XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2760




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge).

        1. La presente legge reca disposizioni volte a favorire l'incremento del tasso di natalità.


Art. 2.

(Assegno alla nascita e per l'allevamento della
prole).

        1. Al fine di sostenere la natalità è concesso un contributo per le spese di allevamento della prole di 516,46 euro annui, alla nascita e fino al compimento del terzo anno di età, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenente ad un nucleo familiare in cui il capofamiglia abbia la cittadinanza italiana.


Art. 3.

(Agevolazione per l'acquisto
della prima casa).

        1. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 50 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.


Art. 4.

(Asili nido).

        1. Al comma 6 dell'articolo 70 della legge 29 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "luoghi di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e quelle comunque sostenute dai genitori per la cura e l'assistenza dei soggetti di cui al comma 2, sia in strutture pubbliche o private che presso il proprio domicilio,".


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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