XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2767
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica alle attivitā
professionali intellettuali per l'esercizio delle quali non č
necessaria per legge l'iscrizione in appositi albi o
elenchi.
Art. 2.
(Libertā di esercizio).
1. L'esercizio delle attivitā professionali
intellettuali di cui all'articolo 1 č libero, salvi i limiti
previsti dalla vigenti disposizioni di legge relative alla
tutela dei diritti del cittadino garantiti dalla
Costituzione.
2. La disciplina dell'esercizio delle attivitā
professionali intellettuali č volta a fissare adeguati livelli
qualitativi per lo svolgimento delle singole professioni,
fermo restando il divieto di imporre limiti o vincoli al
libero esercizio della professione, salvo quanto stabilito al
comma 1.
3. L'attestato di competenza di cui all'articolo 3, comma
4, non č requisito vincolante per l'esercizio delle attivitā
professionali intellettuali di cui alla presente legge. In
ogni caso il soggetto che intende esercitare una attivitā
professionale intellettuale deve essere in possesso del
diploma di laurea o laurea breve conseguito nelle materie di
competenza o in alternativa avere compiuto idoneo ciclo
formativo di almeno cinque anni, quale collaboratore o
dipendente, presso un professionista del settore di attivitā
interessato iscritto alle associazioni di cui all'articolo 3
da almeno tre anni.
Art. 3.
(Associazioni tra professionisti).
1. Gli esercenti le attivitā professionali intellettuali
di cui all'articolo 1 possono costituire libere associazioni,
di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera
concorrenza.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere
registrate in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle
attivitā produttive, che a tale fine si avvale della
collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Ai fini della registrazione, gli atti costitutivi e
gli statuti delle associazioni professionali intellettuali
devono garantire la trasparenza delle attivitā e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra gli associati,
l'osservanza dei princėpi deontologici, una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e
oggettivo raggiungimento delle finalitā dell'associazione.
3. La registrazione puō essere richiesta dalle
associazioni che:
a) sono costituite con atto pubblico e che operano
nel relativo ambito professionale in modo continuativo da
almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge;
b) hanno sedi proprie in almeno un terzo delle
regioni e in un terzo delle province del territorio
nazionale;
c) dimostrano di possedere i mezzi finanziari e
tecnici per il perseguimento delle attivitā di formazione e di
aggiornamento degli iscritti e di ogni altra attivitā
istituzionale.
4. Le associazioni professionali registrate rilasciano
agli associati attestati di competenza riguardanti la
qualificazione professionale, tecnico-scientifica e
deontologica dei professionisti appartenenti all'associazione
medesima. Gli attestati di competenza rilasciati dalle
associazioni devono avere carattere oggettivo e comunque
essere redatti da soggetti terzi all'associazione
professionalmente qualificati.
5. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui al
comma 4 č subordinato alla stipula da parte dell'associato di
idonea polizza assicurativa, a garanzia dell'utenza, per la
copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivitā
professionale intellettuale.
Art. 4.
(Vigilanza).
1. Il Ministero delle attivitā produttive, anche
avvalendosi della collaborazione del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, verifica l'operato delle
associazioni professionali registrate in conformitā alle
disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro delle attivitā produttive, qualora ravvisi,
ai sensi del comma 1, una prolungata inattivitā o gravi
irregolaritā nell'operato delle associazioni professionali
registrate ne dispone lo scioglimento e la contestuale
cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 5.
(Norme transitorie).
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge esercitano in modo autonomo le attivitā
professionali intellettuali di cui all'articolo 1 da almeno
cinque anni o sono iscritti alle associazioni di cui
all'articolo 3 possono continuare l'esercizio dell'attivitā
anche se privi dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo
2.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge le disposizioni di legge che attribuiscono
competenze a soggetti non iscritti in albi o elenchi le cui
attivitā professionali intellettuali rientrano nell'ambito di
applicazione della presente legge, anche se a questi
riservate, si intendono riferite ai professionisti che
esercitano le attivitā di cui all'articolo 1.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.