XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2782
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge reca norme per incentivare la
sostituzione delle caldaie obsolete per il riscaldamento delle
abitazioni private, allo scopo di procedere al graduale
rinnovamento del parco caldaie, di ridurre l'inquinamento
causato dalle emissioni gassose e i consumi, nonché di
aumentare la sicurezza nell'utilizzo delle caldaie
medesime.
Art. 2.
(Soggetti).
1. Le persone fisiche che provvedono alla sostituzione di
una caldaia obsoleta situata in edifici di civile abitazione
possano usufruire di un contributo per l'acquisto della nuova
caldaia, determinato ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3.
(Contributo).
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella
misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per
le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a
condensazione.
2. Per caldaie di tipo B si intendono gli apparecchi
aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di
evacuazione dei prodotti della combustione.
3. Per caldaie di tipo C si intendono gli apparecchi
aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico
dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.
4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono gli
apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e
di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione
con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di
combustione.
Art. 4.
(Modalità di erogazione del contributo).
1. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto di nuove
caldaie effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Al fine di stabilire la data di
acquisto, fa fede la fattura emessa dal venditore.
Art. 5.
(Credito d'imposta).
1. I venditori che hanno emesso fattura ai sensi
dell'articolo 4, possono beneficiare di un credito d'imposta
ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA), di importo pari al contributo stabilito ai
sensi dell'articolo 3, nel corso dell'esercizio nel quale è
stata effettuata la vendita della caldaia ovvero
nell'esercizio successivo.
2. L'entità del contributo è riportata nella fattura
rilasciata dal venditore all' acquirente.
3. Il contributo riconosciuto per l'acquisto delle caldaie
non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che
resta determinata dal prezzo convenuto dal venditore.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è stata emessa la relativa fattura, i soggetti che
hanno usufruito del contributo di cui alla presente legge sono
tenuti a conservare la seguente documentazione:
a) copia della fattura da cui risulta l'importo
del contributo ai sensi del comma 2;
b) copia della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciata
dall'installatore nella quale devono essere riportati anche
gli estremi della caldaia sostituita.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
10.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 20.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.