XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2773




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Nell'ambito dei princìpi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono spontaneamente.
        2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale.
        3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da esercitare ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

(Competenze).

        1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero, al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della devianza in ambito minorile.


Art. 3.

(Richiesta di contributi).

        1. L'oratorio e ogni articolazione parrocchiale che attivi valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai problemi della comunità e in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, possono presentare richiesta, entro il mese di dicembre di ogni anno, per la concessione di contributi finanziari finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime iniziative, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Art. 4.

(Requisiti delle richieste di contributi).

        1. La richiesta di contributi di cui all'articolo 3 deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui risultino il tipo di iniziative programmate ed attuate, nonché i risultati complessivamente conseguiti, con i relativi indici di partecipazione dei destinatari degli interventi realizzati.
        2. La richiesta di cui al comma 1 individua:

                a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

                b) le classi di età dei giovani ai quali sono indirizzati i corsi di cui alla lettera a);

                c) le aree e le attività di intervento ricreativo, sportivo, culturale e sociale;

                d) le previsioni economiche e finanziarie delle attività progettate in relazione al numero dei giovani che sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.
        3. Gli oratori parrocchiali, ai fini della attuazione degli interventi previsti dal comma 2, si avvalgono della collaborazione degli enti e delle organizzazioni operanti nel settore, integrati da rappresentanti delle diocesi interessate.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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