XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2818
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti beneficiari).
1. I soggetti beneficiari della presente legge sono tutte
le persone affette da tetraplegia, da grave insufficienza
intellettiva o da gravi menomazioni permanenti che comportino
l'impossibilità per il soggetto di attendere ai propri bisogni
primari. L'elenco delle patologie ammesse, in quanto gravi e
permanenti, ai benefìci della presente legge è determinato con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le persone che soffrono delle patologie di cui al comma
1 sono equiparate ai grandi invalidi ai fini di ogni beneficio
concesso a tale categoria ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
(Interventi integrativi di sostegno).
1. Al fine di favorire la piena integrazione familiare e
sociale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
programmano piani di intervento integrativi dei servizi resi
dagli enti locali.
2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono:
a) in forme di assistenza domiciliare e di aiuto
personale svolte da operatori specializzati che garantiscono
la presenza a fianco del disabile per l'intera giornata;
b) nell'istituzione di servizi di accoglienza per
periodi brevi, e di emergenza;
c) nel rimborso totale delle spese documentate di
assistenza alla persona con handicap grave.
Art. 3.
(Personale specializzato).
1. Gli operatori assegnati ai sensi dell'articolo 2, comma
2, lettera a), devono essere in grado di adempiere a
tutte le mansioni inerenti l'assistenza del soggetto fruitore
anche per quanto attiene alle problematiche paramediche e
devono altresì essere in grado di provvedere alla mobilità del
medesimo.
2. Al fine di garantire la formazione del personale di cui
al comma 1, le regioni ed i comuni istituiscono appositi corsi
di formazione per il personale specializzato.
3. Nei casi in cui sia impossibile reperire personale
specializzato, si può inserire nel piano di intervento
regionale un familiare in possesso della necessaria
qualificazione.
Art. 4.
(Ripartizione delle risorse).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2002 e
di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Tali
finanziamenti sono ripartiti tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale al
numero dei soggetti aventi diritto residenti nel
territorio.
2. Ciascuna regione e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, censiscono il numero degli aventi diritto alle
prestazioni di cui alla presente legge, dandone opportuna
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Sulla base delle indicazioni ricevute il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali predispone il piano di
ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono una
relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. In tale relazione sono altresì avanzate proposte in
merito a interventi urgenti per migliorare le condizioni di
vita dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, residenti
nel territorio regionale. Qualora entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano erogato o
impegnato i finanziamenti loro assegnati ai sensi del comma 1
dell'articolo 4, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, dispone un nuovo piano di ripartizione delle risorse
assegnate.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a euro 10 milioni per l'anno 2002, e ad euro 15
milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.