XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2812




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princėpi generali).

        1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, favorisce e promuove iniziative volte all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei giovani alla vita politica ed istituzionale.
        2. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza e adeguando i propri statuti e la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, organizzano la propria azione al fine di promuovere, tutelare e garantire l'associazionismo tra i giovani e di favorire la loro rappresentanza e partecipazione alla vita politica e istituzionale, anche a carattere sovracomunale e provinciale.
        3. Le disposizioni della presente legge si applicano sia ai giovani quali singoli cittadini, sia alle loro associazioni legalmente riconosciute e iscritte negli appositi albi regionali e nazionali.


Art. 2.

(Associazione dei giovani in consulte comunali e
provinciali).

        1. Ai sensi delle disposizioni della presente legge e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, i comuni e le province prevedono e individuano forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni.
        2. Le amministrazioni comunali e provinciali, mettendo a disposizione locali idonei, favoriscono l'elezione di rappresentanti, tra i giovani e le loro associazioni, che costituiscono le consulte comunali e provinciali.
        3. Le consulte comunali e provinciali di cui al comma 2 sono organi rappresentativi a carattere permanente; formulano proposte ed esprimono pareri nell'ambito delle amministrazioni competenti.
        4. Le scuole secondarie di secondo grado possono, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, promuovere progetti culturali, piani collaborativi e forum di studio con i giovani del territorio di insediamento.


Art. 3.

(Consulta regionale dei giovani).

        1. La Consulta regionale dei giovani č composta dai rappresentanti delle consulte comunali e provinciali di cui all'articolo 2 ed esprime pareri obbligatori in materia di politiche giovanili e sociali.


Art. 4.

(Consulta nazionale dei giovani).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, č istituita la Consulta nazionale dei giovani presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. La Consulta nazionale dei giovani č composta da cinquantotto delegati eletti in numero di tre per ogni regione da ciascuna Consulta regionale. La Consulta regionale della Valle d'Aosta esprime un unico delegato.
        3. La Consulta nazionale dei giovani esprime pareri sui progetti di legge di iniziativa governativa in materia di politiche giovanili e sociali; invia propri rappresentanti presso gli organismi internazionali giovanili e formula pareri sull'attivitā dei medesimi.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. La ripartizione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle disposizioni della presente legge tra le regioni č determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 lo stanziamento č definito annualmente attraverso la legge finanziaria.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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