XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2755




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Discriminazioni sul lavoro).

        1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: ", di sesso o motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".
        2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"; al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: ", per quel che riguarda le lavoratrici,".
        3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: ", o fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".
        4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del loro sesso", sono aggiunte le seguenti: "o del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere".


Art. 2.

(Delitti motivati dall'odio).

        1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere".
        2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere".
        3. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere".
        4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".


Art. 3.

(Diritto alla riservatezza sessuale).

        1. La legge garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E' fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, a società o soggetti privati di indagare sulla vita e sull'orientamento sessuale degli individui, di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli, elenchi o documentazioni di qualsiasi tipo, nonché di farvi riferimento in certificati o tenerne conto nella compilazione di note valutative.
        2. Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e solo quando ciò si renda strettamente indispensabile, compiere indagini sulla vita e sull'orientamento sessuale di persone sottoposte ad indagini, previa adozione di provvedimento scritto adeguatamente motivato.
        3. I trasgressori del divieto stabilito dal comma 1 del presente articolo sono puniti ai sensi dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
        4. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data.
        5. Il divieto di compilare, conservare o detenere archivi elettronici, fascicoli, elenchi o documentazioni di cui al comma 1, non si applica agli archivi funzionali all'attività associativa di gruppi caratterizzati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere dei propri componenti, o volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale e dall'identità di genere, né all'attività economica, culturale o ricreativa volta a soddisfare, con il loro consenso, le esigenze di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, né alle attività di carattere scientifico effettuate da istituti di ricerca con il consenso degli interessati. In tali casi il trattamento dei dati è soggetto alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
        6. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito dall'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali" sono inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".


Art. 4.

(Rispetto per le minoranze nella scuola).

        1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
        2. Le vittime dei fatti previsti al comma 1 hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Del danno risponde direttamente l'istituto scolastico nel quale i fatti si sono verificati.

Art. 5.

(Assicurazioni sanitarie).

        1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria, nell'invito a proporne la stipulazione e nella loro negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti, anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento sessuale o all'identità di genere dell'assicurando o dell'assicurato, qualora ne consegua un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato.
        2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5 mila euro a 50 mila euro.
        3. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.


Art. 6.

(Diritto di asilo).

        1. Allo straniero perseguitato nel proprio Paese a motivo del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere è garantito il diritto di asilo nel territorio della Repubblica alla stessa stregua e negli stessi limiti entro i quali tale diritto è garantito ai perseguitati per motivi razziali.


Art. 7.

(Relazione alle Camere).

        1. Il Governo presenta ogni due anni alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'andamento dei fenomeni di discriminazione o di esclusione sociale motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.



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