XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2767




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. La presente legge si applica alle attivitā professionali intellettuali per l'esercizio delle quali non č necessaria per legge l'iscrizione in appositi albi o elenchi.


Art. 2.

(Libertā di esercizio).

        1. L'esercizio delle attivitā professionali intellettuali di cui all'articolo 1 č libero, salvi i limiti previsti dalla vigenti disposizioni di legge relative alla tutela dei diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione.
        2. La disciplina dell'esercizio delle attivitā professionali intellettuali č volta a fissare adeguati livelli qualitativi per lo svolgimento delle singole professioni, fermo restando il divieto di imporre limiti o vincoli al libero esercizio della professione, salvo quanto stabilito al comma 1.
        3. L'attestato di competenza di cui all'articolo 3, comma 4, non č requisito vincolante per l'esercizio delle attivitā professionali intellettuali di cui alla presente legge. In ogni caso il soggetto che intende esercitare una attivitā professionale intellettuale deve essere in possesso del diploma di laurea o laurea breve conseguito nelle materie di competenza o in alternativa avere compiuto idoneo ciclo formativo di almeno cinque anni, quale collaboratore o dipendente, presso un professionista del settore di attivitā interessato iscritto alle associazioni di cui all'articolo 3 da almeno tre anni.

Art. 3.

(Associazioni tra professionisti).

        1. Gli esercenti le attivitā professionali intellettuali di cui all'articolo 1 possono costituire libere associazioni, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
        2. Le associazioni di cui al comma 1 possono essere registrate in un apposito elenco tenuto dal Ministero delle attivitā produttive, che a tale fine si avvale della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ai fini della registrazione, gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni professionali intellettuali devono garantire la trasparenza delle attivitā e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princėpi deontologici, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalitā dell'associazione.
        3. La registrazione puō essere richiesta dalle associazioni che:

                a) sono costituite con atto pubblico e che operano nel relativo ambito professionale in modo continuativo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

                b) hanno sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

                c) dimostrano di possedere i mezzi finanziari e tecnici per il perseguimento delle attivitā di formazione e di aggiornamento degli iscritti e di ogni altra attivitā istituzionale.

        4. Le associazioni professionali registrate rilasciano agli associati attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e deontologica dei professionisti appartenenti all'associazione medesima. Gli attestati di competenza rilasciati dalle associazioni devono avere carattere oggettivo e comunque essere redatti da soggetti terzi all'associazione professionalmente qualificati.
        5. Il rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 4 č subordinato alla stipula da parte dell'associato di idonea polizza assicurativa, a garanzia dell'utenza, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivitā professionale intellettuale.


Art. 4.

(Vigilanza).

        1. Il Ministero delle attivitā produttive, anche avvalendosi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica l'operato delle associazioni professionali registrate in conformitā alle disposizioni della presente legge.
        2. Il Ministro delle attivitā produttive, qualora ravvisi, ai sensi del comma 1, una prolungata inattivitā o gravi irregolaritā nell'operato delle associazioni professionali registrate ne dispone lo scioglimento e la contestuale cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 5.

(Norme transitorie).

        1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano in modo autonomo le attivitā professionali intellettuali di cui all'articolo 1 da almeno cinque anni o sono iscritti alle associazioni di cui all'articolo 3 possono continuare l'esercizio dell'attivitā anche se privi dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 2.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di legge che attribuiscono competenze a soggetti non iscritti in albi o elenchi le cui attivitā professionali intellettuali rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge, anche se a questi riservate, si intendono riferite ai professionisti che esercitano le attivitā di cui all'articolo 1.

Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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