XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2814
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai cittadini sprovvisti di reddito proprio o con
reddito inferiore al minimo imponibile agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in possesso del
titolo di studio della scuola dell'obbligo ed in cerca di
prima occupazione è riconosciuta un'indennità mensile di
inoccupazione pari a 400 euro, a decorrere dalla data di
iscrizione nelle liste di collocamento e, comunque, per un
periodo non superiore a tre anni.
Art. 2.
1. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è accesa
una posizione previdenziale in rapporto alla quale sono
accreditati automaticamente dall'Istituto nazionale di
previdenza sociale contributi figurativi utili sia ai fini del
raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione, sia
ai fini della determinazione della relativa misura.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.