XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2777
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento degli infortuni
e delle malattie professionali).
1. Il riconoscimento degli infortuni e delle malattie
professionali, ai fini legali e previdenziali, e la relativa
valutazione della eziologia della malattia professionale sono
attribuiti al dipartimento di prevenzione istituito presso le
aziende sanitarie locali (ASL), di cui all'articolo
7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
Art. 2.
(Riconoscimento dell'esposizione professionale
all'amianto).
1. Il riconoscimento dell'esposizione professionale
all'amianto ai fini previdenziali di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, è attribuito al dipartimento di prevenzione
delle ASL.
Art. 3.
(Istituzione delle unità operative
di epidemiologia occupazionale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita all'interno di ogni dipartimento di
prevenzione l'unità operativa di epidemiologia occupazionale,
che svolge i seguenti compiti:
a) ricerca attiva delle patologie occupazionali
sul territorio;
b) raccordo operativo con i medici competenti, con
i medici di base, con le direzioni sanitarie ospedaliere, con
le unità specialistiche ospedaliere, al fine di organizzare
l'invio in tempo reale del referto di malattia professionale
all'organo di vigilanza, e con la commissione per l'invalidità
civile;
c) organizzazione dell'archivio informatico delle
esposizioni occupazionali e paralavorative;
d) redazione di un registro sistematico delle
patologie occupazionali;
e) reinserimento lavorativo e sociale dei
lavoratori disabili al seguito di infortuni e malattie
professionali, in raccordo con i servizi di inserimento
lavorativo.
Art. 4.
(Composizione dell'unità operativa
di epidemiologia occupazionale).
1. L'unità operativa di epidemiologia occupazionale è
coordinata da un operatore laureato del dipartimento di
prevenzione che è nominato dal responsabile del servizio
stesso; fanno altresì parte dell'unità operativa almeno un
medico del lavoro, un tecnico della prevenzione, un assistente
sanitario e un assistente sociale.
2. Il direttore generale della ASL provvede, entro il
termine di cui all'articolo 3, alla variazione della pianta
organica, integrandola con le figure professionali necessarie
secondo l'entità delle aziende presenti sul territorio. Gli
operatori in organico all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
addetti alla certificazione di malattia professionale possono
essere trasferiti, a richiesta, alle unità operative di
epidemiologia delle ASL.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124).
1. L'articolo 102 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è
sostituito dal seguente:
"Art. 102. - 1. Ricevuto il certificato medico
stilato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
locale competente constatante l'esito definitivo della
lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente
all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per
inabilità temporanea e se siano o meno prevedibili conseguenze
di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente
titolo.
2. Qualora siano prevedibili le conseguenze di cui
al comma 1, il servizio di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro procede agli accertamenti per determinare
la specie e il grado dell'inabilità permanente al lavoro e nel
termine di trenta giorni comunica i risultati
dell'accertamento all'Istituto assicuratore che a sua volta
entro quindici giorni comunica all'infortunato la liquidazione
della rendita di inabilità indicando gli elementi che sono
serviti di base a tale liquidazione.
3. Quando per le condizioni della lesione non sia
ancora accertabile il grado di inabilità permanente,
l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura
provvisoria dandone comunicazione nel termine di cui al comma
2 all'interessato con riserva di procedere a liquidazione
definitiva. Nel caso di liquidazione di rendita non accettata
dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto
assicuratore, quest'ultimo fino all'esito del giudizio è
tenuto a corrispondere la rendita liquidata".
Art. 6.
(Norma transitoria).
1. L'INAIL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, comunica ai dipartimenti di prevenzione
delle ASL tutti i dati concernenti le denunce e i
riconoscimenti delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro relativi al territorio di competenza.