XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2764
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa,
con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica e con altro
mezzo di diffusione). Fuori dai casi di concorso, il
direttore o il vice direttore responsabile del giornale o del
periodico, il responsabile del prodotto editoriale telematico
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001,
n. 62, o di altra forma di diffusione, ovvero il
concessionario o il delegato al controllo della trasmissione
radiofonica o televisiva che omette, per colpa, di esercitare
il controllo necessario ad impedire che con il mezzo della
pubblicazione, o della diffusione anche telematica o
radiotelevisiva, siano commessi reati, è punito, se l'autore
del reato è ignoto o non imputabile o non identificabile, con
la pena prevista per il reato stesso ridotta ad un terzo.
Nel caso in cui la diffusione avvenga con il mezzo della
stampa non periodica, le disposizioni di cui al primo comma si
applicano all'editore, se l'autore del reato è ignoto, non
imputabile o non identificabile, ovvero allo stampatore se
l'editore non è indicato o non è imputabile".
Art. 2.
1. L'articolo 30, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e l'articolo 57-bis del codice penale sono
abrogati.
Art. 3.
1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dai
casi indicati dall'articolo 594, comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a 1.033 euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due anni,
ovvero della multa fino a 1.549 euro".
Art. 4.
1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 596. - (Prova liberatoria). - Il colpevole dei
delitti previsti dagli articoli 594, 595 e 596-bis è
sempre ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la
notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la persona offesa e l'offensore possono,
d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile,
deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del
fatto medesimo.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona
a cui il fatto è attribuito è condannata, dopo l'attribuzione
del fatto medesimo, l'autore della diffamazione non è
punibile".
Art. 5.
1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 596-bis. - (Diffamazione con il mezzo della
stampa, con il mezzo radiotelevisivo, per via telematica o con
altro mezzo di diffusione). - Chiunque con il mezzo della
stampa, della radio o della televisione, per via telematica o
con qualsiasi altro mezzo di diffusione offende l'altrui
reputazione è punito con la reclusione fino a tre anni o con
la multa fino a 2.066 euro.
Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della
stampa, della radio o della televisione, per via telematica o
con altro mezzo di diffusione, consistente nell'attribuzione
di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione
fino a quattro anni e della multa non inferiore a 2.066
euro.
L'autore dell'offesa non è punibile:
1) se il direttore del giornale o del periodico, ovvero
il concessionario o il delegato al controllo della
trasmissione o il responsabile del prodotto editoriale
telematico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7
marzo 2001, n. 62, o comunque della diffusione, entro due
giorni dal ricevimento e, per i periodici, nel primo numero
successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente,
con la stessa evidenza tipografica o di diffusione, ovvero con
analogo mezzo di diffusione e nella stessa fascia oraria in
caso di trasmissione radiofonica o televisiva, senza commenti,
le dichiarazioni e le rettifiche dei soggetti di cui sono
stati attribuiti fatti falsi e diffamatori, purché le
dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto
suscettibile di incriminazione penale e purché i fatti
rettificati risultino falsi;
2) se la persona offesa dal reato e l'offensore
deferiscono al giuri d'onore il giudizio sulla verità del
fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596;
3) se, citando la fonte, ha riportato la notizia ripresa
direttamente o acquisita da almeno due agenzie di stampa a
diffusione nazionale, regolarmente registrate, o da almeno due
fonti qualificate ed autonome fra loro;
4) quando abbia richiesto al direttore, al
concessionario o al delegato al controllo della trasmissione,
o al responsabile della diffusione la pubblicazione della
rettifica o della smentita dell'interessato e questi l'abbia
ingiustificatamente rifiutata.
Nel caso di pubblicazione spontanea o di diffusione
spontanea di rettifica o di smentita, con la stessa evidenza
tipografica o di diffusione ovvero con analogo mezzo di
diffusione e nella stessa fascia oraria, in caso di
trasmissione radiotelevisiva, la persona offesa può proporre
querela. In tale caso, può chiedere il risarcimento del danno
soltanto qualora dimostri, in relazione alla gravità
dell'illecito, che l'adempimento non costituisce riparazione
sufficiente.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 596 e al
terzo comma dell'articolo 597".
Art. 6.
1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice
penale è abrogato.
Art. 7.
1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "mezzi meccanici" è inserita la
seguente: "informatici";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
alla diffusione, sia su carta sia per via telematica".
Art. 8.
1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il direttore o, comunque, il responsabile della
informazione per via telematica è tenuto a far inserire
gratuitamente nel quotidiano, nel periodico, nell'agenzia di
stampa o nel sito telematico, le dichiarazioni o le rettifiche
dei soggetti ai quali sono stati attribuiti fatti falsi e
diffamatori purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. E'
escluso l'obbligo di pubblicare le rettifiche o le
dichiarazioni se i fatti, oggetto delle stesse, sono veri";
b) al secondo comma le parole: "in testa di pagina
e" sono soppresse.
Art. 9.
1. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Risarcimento dei danni derivanti dal reato
di diffamazione con il mezzo della stampa o per via
telematica). 1. Per la liquidazione dei danni non
patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione con il mezzo
della stampa o per via telematica, nel caso in cui non sia
stata pubblicata la rettifica richiesta dall'interessato o nel
caso di cui al quarto comma dell'articolo 596-bis del
codice penale, il giudice tiene conto della gravità
dell'offesa e della diffusione della notizia.
2. L'ammontare del risarcimento del danno non
patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando
sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo
596-bis del codice penale.
4. E' comunque fatto salvo il diritto della persona
offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
maturati prima del verificarsi della pubblicazione o della
diffusione della rettifica o della smentita.
5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di
rettifica".
Art. 10.
1. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
abrogato.
Art. 11.
1. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - (Competenza del giudizio). - 1. La
cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa e per
via telematica appartiene al tribunale in composizione
collegiale. L'azione penale non può essere esercitata con la
citazione diretta a giudizio".
Art. 12.
1. All'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Nel caso di divulgazione di notizie diffamatorie
e false, chiunque si ritenga leso ha diritto di chiedere al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero
alla persona delegata al controllo della trasmissione, ai
sensi dell'articolo 10-bis, la pubblicazione di una
rettifica, purché il testo sia contenuto nelle trentacinque
righe tipografiche e non presenti contenuto suscettibile di
incriminazione penale. E' escluso l'obbligo di divulgare la
rettifica se i fatti, oggetto della stessa, risultano veri.
3. La rettifica è diffusa entro tre giorni dalla
ricezione della richiesta, nella stessa fascia oraria e con il
rilievo corrispondente a quello della trasmissione che ha dato
origine alla richiesta. La rettifica può essere divulgata
anche attraverso analogo mezzo di diffusione purché di rilievo
equivalente";
b) al comma 4, dopo le parole: "la concessionaria
pubblica" sono inserite le seguenti: "ovvero la persona
delegata al controllo della trasmissione";
c) al comma 5, dopo le parole: "alla
concessionaria pubblica" sono inserite le seguenti: "ovvero
alla persona delegata al controllo della trasmissione".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dall'articolo 12 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Delegato al controllo della
trasmissione). 1. Il delegato al controllo della
trasmissione è incaricato dal concessionario privato o dalla
concessionaria pubblica attraverso un atto scritto di delega
formale sottoscritto per adesione dal delegato.
2. La delega deve essere depositata presso la
cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo
10, comma 1".
Art. 14.
1. All'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni
di cui agli articoli 14, 15 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso di reati di diffamazione commessi
attraverso trasmissioni radiotelevisive, consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano
all'autore del reato le sanzioni previste dal secondo comma
dell'articolo 596-bis del codice penale".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 30-bis. - (Risarcimento dei danni derivanti dal
reato di diffamazione). - 1. Per la liquidazione dei danni
non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione, il
giudice tiene conto della gravità dell'offesa e della
diffusione della notizia.
2. L'ammontare del risarcimento del danno non
patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando
sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo
596-bis del codice penale.
4. E' comunque fatto salvo il diritto della persona
offesa di ottenere il risarcimento dei danni maturati prima
del verificarsi della trasmissione della rettifica o della
smentita.
5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il
danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di
diffusione della rettifica, ai sensi dell'articolo 10".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 2044 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 2044-bis. - (Responsabilità nei casi di
diffamazione). - Non è responsabile chi cagiona il danno
quando sussistono le cause di non punibilità previste dagli
articoli 596 e 596-bis del codice di procedura
penale".
Art. 17.
1. All'articolo 2947 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla
diffamazione con il mezzo della stampa, della radio, della
televisione o del prodotto editoriale telematico ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, o
con qualsiasi altro mezzo di diffusione si prescrive in un
anno dalla conoscenza del fatto";
b) al terzo comma le parole: "nei termini indicati
dai primi due commi" sono sostituite dalle seguenti: "nei
termini indicati dai commi primo, secondo e terzo".
Art. 18.
1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti e praticanti iscritti
nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone
dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se
le notizie sono indispensabili ai fini della prova dei reati
indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri
3) e 4), per cui si procede e la loro veridicità può essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della
notizia, il giudice, su richiesta documentata del pubblico
ministero procedente, ordina al giornalista di indicare la
fonte delle sue informazioni".
Art. 19.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della
medesima.