XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2760
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità della legge).
1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire
l'incremento del tasso di natalità.
Art. 2.
(Assegno alla nascita e per l'allevamento della
prole).
1. Al fine di sostenere la natalità è concesso un
contributo per le spese di allevamento della prole di 516,46
euro annui, alla nascita e fino al compimento del terzo anno
di età, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge e appartenente ad un nucleo familiare in cui il
capofamiglia abbia la cittadinanza italiana.
Art. 3.
(Agevolazione per l'acquisto
della prima casa).
1. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di
cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è elevato del 50 per cento, per ogni
figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo
non superiore a 10 mila euro.
Art. 4.
(Asili nido).
1. Al comma 6 dell'articolo 70 della legge 29 dicembre
2001, n. 448, dopo le parole: "luoghi di lavoro" sono aggiunte
le seguenti: "e quelle comunque sostenute dai genitori per la
cura e l'assistenza dei soggetti di cui al comma 2, sia in
strutture pubbliche o private che presso il proprio
domicilio,".
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.