XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2763
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I comuni di Garbagnate Milanese e Cesate, già compresi
nel circondario del tribunale di Milano, passano al
circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del
tribunale di Busto Arsizio.
2. I comuni di Solaro, Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto
e Lazzate, già compresi nel circondario del tribunale di
Desio, sezione distaccata del tribunale di Monza, passano al
circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del
tribunale di Busto Arsizio.
3. I comuni di Rovellasca, Rovello Porro e Turate, già
compresi nel circondario del tribunale di Como, passano al
circondario del tribunale di Saronno, sezione distaccata del
tribunale di Busto Arsizio.
Art. 2.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a
determinare, con propri decreti, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei carichi
di lavoro dell'ultimo quinquennio concernenti i territori
compresi nei circondari di cui all'articolo 1, l'organico del
tribunale di Saronno, sezione distaccata del tribunale di
Busto Arsizio.
2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse
all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B
annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e
successive modificazioni.
Art. 3.
1. Gli affari civili e penali pendenti in ogni stato e
grado del procedimento, alla data di entrata in vigore della
presente legge, davanti ai tribunali di Como, di Milano e di
Monza, inclusa la sezione distaccata di Desio, e appartenenti,
ai sensi della presente legge, al circondario del tribunale di
Saronno, sezione distaccata del tribunale di Busto Arsizio,
sono comunque decisi dai tribunali originari.
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.