XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2809




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene pubblica e di porta rifiuti ed in genere le cose mobili o immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a tre mesi, della multa da duecento euro a cinquecento euro e con la condanna a sostenere le spese di ripristino e ripulitura. Si procede d'ufficio.
        Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a duemila euro. Si procede d'ufficio".



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