XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2812
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princėpi generali).
1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 49 della
Costituzione, favorisce e promuove iniziative volte
all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei
giovani alla vita politica ed istituzionale.
2. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per il proprio
ambito di competenza e adeguando i propri statuti e la propria
legislazione alle disposizioni della presente legge,
organizzano la propria azione al fine di promuovere, tutelare
e garantire l'associazionismo tra i giovani e di favorire la
loro rappresentanza e partecipazione alla vita politica e
istituzionale, anche a carattere sovracomunale e
provinciale.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano sia
ai giovani quali singoli cittadini, sia alle loro associazioni
legalmente riconosciute e iscritte negli appositi albi
regionali e nazionali.
Art. 2.
(Associazione dei giovani in consulte comunali e
provinciali).
1. Ai sensi delle disposizioni della presente legge e del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, i comuni e le province prevedono e
individuano forme di consultazione dei giovani sia come
singoli, sia come associazioni.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali, mettendo a
disposizione locali idonei, favoriscono l'elezione di
rappresentanti, tra i giovani e le loro associazioni, che
costituiscono le consulte comunali e provinciali.
3. Le consulte comunali e provinciali di cui al comma 2
sono organi rappresentativi a carattere permanente; formulano
proposte ed esprimono pareri nell'ambito delle amministrazioni
competenti.
4. Le scuole secondarie di secondo grado possono,
nell'ambito della loro autonomia organizzativa, promuovere
progetti culturali, piani collaborativi e forum di
studio con i giovani del territorio di insediamento.
Art. 3.
(Consulta regionale dei giovani).
1. La Consulta regionale dei giovani č composta dai
rappresentanti delle consulte comunali e provinciali di cui
all'articolo 2 ed esprime pareri obbligatori in materia di
politiche giovanili e sociali.
Art. 4.
(Consulta nazionale dei giovani).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, č istituita la Consulta nazionale dei giovani presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La Consulta nazionale dei giovani č composta da
cinquantotto delegati eletti in numero di tre per ogni regione
da ciascuna Consulta regionale. La Consulta regionale della
Valle d'Aosta esprime un unico delegato.
3. La Consulta nazionale dei giovani esprime pareri sui
progetti di legge di iniziativa governativa in materia di
politiche giovanili e sociali; invia propri rappresentanti
presso gli organismi internazionali giovanili e formula pareri
sull'attivitā dei medesimi.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. La ripartizione delle risorse finanziarie necessarie
all'attuazione delle disposizioni della presente legge tra le
regioni č determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento č definito
annualmente attraverso la legge finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.