XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2777




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riconoscimento degli infortuni
e delle malattie professionali).

        1. Il riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali, ai fini legali e previdenziali, e la relativa valutazione della eziologia della malattia professionale sono attribuiti al dipartimento di prevenzione istituito presso le aziende sanitarie locali (ASL), di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Art. 2.

(Riconoscimento dell'esposizione professionale
all'amianto).

        1. Il riconoscimento dell'esposizione professionale all'amianto ai fini previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è attribuito al dipartimento di prevenzione delle ASL.


Art. 3.

(Istituzione delle unità operative
di epidemiologia occupazionale)

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita all'interno di ogni dipartimento di prevenzione l'unità operativa di epidemiologia occupazionale, che svolge i seguenti compiti:

                a) ricerca attiva delle patologie occupazionali sul territorio;

                b) raccordo operativo con i medici competenti, con i medici di base, con le direzioni sanitarie ospedaliere, con le unità specialistiche ospedaliere, al fine di organizzare l'invio in tempo reale del referto di malattia professionale all'organo di vigilanza, e con la commissione per l'invalidità civile;

                c) organizzazione dell'archivio informatico delle esposizioni occupazionali e paralavorative;

                d) redazione di un registro sistematico delle patologie occupazionali;

                e) reinserimento lavorativo e sociale dei lavoratori disabili al seguito di infortuni e malattie professionali, in raccordo con i servizi di inserimento lavorativo.


Art. 4.

(Composizione dell'unità operativa
di epidemiologia occupazionale).

        1. L'unità operativa di epidemiologia occupazionale è coordinata da un operatore laureato del dipartimento di prevenzione che è nominato dal responsabile del servizio stesso; fanno altresì parte dell'unità operativa almeno un medico del lavoro, un tecnico della prevenzione, un assistente sanitario e un assistente sociale.
        2. Il direttore generale della ASL provvede, entro il termine di cui all'articolo 3, alla variazione della pianta organica, integrandola con le figure professionali necessarie secondo l'entità delle aziende presenti sul territorio. Gli operatori in organico all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) addetti alla certificazione di malattia professionale possono essere trasferiti, a richiesta, alle unità operative di epidemiologia delle ASL.


Art. 5.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124).

        1. L'articolo 102 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

            "Art. 102. - 1. Ricevuto il certificato medico stilato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente constatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea e se siano o meno prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
            2. Qualora siano prevedibili le conseguenze di cui al comma 1, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro procede agli accertamenti per determinare la specie e il grado dell'inabilità permanente al lavoro e nel termine di trenta giorni comunica i risultati dell'accertamento all'Istituto assicuratore che a sua volta entro quindici giorni comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
            3. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria dandone comunicazione nel termine di cui al comma 2 all'interessato con riserva di procedere a liquidazione definitiva. Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo fino all'esito del giudizio è tenuto a corrispondere la rendita liquidata".


Art. 6.

(Norma transitoria).

        1. L'INAIL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica ai dipartimenti di prevenzione delle ASL tutti i dati concernenti le denunce e i riconoscimenti delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro relativi al territorio di competenza.



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