XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2754
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO CIVILE
Art. 1.
1. L'articolo 42 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 42. (Regolamento necessario di competenza). -
La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a
norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa
può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di
competenza".
Art. 2.
1. L'articolo 339 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 339. (Appellabilità delle sentenze). - Possono
essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo
grado, purché l'appello non sia escluso dall'accordo delle
parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
Possono essere impugnati con appello anche i provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle sentenze, quando decidono su
diritti soggettivi in modo non altrimenti impugnabile e quelli
che dichiarano la sospensione del processo ai sensi
dell'articolo 295.
Sono inappellabili le sentenze pronunziate secondo equità
e quelle impugnabili con regolamento necessario di
competenza".
Art. 3.
1. L'articolo 360 del codice di procedura civile è
sostituito del seguente:
"Art. 360. (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
- Le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico
grado dalla corte di appello possono essere impugnate con
ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando
non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione delle norme di
diritto;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omessa motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione
una sentenza appellabile, pronunziata dal tribunale in
composizione collegiale, se le parti sono d'accordo per
omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi
soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di
diritto.
Le sentenze pronunciate secondo equità possono essere
impugnate con ricorso per cassazione soltanto per i motivi
indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 4), nonché per
violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali o
comunitarie".
Art. 4.
1. Il primo comma dell'articolo 366 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 366. (Contenuto del ricorso). - Il ricorso
deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione
impugnata;
3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con
l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
5) la specificazione, per ciascun motivo, del quesito
che si intende sottoporre alla Corte di cassazione;
6) l'indicazione della procura, se conferita con atto
separato, e, nel caso di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, del relativo provvedimento".
Art. 5.
1. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si applicano gli
articoli 63 e 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Capo II
MODIFICAZIONI RELATIVE
AL PROCESSO PENALE
Art. 6.
1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura
penale è sostituto dal seguente:
"6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere
proposto appello solo nei casi di nullità previsti
dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in
camera di consiglio con le forme previste dal medesimo
articolo 127".
Art. 7.
1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il presidente della corte di cassazione provvede
all'assegnazione dei ricorsi alla singole sezioni secondo i
criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se
rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione
senza ritardo della data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli
atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai
difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene
l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si
applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata
l'inammissibilità e non possa procedersi in camera di
consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data
dell'udienza pubblica.
1-bis. Sentito il procuratore generale,
l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal
comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza
del termine stabilito, oppure non contiene l'enunciazione dei
motivi o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo
speciale della corte di cassazione. Nello stesso modo si
procede in tutti i casi di inammissibilità, quando il ricorso
è stato proposto contro una sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti o contro una sentenza
pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i
motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero
l'errata qualificazione giuridica del fatto".
2. L'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
abrogato.
Art. 8.
1. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura
penale, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda
personalmente," sono soppresse.
Art. 9.
1. L'articolo 618 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 618. (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se
una sezione della corte rileva che sulla questione di diritto
sottoposta al suo esame è insorto, ovvero ritiene che possa
insorgere, contrasto con una o più decisioni della stessa o di
altra sezione, il ricorso può essere rimesso alle sezioni
unite.
2. Il ricorso può, altresì, essere rimesso alle
sezioni unite quando una sezione rileva che è insorto, ovvero
ritiene che possa insorgere, contrasto con il principio di
diritto enunciato da una decisione delle sezioni unite emessa
ai sensi dell'articolo 610 su una questione di speciale
importanza.
3. Il ricorso deve essere rimesso alle sezioni unite
quando la sezione ritiene che possa insorgere contrasto con il
principio di diritto enunciato da una decisione delle sezioni
unite emessa per dirimere o per prevenire un contrasto.
4. La rimessione è disposta su richiesta del
procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di
ufficio, con ordinanza nella quale sono esposte specificamente
le ragioni del provvedimento".