XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2755
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Discriminazioni sul lavoro).
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: "o di
sesso" sono sostituite dalle seguenti: ", di sesso o motivata
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le
seguenti: "o sull'orientamento sessuale o sull'identità di
genere"; al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la
parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: ", per quel che
riguarda le lavoratrici,".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite
le seguenti: ", o fondata sull'orientamento sessuale o
sull'identità di genere".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n.
125, dopo le parole: "del loro sesso", sono aggiunte le
seguenti: "o del loro orientamento sessuale o dell'identità di
genere".
Art. 2.
(Delitti motivati dall'odio).
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le
parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità
di genere".
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge
13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le
parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ",
religiosi o relativi all'orientamento sessuale o all'identità
di genere".
3. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente:
"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali, religiosi o relativi all'orientamento sessuale o
all'identità di genere".
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite
dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento
sessuale o dall'identità di genere".
Art. 3.
(Diritto alla riservatezza sessuale).
1. La legge garantisce il diritto alla riservatezza
sessuale. E' fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica, a
società o soggetti privati di indagare sulla vita e
sull'orientamento sessuale degli individui, di compilare,
conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici,
fascicoli, elenchi o documentazioni di qualsiasi tipo, nonché
di farvi riferimento in certificati o tenerne conto nella
compilazione di note valutative.
2. Spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, e solo
quando ciò si renda strettamente indispensabile, compiere
indagini sulla vita e sull'orientamento sessuale di persone
sottoposte ad indagini, previa adozione di provvedimento
scritto adeguatamente motivato.
3. I trasgressori del divieto stabilito dal comma 1 del
presente articolo sono puniti ai sensi dell'articolo 35 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni
di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere
distrutti entro il termine perentorio di un mese dalla
medesima data.
5. Il divieto di compilare, conservare o detenere archivi
elettronici, fascicoli, elenchi o documentazioni di cui al
comma 1, non si applica agli archivi funzionali all'attività
associativa di gruppi caratterizzati dall'orientamento
sessuale o dall'identità di genere dei propri componenti, o
volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un
particolare orientamento sessuale e dall'identità di genere,
né all'attività economica, culturale o ricreativa volta a
soddisfare, con il loro consenso, le esigenze di persone
caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, né
alle attività di carattere scientifico effettuate da istituti
di ricerca con il consenso degli interessati. In tali casi il
trattamento dei dati è soggetto alle disposizioni della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
6. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio
1978, n. 382, come sostituito dall'articolo 26 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: "o sindacali" sono
inserite le seguenti: "e all'orientamento sessuale".
Art. 4.
(Rispetto per le minoranze nella scuola).
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei
corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono
anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale
attività didattica, è vietata ogni manifestazione di
intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o
colpevolizzazione in ragione dell'orientamento sessuale o
dell'identità di genere, che possa risultare traumatica o sia
in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o
studenti, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche
e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
2. Le vittime dei fatti previsti al comma 1 hanno diritto
al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Del danno
risponde direttamente l'istituto scolastico nel quale i fatti
si sono verificati.
Art. 5.
(Assicurazioni sanitarie).
1. Nell'offerta di contratti di assicurazione sanitaria,
nell'invito a proporne la stipulazione e nella loro
negoziazione e conclusione sono vietati tutti i riferimenti,
anche indiretti, e ogni indagine relativi all'orientamento
sessuale o all'identità di genere dell'assicurando o
dell'assicurato, qualora ne consegua un aumento dell'entità
dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative
rispetto a quanto generalmente praticato.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da 5 mila euro a 50 mila euro.
3. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione
sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente,
dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
dell'assicurato un aumento dell'entità dei premi o una
limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto
generalmente praticato. La nullità di tali clausole non
comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui
durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato, salvo
recesso o disdetta da parte dell'assicurato. La prescrizione
dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in
eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto
rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o
fino alla presentazione della domanda di accertamento
giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.
Art. 6.
(Diritto di asilo).
1. Allo straniero perseguitato nel proprio Paese a motivo
del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere è
garantito il diritto di asilo nel territorio della Repubblica
alla stessa stregua e negli stessi limiti entro i quali tale
diritto è garantito ai perseguitati per motivi razziali.
Art. 7.
(Relazione alle Camere).
1. Il Governo presenta ogni due anni alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge e
sull'andamento dei fenomeni di discriminazione o di esclusione
sociale motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di
genere.