XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2791
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegnazione di sede).
1. A ciascun dirigente scolastico č assegnata la sede di
servizio da parte dell'ufficio scolastico regionale
competente.
2. Ai vincitori del corso-concorso per dirigente
scolastico č assegnata la sede di servizio secondo la
posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto
alle sedi effettivamente disponibili.
3. L'incarico di dirigente scolastico č conferito a tempo
indeterminato.
Art. 2.
(Trasferimenti di sede).
1. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici,
nell'ambito della stessa regione, si effettuano in base ad una
tabella di titoli valutabili approvata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca,
sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, su
posti effettivamente vacanti.
2. I trasferimenti di sede dei dirigenti scolastici da
regione a regione si effettuano analogamente e successivamente
ai trasferimenti di sede nell'ambito della stessa regione e su
posti effettivamente disponibili.
3. Non si fa luogo ad assegnazione provvisoria annuale di
sede.
Art. 3.
(Responsabilitā dirigenziale).
1. Ferma restando la responsabilitā disciplinare,
amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici
dipendenti, i dirigenti scolastici sono responsabili in
particolare del conseguimento dei risultati di ogni
istituzione scolastica, conseguenti all'attuazione del piano
dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, alla regolaritā, all'efficacia e
all'efficienza dell'attivitā amministrativo-contabile, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della
pubblica istruzione 1^ febbraio 2001, n. 44, e al pieno e
corretto esercizio delle funzioni.
2. I risultati conseguenti all'attivitā didattica
esercitata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con
riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola, sono valutati
in rapporto agli standard stabiliti dalle disposizioni
vigenti in materia.
3. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti
nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni
scolastiche, composti da un ispettore tecnico, che lo
presiede, da un esperto anche non appartenente al Ministero
dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e da un
revisore dei conti di adeguata professionalitā.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universitā e della
ricerca adotta preventivamente i criteri generali che
informano la valutazione, in rapporto alla tipologia dei
risultati da valutare.
5. I risultati negativi rilevati, previa contestazione e
contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico
interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo
di provenienza, ove richiesta.
6. La valutazione del dirigente scolastico č effettuata
annualmente.
7. In caso di accertate gravi carenze nella gestione
dell'istituzione scolastica, la valutazione dei risultati č
effettuata anticipatamente rispetto alla comune scadenza
prevista.
Art. 4.
(Sanzioni disciplinari).
1. Nel caso di violazione dei propri doveri funzionali, al
dirigente scolastico possono essere inflitte le seguenti
sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'ufficio da oltre un mese a
sei mesi;
d) la destituzione.
2. Il consiglio di disciplina per il personale dirigente
della scuola č composto da un professore universitario di
ruolo di materie giuridiche, da un dirigente
dell'amministrazione di appartenenza e da un dirigente
scolastico, nominati con provvedimento del dirigente generale
responsabile dell'ufficio scolastico regionale. Con la
medesima procedura sono nominati tre membri supplenti.
Art. 5.
(Articolazione del comparto scuola).
1. Il comparto scuola č articolato, anche ai fini della
contrattazione collettiva, nelle seguenti aree autonome:
a) area della funzione docente;
b) area della funzione dirigente;
c) area della funzione ispettiva tecnica;
d) area della funzione amministrativa, tecnica e
ausiliaria.
2. L'articolo 5 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, č abrogato.