XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2815




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Discipline di studio).

        1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al conferimento dei diplomi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della comunicazione possono rilasciare anche diplomi di laurea con indirizzo in stenografia-trattamento testi e dati.
        2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:

                a) storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, biennale;

                b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995;

                c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a scelta dello studente biennale;

                d) transcodificazione nei linguaggi stenografici di cui alla lettera b);

                e) iper-multimedialità di cui alle lettere a) e b);

                f) didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento e dati, classe di concorso 75/A;

                g) glottologia;

                h) filosofia del linguaggio.

Art. 2.

(Requisiti per l'ammissione dei docenti
all'insegnamento).

        1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.
        2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.
        3. L'insegnamento può essere, altresì, affidato con contratti di diritto privato ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria superiore.
        4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti ai docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.


Art. 3.

(Inclusione dei docenti nelle graduatorie permanenti e
provinciali).

        1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali, per l'insegnamento di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.
        2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del concorso a cattedra di stenografia-trattamento testi e dati.
        3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di stenografia-trattamento testi e dati, eventualmente disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.


Art. 4.

(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).

        1. Per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, provvisti di abilitazione, da inquadrare economicamente nel ruolo dei docenti laureati, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione del corso biennale post-diploma svoltosi, nel biennio 1988-1990, presso l'istituto tecnico commerciale statale "Guido Piovene" di Vicenza e Nembro (Bergamo), di organizzazione e direzione di corsi di aggiornamento e di formazione e di seminari di studio autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dagli istituti regionali di ricerca educativa, dagli uffici scolastici regionali provinciali e dagli istituti statali.
        2. Per gli insegnanti non abilitati, inclusi nelle graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali e provinciali per l'insegnamento della stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, e per i docenti di stenografia-trattamento testi e dati, con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1 nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto mesi.
        3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore di secondo grado con provata abilità nella formazione-aggiornamento dei docenti.
        4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali da suddividere in due pomeriggi.
        5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso speciale, strutturato in moduli, relativi alle discipline oggetto di insegnamento, si conformano a quelli di cui all'articolo 1.
        6. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano ed illustrano una tesi su un argomento oggetto di studio, concordata con i rispettivi docenti.
        7. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai laureati ai sensi della presente legge.
        8. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui al comma 7 permangono nel precedente inquadramento economico purché in possesso di abilitazione, conseguita a seguito del superamento del relativo concorso a cattedre.


Art. 5.

(Corsi di riconversione universitaria).

        1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione, di stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, sono istituti presso le facoltà e gli istituti universitari abilitati al conferimento di lauree in lettere, in lingue e letterature straniere, in scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in scienze politiche nonché in scienze della comunicazione.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.


Art. 6.

(Regolamento di attuazione).

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel rispetto delle norme dell'autonomia didattica degli atenei, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.



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