XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2805
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'identificazione di provenienza e qualità
"made in Italy certificato").
1. E' istituita l'identificazione di provenienza e qualità
"made in Italy certificato", al fine di identificare i
prodotti le cui fasi di ideazione, di progettazione e di
produzione avvengono totalmente nel territorio italiano.
2. Il rilascio dell'identificazione di provenienza e
qualità "made in Italy certificato" è effettuato secondo
le modalità di cui all'articolo 2.
Art. 2.
(Comunicazione).
1. Le imprese che intendano utilizzare l'identificazione
di provenienza e qualità di cui all'articolo 1 devono darne
apposita comunicazione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del luogo in cui ha sede l'impresa
produttrice.
2. Per il rilascio dell'identificazione di provenienza e
qualità "made in Italy certificato" la comunicazione del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa di cui al
comma 1, resa nelle forme previste dalla normativa vigente per
l'autocertificazione, deve contenere:
a) l'attestazione che le fasi di ideazione, di
progettazione e di produzione del prodotto sono state
realizzate nel territorio italiano;
b) l'attestazione del rispetto dei requisiti del
prodotto e dei requisiti aziendali, come definiti al comma
3.
3. I requisiti del prodotto sono la certificazione
dell'uso di materiali di qualità, la certificazione di
sicurezza a norma CE, la certificazione del rispetto delle
norme igieniche; i requisiti aziendali sono la certificazione
del rispetto delle norme ambientali e la certificazione
etica.
4. Le imprese di cui al comma 1 devono rinnovare, ad ogni
variazione del progetto o delle metodiche di produzione, la
certificazione del titolare o del legale rappresentante resa
ai sensi del comma 2. In assenza di tale rinnovo il rilascio
delle relative identificazioni di provenienza e qualità è
revocato.
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. L'identificazione di provenienza e qualità "made in
Italy certificato" può essere apposta dagli aventi diritto
in forma visibile solo su prodotti finiti o destinati al
consumatore finale; nel caso di semilavorati o di prodotti
componenti di prodotti più complessi, l'identificazione di cui
al presente comma deve essere apposta in punti che non saranno
visibili quando il prodotto andrà ad assolvere la sua funzione
di parte del prodotto finale.
2. Ulteriori modalità per l'apposizione
dell'identificazione di provenienza e qualità "made in
Italy certificato" e per il suo utilizzo sono definite con
il regolamento di attuazione della presente legge, adottato,
entro tre mesi della data della sua entrata in vigore, con
decreto del Ministro delle attività produttive, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque usi abusivamente, alteri o contraffaccia
l'identificazione di provenienza e qualità "made in
Italy certificato" è punito con la multa da 50.000 euro a
300.000 euro; della sanzione è data comunicazione, a spese del
trasgressore, sui principali quotidiani nazionali, nonché
sulle riviste specializzate del settore di riferimento.
2. Chiunque utilizzi l'identificazione di provenienza e
qualità "made in Italy certificato" in modo non conforme
o con altre scritte che inducano in errore il consumatore non
comprovando la reale provenienza del prodotto è punito con la
multa da 25.000 euro a 125.000 euro; della sanzione è data
comunicazione, a spese del trasgressore, sui principali
quotidiani nazionali, nonché sulle riviste specializzate del
settore di riferimento.
3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2
comporta automaticamente la revoca di utilizzo
dell'identificazione di provenienza e qualità "made in
Italy certificato", se concesso all'impresa per altri
prodotti.