XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2737




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di consentire la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" predisposto dal comitato organizzatore, sono assegnati al comune di Genova 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004.


Art. 2.

        1. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma stesso e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico-culturale.
        2. Ai fini del completamento della linea metropolitana della città di Genova, funzionale al polo culturale che ospiterà le manifestazioni del programma di cui al comma 1, predisposto dal comitato organizzatore, è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, determinato in 2 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, determinato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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