione che
al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore o al
locatore finanziario un veicolo immatricolato prima del 1^
gennaio 1995 e non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE,
e successive, sull'inquinamento, al fine della sua
demolizione, ed è determinato in:
a) 1.000 euro per i veicoli di cilindrata fino a
1.200 centimetri cubici;
b) 1.300 euro per i veicoli di cilindrata
superiore a 1.200 centimetri cubici;
c) 200 euro per i motoveicoli di cilindrata fino a
50 centimetri cubici;
d) 300 euro per i motoveicoli di cilindrata
superiore a 50 centimetri cubici.
4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione
che sia praticato uno sconto di pari entità da parte del
venditore o del locatore finanziario ed è corrisposto dal
medesimo mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.
5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore o il locatore finanziario ha
l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore
autorizzato e di provvedere direttamente o tramite delega alla
richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico
registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore
o il locatore finanziario provvede con dichiarazione di presa
in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un
demolitore autorizzato.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta per il
versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui
redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in
cui è richiesto dal Pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprietà e per i successivi;
in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale è
emessa la fattura di vendita.