XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2782




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge reca norme per incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete per il riscaldamento delle abitazioni private, allo scopo di procedere al graduale rinnovamento del parco caldaie, di ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni gassose e i consumi, nonché di aumentare la sicurezza nell'utilizzo delle caldaie medesime.


Art. 2.

(Soggetti).

        1. Le persone fisiche che provvedono alla sostituzione di una caldaia obsoleta situata in edifici di civile abitazione possano usufruire di un contributo per l'acquisto della nuova caldaia, determinato ai sensi dell'articolo 3.


Art. 3.

(Contributo).

        1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a condensazione.
        2. Per caldaie di tipo B si intendono gli apparecchi aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.
        3. Per caldaie di tipo C si intendono gli apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.
        4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono gli apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di combustione.


Art. 4.

(Modalità di erogazione del contributo).

        1. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto di nuove caldaie effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di stabilire la data di acquisto, fa fede la fattura emessa dal venditore.


Art. 5.

(Credito d'imposta).

        1. I venditori che hanno emesso fattura ai sensi dell'articolo 4, possono beneficiare di un credito d'imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di importo pari al contributo stabilito ai sensi dell'articolo 3, nel corso dell'esercizio nel quale è stata effettuata la vendita della caldaia ovvero nell'esercizio successivo.
        2. L'entità del contributo è riportata nella fattura rilasciata dal venditore all' acquirente.
        3. Il contributo riconosciuto per l'acquisto delle caldaie non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che resta determinata dal prezzo convenuto dal venditore.
        4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la relativa fattura, i soggetti che hanno usufruito del contributo di cui alla presente legge sono tenuti a conservare la seguente documentazione:

                a) copia della fattura da cui risulta l'importo del contributo ai sensi del comma 2;

                b) copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciata dall'installatore nella quale devono essere riportati anche gli estremi della caldaia sostituita.


Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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