XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2815
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discipline di studio).
1. Le tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono integrate nel
senso che le facoltà o gli istituti universitari abilitati al
conferimento dei diplomi di laurea in lettere, in lingue e
letterature straniere, in scienze dell'educazione, in
giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della
comunicazione possono rilasciare anche diplomi di laurea con
indirizzo in stenografia-trattamento testi e dati.
2. I corsi di laurea con indirizzo in stenografia
trattamento testi e dati comprendono nei piani di studio, come
materie fondamentali, i seguenti insegnamenti:
a) storia della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati,
biennale;
b) grammatica dei linguaggi stenografici ammessi
al pubblico insegnamento-trattamento testi e dati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995;
c) abilità linguistico-stenografica di un idioma a
scelta dello studente biennale;
d) transcodificazione nei linguaggi stenografici
di cui alla lettera b);
e) iper-multimedialità di cui alle lettere
a) e b);
f) didattica della
scrittura-stenoscrittura-trattamento e dati, classe di
concorso 75/A;
g) glottologia;
h) filosofia del linguaggio.
Art. 2.
(Requisiti per l'ammissione dei docenti
all'insegnamento).
1. L'insegnamento di storia della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di
grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità
linguistico-stenografica, di transcodificazione, di
iper-multimedialità e di didattica della
scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di
concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi
pubblici concorsi, ai docenti di stenografia-trattamento testi
e dati, classe di concorso 75/A con contratto a tempo
indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata
esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e
didattici.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, con proprio decreto, determina i criteri e le
modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a
livello regionale, riferita ai docenti interessati ad assumere
l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.
3. L'insegnamento può essere, altresì, affidato con
contratti di diritto privato ai sensi delle relative norme
emanate dalle università e dagli istituti di istruzione
universitaria superiore.
4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti ai
docenti laureati con almeno trenta anni di attività di
insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di
secondo grado nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo
1.
Art. 3.
(Inclusione dei docenti nelle graduatorie permanenti e
provinciali).
1. La laurea conseguita in uno dei corsi di cui
all'articolo 1 costituisce titolo per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e nelle graduatorie provinciali
degli uffici scolastici regionali, per l'insegnamento di
stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A,
nelle scuole secondarie superiori di secondo grado.
2. Solo coloro che sono in possesso del titolo di studio
di cui al comma 1 possono accedere alle prove d'esame del
concorso a cattedra di stenografia-trattamento testi e
dati.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso a cattedra di
cui al comma 2 si provvede a ricoprire le cattedre di
stenografia-trattamento testi e dati, eventualmente
disponibili, mediante la nomina di insegnanti con contratto a
tempo determinato provvisti del titolo di cui al comma 1.
Art. 4.
(Ammissione all'insegnamento nei corsi di laurea).
1. Per gli insegnanti di stenografia-trattamento testi e
dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo
indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado,
provvisti di abilitazione, da inquadrare economicamente nel
ruolo dei docenti laureati, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentito l'Ente unione
professionale stenografica italiana di Alzano Lombardo
(Bergamo), predispone una graduatoria di merito relativa al
possesso di attestati o diplomi riguardanti l'innovazione
nell'attività educativo-didattica, di docenza e direzione del
corso biennale post-diploma svoltosi, nel biennio 1988-1990,
presso l'istituto tecnico commerciale statale "Guido Piovene"
di Vicenza e Nembro (Bergamo), di organizzazione e direzione
di corsi di aggiornamento e di formazione e di seminari di
studio autorizzati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, dagli istituti regionali di
ricerca educativa, dagli uffici scolastici regionali
provinciali e dagli istituti statali.
2. Per gli insegnanti non abilitati, inclusi nelle
graduatorie provinciali degli uffici scolastici regionali e
provinciali per l'insegnamento della stenografia-trattamento
testi e dati, classe di concorso 75/A, e per i docenti di
stenografia-trattamento testi e dati, con contratto a tempo
indeterminato e determinato, con la prescritta abilitazione,
nella scuola secondaria superiore di secondo grado, privi
degli attestati o diplomi di cui al comma 1, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone,
sentito l'Ente unione professionale stenografica italiana di
Alzano Lombardo (Bergamo), un corso speciale di riconversione
universitaria relativo ai nuovi metodi pedagogico-didattici e
tecnologici riguardanti gli insegnamenti di cui all'articolo 1
nonché alle tecnologie iper-multimediali, della durata di otto
mesi.
3. I corsi sono tenuti da esperti docenti di
stenografia-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A,
con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria
superiore di secondo grado con provata abilità nella
formazione-aggiornamento dei docenti.
4. Il corso speciale è strutturato in sei ore settimanali
da suddividere in due pomeriggi.
5. Gli obiettivi programmatico-didattici del corso
speciale, strutturato in moduli, relativi alle discipline
oggetto di insegnamento, si conformano a quelli di cui
all'articolo 1.
6. Al termine del corso speciale i partecipanti elaborano
ed illustrano una tesi su un argomento oggetto di studio,
concordata con i rispettivi docenti.
7. Ai corsisti giudicati idonei è rilasciato un apposito
attestato-diploma equipollente al titolo conseguito dai
laureati ai sensi della presente legge.
8. Coloro i quali non abbiano conseguito il titolo di cui
al comma 7 permangono nel precedente inquadramento economico
purché in possesso di abilitazione, conseguita a seguito del
superamento del relativo concorso a cattedre.
Art. 5.
(Corsi di riconversione universitaria).
1. I corsi speciali di riconversione universitaria per i
docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, con
la prescritta abilitazione, di stenografia-trattamento testi e
dati, classe di concorso 75/A, sono istituti presso le facoltà
e gli istituti universitari abilitati al conferimento di
lauree in lettere, in lingue e letterature straniere, in
scienze dell'educazione, in giurisprudenza, in scienze
politiche nonché in scienze della comunicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Gli ammessi al corso di cui al comma 1 devono versare
una tassa di iscrizione all'inizio del corso medesimo.
Art. 6.
(Regolamento di attuazione).
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e nel rispetto delle norme dell'autonomia didattica
degli atenei, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il relativo regolamento di
attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.