XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2805




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità
"made in Italy certificato").

        1. E' istituita l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato", al fine di identificare i prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e di produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.
        2. Il rilascio dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 2.


Art. 2.

(Comunicazione).

        1. Le imprese che intendano utilizzare l'identificazione di provenienza e qualità di cui all'articolo 1 devono darne apposita comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede l'impresa produttrice.
        2. Per il rilascio dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" la comunicazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa di cui al comma 1, resa nelle forme previste dalla normativa vigente per l'autocertificazione, deve contenere:

                a) l'attestazione che le fasi di ideazione, di progettazione e di produzione del prodotto sono state realizzate nel territorio italiano;

                b) l'attestazione del rispetto dei requisiti del prodotto e dei requisiti aziendali, come definiti al comma 3.
        3. I requisiti del prodotto sono la certificazione dell'uso di materiali di qualità, la certificazione di sicurezza a norma CE, la certificazione del rispetto delle norme igieniche; i requisiti aziendali sono la certificazione del rispetto delle norme ambientali e la certificazione etica.
        4. Le imprese di cui al comma 1 devono rinnovare, ad ogni variazione del progetto o delle metodiche di produzione, la certificazione del titolare o del legale rappresentante resa ai sensi del comma 2. In assenza di tale rinnovo il rilascio delle relative identificazioni di provenienza e qualità è revocato.


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. L'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" può essere apposta dagli aventi diritto in forma visibile solo su prodotti finiti o destinati al consumatore finale; nel caso di semilavorati o di prodotti componenti di prodotti più complessi, l'identificazione di cui al presente comma deve essere apposta in punti che non saranno visibili quando il prodotto andrà ad assolvere la sua funzione di parte del prodotto finale.
        2. Ulteriori modalità per l'apposizione dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" e per il suo utilizzo sono definite con il regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi della data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 4.

(Sanzioni).

        1. Chiunque usi abusivamente, alteri o contraffaccia l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" è punito con la multa da 50.000 euro a 300.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
        2. Chiunque utilizzi l'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato" in modo non conforme o con altre scritte che inducano in errore il consumatore non comprovando la reale provenienza del prodotto è punito con la multa da 25.000 euro a 125.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
        3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 comporta automaticamente la revoca di utilizzo dell'identificazione di provenienza e qualità "made in Italy certificato", se concesso all'impresa per altri prodotti.



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