XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2806




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato tutela e valorizza il cavallo e ne favorisce buone condizioni di salute e di benessere in ognuna delle sue molteplici utilizzazioni in rapporto alle attività umane.


Art. 2.

(Delega al Governo).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire le condizioni minime necessarie che i possessori di cavalli devono rispettare per consentirne la tutela della salute e del benessere sia negli allevamenti che nelle varie attività di impiego, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge medesima. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei decreti di cui al periodo precedente nella cura e nell'utilizzo del cavallo sono rispettati ed applicati i regolamenti emanati dalla Federazione equestre internazionale.


Art. 3.

(Linee guida).

        1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituisce e realizza l'anagrafe equina articolata per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE è tenuta, con proprio personale, a tenere aggiornati i dati raccolti mediante un loro monitoraggio costante.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali:

            a) predispone piani di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore, nonché piani per la salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate;

                b) fissa, con proprio decreto, le caratteristiche che devono avere i centri che accolgono "a pensione" i cavalli e stabilisce le agevolazioni fiscali ad essi riservate;

                c) predispone un piano pluriennale di miglioramento e di diffusione su tutto il territorio nazionale dei centri di incremento ippico, per i quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo;

                d) attiva, d'intesa con gli enti preposti, una scuola superiore di specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre.

        3. Per ogni capo iscritto all'anagrafe equina istituita ai sensi del comma 1 le spese veterinarie, se documentate, sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, fino ad un massimo di 500 euro.
        4. Il Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento riguardante la ippoterapia, previo parere dei competenti organi parlamentari.
        5. Gli enti responsabili di parchi o di aree protette devono disporre di un congruo numero di cavalli al fine di poter istituire, utilizzando personale già in organico e formato mediante appositi corsi, la vedetta equestre ambientale cui affidare compiti di vigilanza ambientale e di segnalazione di aggressioni all'ambiente e al territorio di proprio competenza.
        6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali ogni anno destina una quota parte dei proventi derivanti dalle scommesse TRIS per promuovere:

                a) iniziative culturali legate alla ricostruzione storica di eventi e di manifestazioni caratterizzati dalla significativa presenza di cavalli;

                b) iniziative, quali la distribuzione di materiale illustrativo o la realizzazione di visite guidate di scolaresche, volte ad informare circa la presenza sul territorio di strutture equestri, centri ippici, allevamenti, maneggi, percorsi ippici, turismo equestre ed ogni altra struttura che ospita attività che coinvolgono il cavallo;

                c) corsi di maneggio, a prezzo agevolato, riservati ai ragazzi delle scuole medie inferiori;

                d) lezioni di educazione civica riguardanti l'importanza del cavallo nella storia e nell'evoluzione della civiltà, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Art. 4.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).

        1. Il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è sostituito dal seguente:

        "5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana e le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabile alla scommessa TRIS sotto il profilo delle modalità di accettazione e di totalizzazione, nonché i limiti imposti alle scommesse, sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che si avvalgono, allo scopo, della qualificata competenza dell'UNIRE. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non prevista dal presente regolamento".

        2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è sostituita dalla seguente:

            "a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi , anche relativamente alle corse che si effettuano in altri campi;".


Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 449).

        1. L'articolo 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. (Rapporti con le regioni). - 1. Le regioni definiscono annualmente un programma di interventi nel settore ippico, d'intesa con l'UNIRE, finalizzato alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare quella di carattere agonistico, e alla lotta al lavoro irregolare.
            2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destina annualmente al finanziamento dei programmi di cui al comma 1 una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche.
            3. Le regioni realizzano i programmi finanziati ai sensi del comma 2 avvalendosi dell'assistenza qualificata dell'UNIRE".



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