XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2773
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Nell'ambito dei princìpi generali della legge 8
novembre 2000, n. 328, lo Stato riconosce e promuove la
funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante
l'oratorio, nella sua funzione di soggetto sociale ed
educativo della comunità locale, finalizzato alla promozione,
all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei
minori, degli adolescenti e dei giovani che vi accedono
spontaneamente.
2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
favorire l'aggregazione sociale, la crescita e la formazione
professionale dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti
nel territorio nazionale.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2,
le regioni possono stipulare apposite convenzioni con le
diocesi alle quali affidare, per il tramite degli oratori
parrocchiali, compiti educativi, ricreativi e formativi, da
esercitare ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Competenze).
1. Le regioni riconoscono, ai sensi dell'articolo 1 della
presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e nell'ambito delle rispettive
competenze, il ruolo della parrocchia quale soggetto promotore
per la realizzazione di programmi, azioni ed interventi da
attuare tramite gli oratori, finalizzati alla diffusione dello
sport, alla promozione di attività culturali nel tempo libero,
al contrasto dell'emarginazione sociale, del disagio e della
devianza in ambito minorile.
Art. 3.
(Richiesta di contributi).
1. L'oratorio e ogni articolazione parrocchiale che attivi
valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai
problemi della comunità e in conformità alle finalità di cui
all'articolo 1, possono presentare richiesta, entro il mese di
dicembre di ogni anno, per la concessione di contributi
finanziari finalizzati alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione delle medesime iniziative, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4.
(Requisiti delle richieste di contributi).
1. La richiesta di contributi di cui all'articolo 3 deve
essere accompagnata da idonea documentazione, da cui risultino
il tipo di iniziative programmate ed attuate, nonché i
risultati complessivamente conseguiti, con i relativi indici
di partecipazione dei destinatari degli interventi
realizzati.
2. La richiesta di cui al comma 1 individua:
a) il tipo e la durata dei corsi di formazione per
animatori e dei campi scuola per ragazzi attuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2;
b) le classi di età dei giovani ai quali sono
indirizzati i corsi di cui alla lettera a);
c) le aree e le attività di intervento ricreativo,
sportivo, culturale e sociale;
d) le previsioni economiche e finanziarie delle
attività progettate in relazione al numero dei giovani che
sono aggregati in ogni oratorio parrocchiale.
3. Gli oratori parrocchiali, ai fini della attuazione
degli interventi previsti dal comma 2, si avvalgono della
collaborazione degli enti e delle organizzazioni operanti nel
settore, integrati da rappresentanti delle diocesi
interessate.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.