XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2737
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di consentire la realizzazione del programma
"Genova capitale europea della cultura 2004" predisposto dal
comitato organizzatore, sono assegnati al comune di Genova 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6
milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 2.
1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale
europea della cultura 2004" è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è
autorizzato ad effettuare per interventi di restauro,
ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati
all'attuazione del programma stesso e funzionali alla
valorizzazione dei beni di interesse
storico-artistico-culturale.
2. Ai fini del completamento della linea metropolitana
della città di Genova, funzionale al polo culturale che
ospiterà le manifestazioni del programma di cui al comma 1,
predisposto dal comitato organizzatore, è altresì autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il
comune di Genova è autorizzato ad effettuare.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 1, determinato in 2 milioni di euro per gli anni
2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2,
determinato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo
scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.