XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2806
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato tutela e valorizza il cavallo e ne favorisce
buone condizioni di salute e di benessere in ognuna delle sue
molteplici utilizzazioni in rapporto alle attività umane.
Art. 2.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di stabilire le condizioni minime
necessarie che i possessori di cavalli devono rispettare per
consentirne la tutela della salute e del benessere sia negli
allevamenti che nelle varie attività di impiego, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge
medesima. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino all'adozione dei decreti di cui al periodo precedente
nella cura e nell'utilizzo del cavallo sono rispettati ed
applicati i regolamenti emanati dalla Federazione equestre
internazionale.
Art. 3.
(Linee guida).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministero delle politiche agricole e
forestali, in collaborazione con l'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituisce e realizza
l'anagrafe equina articolata per razza, tipologia d'uso e
diffusione territoriale. L'UNIRE è tenuta, con proprio
personale, a tenere aggiornati i dati raccolti mediante un
loro monitoraggio costante.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro delle politiche agricole e
forestali:
a) predispone piani di ricerca finalizzati alla
salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in
collaborazione con università ed istituti nazionali e
internazionali specializzati nel settore, nonché piani per la
salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di
estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela
delle singole razze interessate;
b) fissa, con proprio decreto, le caratteristiche
che devono avere i centri che accolgono "a pensione" i cavalli
e stabilisce le agevolazioni fiscali ad essi riservate;
c) predispone un piano pluriennale di
miglioramento e di diffusione su tutto il territorio nazionale
dei centri di incremento ippico, per i quali si prevede l'uso
di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui
affidare il compito di divulgazione delle attività che
prevedono l'utilizzo del cavallo;
d) attiva, d'intesa con gli enti preposti, una
scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie
discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del
benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e
sperimentazione sui metodi didattici più idonei
all'insegnamento dell'arte equestre.
3. Per ogni capo iscritto all'anagrafe equina istituita ai
sensi del comma 1 le spese veterinarie, se documentate, sono
deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, fino ad un
massimo di 500 euro.
4. Il Ministro della salute, di intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, un apposito regolamento riguardante la ippoterapia,
previo parere dei competenti organi parlamentari.
5. Gli enti responsabili di parchi o di aree protette
devono disporre di un congruo numero di cavalli al fine di
poter istituire, utilizzando personale già in organico e
formato mediante appositi corsi, la vedetta equestre
ambientale cui affidare compiti di vigilanza ambientale e di
segnalazione di aggressioni all'ambiente e al territorio di
proprio competenza.
6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ogni
anno destina una quota parte dei proventi derivanti dalle
scommesse TRIS per promuovere:
a) iniziative culturali legate alla ricostruzione
storica di eventi e di manifestazioni caratterizzati dalla
significativa presenza di cavalli;
b) iniziative, quali la distribuzione di materiale
illustrativo o la realizzazione di visite guidate di
scolaresche, volte ad informare circa la presenza sul
territorio di strutture equestri, centri ippici, allevamenti,
maneggi, percorsi ippici, turismo equestre ed ogni altra
struttura che ospita attività che coinvolgono il cavallo;
c) corsi di maneggio, a prezzo agevolato,
riservati ai ragazzi delle scuole medie inferiori;
d) lezioni di educazione civica riguardanti
l'importanza del cavallo nella storia e nell'evoluzione della
civiltà, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 4.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).
1. Il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
è sostituito dal seguente:
"5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche
a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse
TRIS giocate nella settimana e le relative regole di
svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse
assimilabile alla scommessa TRIS sotto il profilo delle
modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti
imposti alle scommesse, sono stabiliti con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che si
avvalgono, allo scopo, della qualificata competenza
dell'UNIRE. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei
predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non prevista
dal presente regolamento".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, è sostituita dalla seguente:
"a) presso gli sportelli all'interno degli
ippodromi , anche relativamente alle corse che si effettuano
in altri campi;".
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 449).
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 449, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Rapporti con le regioni). - 1. Le regioni
definiscono annualmente un programma di interventi nel settore
ippico, d'intesa con l'UNIRE, finalizzato alla formazione e
alla qualificazione professionale degli addetti al settore,
alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne
agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in
particolare quella di carattere agonistico, e alla lotta al
lavoro irregolare.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
destina annualmente al finanziamento dei programmi di cui al
comma 1 una quota dei proventi derivanti dalle scommesse
ippiche.
3. Le regioni realizzano i programmi finanziati ai
sensi del comma 2 avvalendosi dell'assistenza qualificata
dell'UNIRE".