XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2809
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 639. - (Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui). Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo
635, deturpa o imbratta con scritte e segnaletica varia i muri
pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le
panchine, i plessi monumentali, i contenitori di igiene
pubblica e di porta rifiuti ed in genere le cose mobili o
immobili altrui è punito con la pena della reclusione fino a
tre mesi, della multa da duecento euro a cinquecento euro e
con la condanna a sostenere le spese di ripristino e
ripulitura. Si procede d'ufficio.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o
artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel
perimetro dei centri storici, si applica la pena della
reclusione fino a un anno o della multa fino a duemila euro.
Si procede d'ufficio".